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L’art. 2 comma 1 bis rimesso alla Corte europea dal Tribunale Trani 25.11.2009
Con ordinanza 25.11.2009 ( leggi / scarica ) il Tribunale di Trani ha rimesso alla Corte di Giustizia delle Comunità europee a Bruxelles la norma di cui all’art. 2, comma 1 bis DEL d.Lgs. 368/2001, introdotta con l’art. 1, comma 558 della legge 266/2005, (cd. Causale finanziaria), chiedendo una pronuncia pregiudiziale circa la compatibilità di tale norma nazionale con le disposizioni della Direttiva CE 1999/79. Detta norma, come è noto, consente, dal 1° gennaio 2006 a Poste italiane di assumere a termine i lavoratori, nella misura del 15% dell’organico, senza necessità di specificare le ragioni di tale assunzione, laddove invece, in tutti gli altri casi, il datore di lavoro, ai sensi dell’art. 1 del D.Lgs. 368/2001, è tenuto ad indicare la ragione di ordine organizzativo, tecnico, produttivo o sostitutivo, che rendono necessaria l’assunzione del lavoratore a termine. Come ricorderanno i lettori, l’art. 2 comma 1 bis, era stato oggetto già di rimessione alla Corte costituzionale con ordinanza 26.2.2008 del Tribunale di Roma (già pubblicata su questo sito), con riferimento alla ritenuta violazione dell’art. 3 Costituzione (parità di trattamento). La Corte costituzionale, con sentenza 214/2009, aveva ritenuto infondata la questione, motivando con la asserita necessità dell’azienda Postale, titolare della concessione relativa al servizio postale universale, di disporre di una quota di personale “flessibile” per adempiere agli oneri del servizio in concessione. Su tale decisione su questo sito si è già intervenuti diffusamente ed al relativo intervento (vedi : Corte costituzionale 241/2009: luci (poche) ed ombre (molte) di una sentenza fatta male, pubblicata nell’agosto scorso) si rinvia. L’ordinanza del Tribunale di Trani è argomentata in modo puntuale ed approfondito. Oltre a questioni che già sono state sottolineate da molti (dalla violazione della clausola 8, n. 3, di non regresso, alla assenza di misure compensative richieste dal direttiva a fronte del peggioramento che comporta la norma per i lavoratori postali) si segnala il rilievo che, a fronte di un (presunto) particolare onere connesso all’esercizio del servizio postale universale, il relativo prezzo non risulta essere “pagato” dalla collettività (come sarebbe naturale, essendo la collettività che ne ricava il beneficio) ma solo da una ristretta cerchia di lavoratori (postini, smistatori, ecc.) che del tutto casualmente hanno la ventura di reperire lavoro presso uno delle poche aziende che, oggi, ha lavoro da offrire. Si tratta di aspetti che la Corte costituzionale non aveva voluto affrontare, anche perché non prospettati nell’ordinanza di rimessione del Tribunale di Roma, che aveva ritento non applicabile la clausola di non regresso della Direttiva al primo ed unico contratto limitandosi a sostenere, come detto, la violazione dell’art. 3 costituzione. L’ordinanza è rilevante anche perché “riapre i giochi”, consentendo di proporre nuovi ricorsi a coloro che hanno stipulato un solo contratto con Poste ai sensi dell’art. 2 comma 1 bis, mentre è noto che, nell’ipotesi di più contratti, una buona parte di giudici ritengono illegittimo il secondo per violazione della clausola 5 della Direttiva (così come viene ritenuta non applicabile la norma di cui si discute a coloro che sono stati addetti ai servizi finanziari di sportelleria). Sul punto si tornerà tra pochi giorni per presentare una panoramica completa della attuale giurisprudenza sulla norma in oggetto. Roma, 28 novembre 2009
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