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Depositata la sentenza della corte di appello di Milano sulla successione dei contratti ex art. 2, comma 1 bis, D.Lgs. 368/2001

 

Pubblichiamo la motivazione della sentenza n. 4505 del 21 giugno 2010 ( leggi / scarica ), con la quale la Corte di appello di Milano ha ritenuto l’illegittimità della successione di più contratti stipulati ai sensi dell’art. 2 comma 1 bis, del D.Lgs. 368/2001.

 

La motivazione, accurata ed esaustiva, conferma quanto più volte scritto su questo sito, in merito alla violazione della Clausola n. 5 dell’accordo quadro recepito con la Direttiva CE 1999/70.

 

La sentenza affronta anche la rilevanza della legge 276/2007 in termini che non concordiamo. Su tale questione torneremo in un successivo intervento.

 

Altresì la Corte milanese disattende l’eccezione relativa alla percentuale, che andrebbe calcolata su tutto il personale di Poste e non solo su quello addetto ai servizi postali. Anche qui non condividiamo la valutazione dei giudici milanesi. Anche su questo punto vi sarà occasione di ritornare.

 

Altresì pubblichiamo l’ordinanza resa il 16 giugno 2010, sempre dalla Corte di appello di Milano ( leggi / scarica ), con la quale la corte rinvia la decisione su una causa relativa ad un primo ed unico contratto (sent. Trib. Milano n. 3119/2007, già pubblicata su questo sito, sezione Poste: Contratti 2006: altre sentenze favorevoli), in attesa della pronuncia della Corte di giustizia delle Comunità europee sull’art. 2, comma 1 bis, del D.Lgs. 368/2001.

 

Milano, 23 giugno 2010

 

Sergio Galleano