|
|
STUDIO LEGALE GALLEANO20135 MILANO 00192 ROMACorso Lodi 19 Via GERMANICO 172Tel. r.a. 59902379 Tel. 06 37500612Fax 02 59902564 Fax 06 37500315 milano@studiogalleano.it roma@studiogalleano.it
Primi effetti dell’Ordinanza Affatato della corte europea – Tribunale Livorno 25.01.11 – Successione illegittima di contratti nella scuola – Instaurazione di un rapporto a tempo indeterminato
Gli effetti dell’Ordinanza Affatato della Corte di giustizia dell’Unità europea[1] cominciano a farsi sentire nella giurisprudenza dei Tribunali italiani. In allegato pubblichiamo la sentenza 25.01.11 del Tribunale di Livorno ( leggi / scarica ) che dichiara la costituzione di rapporti di lavoro a tempo indeterminato di diversi lavoratori docenti della scuola che, nel lontano 2000 (!), avevano iniziato una causa per ottenere la equiparazione del loro trattamento retributivo a quello degli assunti a tempo indeterminato, dopo avere operato per più di dieci anni nella scuola come precari. Il Giudice di Livorno effettua un’analisi delle inadempienze dello Stato italiano e dell’atteggiamento ipocrita in tema di rapporti precari (“Reiterare una serie di contratti a tempo determinato per venti o più anni ad una serie di persone significa coprire una serie di posti per un periodo lungo una vita eludendo proprio la regola del concorso. Detta regola viene prontamente invocata, però, non appena i lavoratori chiedono il rispetto delle norme imperative messe a loro tutela”), per giungere alla soluzione, in conformità dell’ordinamento europeo, di dichiarare la sussistenza di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato. Riteniamo che questa, dopo la sentenza del Tribunale di Siena, già pubblicata in questa sezione, sia solo una delle prime di una serie di pronunce che necessariamente dovranno portare al riconoscimento del posto di lavoro a dipendenti che, per anni, hanno servito la pubblica amministrazione, venendo ripagati con precariato e retribuzioni inferiori a quanto previsto dalla Costituzione nella quale è sancito che al lavoratore spetta una retribuzione adeguata a mantenere sé e la sua famiglia in modo decoroso. Per quanto attiene lo specifico settore della scuola, non vi sono più giustificazioni, posto che l’ultimo intervento legislativo (art. 4, comma 14 bis della legge 124/1999) che ribadiva l’inconvertibilità dei contratti a termine in contratti a tempo indeterminato in cambio della predisposizione, nell’arco del triennio 2007 – 2009, di interventi finalizzati ala stabilizzazione del personale precario, è rimasto lettera morta. La scopertura della legislazione italiana, dopo che è caduta anche quest’ultima foglia di fico, determina la applicazione diretta della normativa europea, con la conseguente possibilità per il giudice italiano di procedere alla costituzione di rapporti di lavoro stabili. Milano, 26.11.2011 Sergio Galleano. |
|