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Contratti di lavoro interinali

– Tribunale Napoli 8.2.11– 

Obbligo di specificazione puntuale delle ragioni dell’assunzione

– interpretazione della normativa

 di cui alla legge 276/2003 con il D.Lgs. 368/2001

 

 

Si segnala la sentenza dell’8.2.2011 ( leggi / scarica ) del Tribunale di Napoli, resa nell’ambito di un rapporto di lavoro interinale avente ad oggetto le prestazioni all’interno del solito call center di turno, dove il ricorso a tale tipologia è del tutto ordinario ed oggetto di numerosi abusi.

La sentenza si segnala non tanto per la soluzione del caso specifico (basata sulla mancata prova della ragione di assunzione da parte del datore di lavoro : v. pagg. 12 e 13 della sentenza), quanto per il pregevole escursus nella complessa materia del lavoro interinale.

Il giudice infatti, esamina la normativa di cui alla legge 276/2003 collegandola con quella del lavoro a  termine, individuando nella normativa europea la chiave complessiva di lettura della disciplina del lavoro precario, individuando le necessarie misure di tutela dei lavoratori contro gli abusi nell’utilizzo delle forme di lavoro temporaneo.

E’ infatti agevolmente rilevabile la discrasia esistente tra la normativa sociale europea, tutta incentrata sulla necessità di dare regole, magari minime ma inderogabili da tutti, comprese le pubbliche amministrazioni, a favore della parte lavoratrice e quella nazionale, spesso formalmente strutturata in esecuzione delle Direttive UE, ma in realtà finalizzata a trovare il modo di eludere le garanzie a favore del lavoratore, privilegiando soprattutto gli interessi delle grandi imprese, con particolare attenzione a quelle pubbliche, se non allo Stato stesso in veste di imprenditore diretto.

Ricordiamo, tra i tanti, l’inserimento dell’espressione “anche riferibili all’ordinaria attività del datore di lavoro”, inserita nell’art. 1 del D.lgs. 368/2001[1] con riferimento alle esigenze tecniche, organizzative, produttive o sostitutive in ragione delle quali è possibile apporre un termine al contratto di lavoro. Oppure agli interventi di cui al collegato lavoro, dove all’art. 30 è stata introdotta la precisazione che nelle ipotesi in cui venga in discussione avanti al Giudice l’”esercizio dei poteri datoriali, trasferimento di azienda e recesso, il controllo giudiziale e' limitato esclusivamente, in conformita' ai principi generali dell'ordinamento, all'accertamento del presupposto di legittimita' e non puo' essere esteso al sindacato di merito sulle valutazioni tecniche, organizzative e produttive che competono al datore di lavoro o al committente”.

Si tratta di interventi chiaramente finalizzati o ad ampliare l’ambito di azione del datore di lavoro ovvero a limitare i poteri del Giudice di sindacare gli atti della parte datoriale, rafforzandone il potere di supremazia e, quindi, l’inevitabile, possibile commissione di abusi.

Da un lato, però, la pessima conoscenza della grammatica e del lessico legislativo da parte dell’attuale maggioranza, ha comportato l’approvazione di norme del tutto inutili (nessuno aveva mai dubitato che il contratto a termine potesse essere utilizzato per l’ordinaria attività di impresa, rilevando unicamente la “temporaneità” dell’esigenza che giustifica il termine) ovvero velleitarie (anche precedentemente il giudice non era in alcun modo autorizzato a sindacale le scelte imprenditoriali), che risultano, in concreto, solo l’esternazione di un’aspirazione ideologica e di un tentativo di influenzare l’operato del giudice, piuttosto che un concreto intervento sull’ordinamento positivo.

Dall’altro, comunque si voglia forzare l’interpretazione di tali norme, ci si trova di fronte all’invalicabile ostacolo dei limiti posti dall’ordinamento europeo che va intessendo un reticolo di diritti, interconnettendo tra loro sia le varie direttive in materia sociale che i diritti fondamentali dell’uomo risultati dalla carta europea, definendo così con precisione il perimetro all’interno del quale, secondo la giurisprudenza della Corte europea, il giudice nazionale deve muoversi prescindendo dalle varie normative nazionali, anche di livello costituzionale[2].

La sentenza qui pubblicata costituisce un meritorio esempio di ricostruzione della materia del contrato interinale, svolto sulla base di un’approfondita analisi della disciplina comunitaria, come interpretata dalla Corte di giustizia europea che, sinora, tranne qualche poco lodevole “svarione”[3], ha svolto il suo compito di coordinamento delle norme sociali con i diritti fondamentali della carta di Nizza, che costituisce, a tutti gli effetti, la vera costituzione del nuovo cittadino europeo.

Milano, 9 febbraio 2011

Sergio Galleano.

 


[1] Inserito dall’art. 1, comma 39 della legge 247/2007.

[2] Sul punto si vedano le sentenze Fub, in causa C-429/09 e Kucukdeveci in causa C-555/07, citate anche nella sentenza pubblicata

[3] Si veda l’ordinanza Vino del 11.11.2010 in causa C-20/10, oggetto di analisi critiche anche su questo sito, nel settore Poste.