|
|
STUDIO LEGALE GALLEANO20135 MILANO 00192 ROMACorso Lodi 19 Via GERMANICO 172Tel. r.a. 59902379 Tel. 06 37500612Fax 02 59902564 Fax 06 37500315 milano@studiogalleano.it roma@studiogalleano.it
Art. 2 comma 1 bis del D.Lgs. 368/2001 –Nuova rimessione alla Corte di Giustizia delle Comunità europee– Tribunale Trani 7.2.2011
Dopo Dopo l’ordinanza Vino [1] della corte di giustizia dell’Unione europea che dichiarava la non contrarietà dell’art. 2 comma 1 bis all’ordinamento europea, erano stati sollevati non pochi dubbi circa la decisone di Lussemburgo. In questo stesso sito, si era osservato come le motivazioni di rigetto dei quesiti a suo tempo posti dal Tribunale di Trani[2] presentassero non poche perplessità, soprattutto per quanto riguarda la non ritenuta violazione del principio di parità tra i lavoratori di Poste italiane, con i quali il datore di lavoro può stipulare contratti senza motivazione e tutti gli altri lavoratori, di settori rilevanti tanto quanto Poste, senza contare gli altri dipendenti di Poste, addetti a diversi servizi e che operano a fianco degli addetti al servizio postale. Tali rilievi sono necessariamente tornati all’attenzione del Tribunale di Trani, al quale è stato rimesso il fascicolo per la decisone definitiva della causa. A questo punto il giudice non ha potuto non rilevare le contraddizioni e le manchevolezze di una decisione che, anche sotto il profilo procedurale[3], presentava anomalie rilevanti. La conclusione è una nuova ordinanza ( leggi / scarica ) che ripropone la questione del principio di parità, posto che la decisione di Lussemburgo pare non avere risposto ai quesiti a suo tempo proposti ritualmente dal Tribunale di Trani. Su questo sito renderemo noti tutti gli sviluppi della vicenda. Milano, 7 febbraio 2011 Sergio Galleano [1] V.: su questo sito: Contratti art. 2 comma 1 bis (causale finanziaria) – non contrarietà della norma all’ordinamento europeo – Ordinanza 11.11.2010 in causa C-10/2010 [2] V., sempre su questo sito, sezione Poste, L’art. 2 comma 1 bis rimesso alla Corte europea dal Tribunale Trani 25.11.2009 [3] Ricordiamo che, stranamente, tra l’altro, la Corte aveva invitato i difensori a comunicare se intendevano essere sentiti in udienza. I difensori avevano chiesto che fosse fissata la discussione e, del tutto inspiegabilmente, la Corte aveva deciso la causa in Camera di consiglio senza sentire le parti. Non è peraltro tutto: sul punto i difensori della parte lavoratrice sembra intendano proporre la revocazione della decisione e sul punto torneremo. |
|