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La successione dei contratti ex art. 2, comma 1 bis, D.Lgs. 368/2001: anche la Corte di appello di Milano si pronuncia

in modo favorevole ai lavoratori

 

La successione dei contratti ex art. 2, comma 1 bis, D.Lgs. 368/2001: anche la Corte di appello di Milano si pronuncia in modo favorevole ai lavoratori.

In attesa della pronuncia della Corte di Giustizia dell’Unione europea (il nuovo nome della Corte europea dopo la firma del Trattato di Lisbona) sull’art. 2, comma 1 bis, D.Lgs. 368/2001 (cd. Causale finanziaria), vi sono alcune decisioni favorevoli circa la successione dei contratti a termine, ritenuta violativa della clausola 5 della direttiva CE 1999/70.

Detta clausola, ricordiamo, impone agli stati membri dell’unione di predisporre misure preventive atte a prevenire gli abusi da parte dei datori di lavoro in ipotesi di utilizzo di contratti successivi. Tali misure sono indicate nelle ragioni obiettive per la apposizione del termine, nel numero massimo di contratti stipulabili o la durata massima del contratto.

Nell’ipotesi di cui all’art. 2, comma 1 bis, ci troviamo invece di fronte a contratti "acausali" (senza, cioè, una motivazione), che possono essere reiterati all’infinito (salvo il termine di 36 mesi di cui all’art. 5, comma 4 bis, introdotto con legge 247/2007, che prevede, in tal caso la trasformazione automatica, ma con particolarità del tutto peculiari ed insufficienti a costituire una delle misure preventive di cui alla citata clausola 5 della Direttiva UE), senza, sostanzialmente, alcuna sanzione dissuasiva per i datori di lavoro.

E’ noto, se è già  parlato su questo sito[1], che la gran parte dei Giudici del Tribunale di Milano decideva favorevolmente circa la successione dei contratti stipulati ai sensi dell’art. 2 comma 1 bis.

La Corte di appello milanese, invece, sino ad ora, si era pronunciata sfavorevolmente, riformando anche alcune sentenze del Tribunale che avevano dato ragione ai lavoratori.

Il 13 aprile scorso, su istanza di diversi avvocati milanesi, la Corte di appello ha tenuto un’udienza collegiale ed ha infine accolto i ricorsi dei lavoratori. Pubblichiamo ( leggi / scarica ) il dispositivo favorevole della Corte che riforma la sentenza di primo grado che parimenti allegata. Non appena la motivazione sarà depositata si provvederà a pubblicarla su questo sito.

Peraltro le sentenze in tal senso sono sempre più numerose. Oltre a quelle di Trani e di Siena, già pubblicate su questo sito, si segnala pregevole decisione del Tribunale di Modena ( leggi / scarica ) che affronta in modo approfondito tutta la normativa speciale di Poste, rilevando non pochi aspetti di contrarietà con la Direttiva CE, che fanno dubitare della norma di cui si parla anche con riferimento al primo ed unico contratto e non solo alla successione.

Roma, 6 maggio 2010

Sergio Galleano
 

[1] Vedi l’intervento "I contratti con Poste dopo il 2006: il punto sula giurisprudenza  fine 2009"