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Fornitura di lavoro temporaneo

– legge 196/1997 –

mancata prova dei motivi che legittimano l’assunzione

 da parte dell’impresa utilizzatrice –

conversione del rapporto a tempo indeterminato

 in capo all’impresa utilizzatrice –

Cass. 15614 del 15 luglio 2011

 

Il 13 aprile scorso si è tenuta in Corte di cassazione si è tenuta un’udienza tematica relativa ai contratti di fornitura di lavoro temporaneo stipulati ai sensi della legge 196/1997 (cd. legge Treu) da Poste italiane.

L’esito delle discussioni era particolarmente atteso, poiché, come è noto, la questione aveva avuto una certa rilevanza a seguito di una decisione della stessa Corte del 2008 (la sentenza 2488/2008[1]) che aveva dichiarato la nullità del contratto di lavoro temporaneo, ma aveva limitato la pronuncia alla costituzione di un rapporto con l’impresa utilizzatrice solo per il periodo di durata dell’originario contratto.

In altri termini, secondo tale pronuncia, in ipotesi di un rapporto di fornitura di lavoro temporaneo, la nullità del contratto di fornitura non determina necessariamente la costituzione di un rapporto a tempo indeterminato in capo alla impresa utilizzatrice, ma unicamente di un rapporto diretto con quest’ultima della durata temporanea inizialmente concordata al momento dell’assunzione.

Già su questo sito si era rilevato come tale pronuncia fosse conseguenza della mancata impugnazione del termine da parte del lavoratore interessato. Ed infatti, l’anno successivo, la Cassazione, con la sentenza 15515/2009 [2], confermava tale impostazione, rilevando come nell’atto introduttivo del giudizio il lavoratore avesse contestato le ragioni che erano state addotte nel contratto di fornitura per giustificarne la natura temporanea e che, a seguito del fondatezza di tali contestazioni, ne derivava l’illegittimità anche del termine e  la conseguente conversione del rapporto a tempo indeterminato a carico dell’impresa utilizzatrice.

Ora la Cassazione, con la sentenza 15614 del 17 luglio 2011 ( leggi / scarica ), va oltre[3].

Nel confermare, con diversa motivazione, una sentenza della Corte di appello di Milano, la Suprema Corte, con una articolata motivazione, afferma che il richiamo effettuato dalla legge 196/1997 alla legge 1369/1960 (quella che vietava le interposizioni in materia di assunzioni), comporta che la mancanza degli elementi essenziali del contratto di fornitura di lavoro temporaneo, tra i quali si indica espressamente anche la mancata prova da parte dell’impresa utilizzatrice della riconducibilità della fattispecie di causa alle ipotesi previste dai contratti collettivi per giustificare i contratti di fornitura di lavoro temporaneo, comporta ex lege la trasformazione del contratto interinale in rapporto a tempo indeterminato.

Così si legge, infatti, nella sentenza in commento:

Pertanto  non e' sufficiente,  come  sostenuto  dal giudice d'appello, il solo richiamo, nel contratto di prestazione  di lavoro  temporaneo tra impresa fornitrice e lavoratore, alle  causali generali  dei  suddetti contratti collettivi per farne discendere  la instaurazione a carico dell'impresa utilizzatrice di un  rapporto  di lavoro  a  tempo indeterminato, in quanto, trattandosi di fattispecie complessa  voluta  dal  legislatore per attenuare  la  rigidita'  del precedente  impianto di divieto di intermediazione di  mano  d'opera, occorre   che   l'utilizzatore  si  faccia  carico   di   dimostrare, sussistendo la contestazione in proposito, l'avvenuto rispetto, nello svolgimento  del rapporto diretto con il prestatore di lavoro,  delle causali  previste  dai  contratti  collettivi  nazionali  della   sua categoria  di  appartenenza, a loro volta trasfuse nel  contratto  di fornitura  intercorso con l'impresa fornitrice ai sensi della  L.  n. 196 del 1997, art. 1, comma 2, lett. a).

(…)

Pertanto,  il  contenuto  del  contratto  di  prestazione  di  lavoro temporaneo  intercorrente  tra l'impresa  fornitrice  ed  il  singolo lavoratore  assume  un peculiare rilievo rispetto a  quanto  previsto dall'art.  1,  comma  2,  lettera a), in  quanto  la  mancanza  o  la genericita'  dello  stesso  spezza  l'unitarieta'  della  fattispecie complessa  voluta  dal  legislatore  per  favorire  la  flessibilita'  dell'offerta  di  lavoro nella salvaguardia dei diritti  fondamentali  del lavoratore e fa venir meno quella presunzione di legittimita' del  contratto    interinale    che   il   legislatore    fa    discendere  dall'indicazione nel contratto di fornitura delle ipotesi in  cui  il  contratto  interinale puo' essere concluso (citato art. 1,  comma  2,  lett.  a). A cio' consegue che trova applicazione il disposto di  cui  all'art.  10  e, dunque, quanto previsto dalla L. n. 1369  del  1960,  art.   1,  u.c.,  per  cui  il  contratto  di  lavoro  col  fornitore  "interposto"  si  considera  a  tutti  gli  effetti  instaurato   con  l'utilizzatore "interponente". 

Per quanto poi attiene alla questione della durata del contratto, la Corte osserva che:

8.2.  Ne' vale ad escludere una tale interpretazione il fatto che  la sanzione  della  instaurazione  di un  rapporto  lavorativo  a  tempo indeterminato e' prevista espressamente dall'art. 10,  comma  2,  per l'ipotesi  della mancanza di forma scritta del contratto: invero,  e' agevole  osservare che se una tale sanzione e' prevista per l'ipotesi meno  grave  del  vizio formale della mancanza  della  forma  scritta dell'accordo, a maggior ragione essa non puo' non essere applicata  a quella   piu'  grave,  in  quanto  ingiustificata,  della  violazione sostanziale dell'inosservanza della disposizione di cui  alla  L.  n. 196 del 1997, art. 1, comma 2, lett. a), vale a dire della regola che il  contratto di fornitura sia concluso per i casi prefigurati  dalla contrattazione  collettiva espressione dei sindacati comparativamente piu' rappresentativi. 8.3.   Egualmente,   non   va  sottaciuto  l'insuperabile   argomento sistematico per il quale, diversamente opinando, verrebbe  ad  essere facilmente aggirata la disciplina limitativa del contratto a termine: invero,  una volta costituito con l'impresa fornitrice interposta  il contratto  a  termine,  qualora si volesse  sostenere  che  anche  il rapporto  che  si  instaura  "ex lege"  con  l'impresa  utilizzatrice interponente  debba  essere  a  termine,  ad  onta  della   accertata illegittimita'  dell'apposizione del  termine,  si  perverrebbe  alla inaccettabile  ed assurda situazione per la quale la  violazione  del divieto    di    interposizione   di   mano   d'opera   consentirebbe all'interponente  di  beneficiare  di  una  prestazione   a   termine altrimenti preclusa.

Come si vede, una opzione particolarmente rigida (ed apprezzabile) da parte della Suprema Corte, che esamina la normativa nell’ottica della tutela del contraente più debole.

Resta fermo, è ovvio, che il termine inizialmente fissato resta valido ove il datore di lavoro dimostri in giudizio che il contratto concluso è “conforme” alla disciplina del contratto a  termine, ovvero che fosse finalizzato alla copertura effettiva di una esigenza temporanea.

Rilevante anche, nella sentenza, la parte che conferma la correttezza della valutazione di merito della Corte di appello milanese:

8.6. Va, altresi', osservato, con riguardo al primo motivo di ricorso -  nel quale Poste Italiane asserisce che la legittimita' del termine andava  ritenuta in base alla prova della circostanza che nel reparto cui  era  assegnata  la     Z. il numero dei lavoratori  assunti  a termine  era  inferiore al numero degli assenti -come il  giudice  di appello,  con  motivazione congrua che fa applicazione  dei  suddetti principi  di  diritto, ha ritenuto che le prove riproposte  da  Poste Italiane si limitavano ad indicare la media degli assenti per ciascun mese  nell'intera struttura di grandi dimensioni nel  suo  complesso, senza tentare di dimostrare l'avvenuta effettiva sostituzione operata da  parte della lavoratrice del personale assente nel singolo reparto cui  era  stata  assegnata, e cha tale argomentazione non  e'  incisa dalle doglianze prospettata dalla ricorrente.

Come è di agevole comprensione, in questa decisione la Corte va nel senso opposto alla costante giurisprudenza resa sinora sulle esigenze sostitutive, dalle sentenze gemelle 1576 e 1577/2010[4]: nella pronuncia oggi commentata, infatti, non è sufficiente la dimostrazione della prevalenza degli assenti sugli assunti, ma occorre la prova concreta della adibizione del singolo lavoratore a mansioni sostitutive.

Sarebbe un opportuno caso di mutamento di giurisprudenza, anche in attesa della pronuncia della Corte costituzionale. Seguiremo gli sviluppi in merito.

Milano, 29 agosto 2011

Sergio Galleano.

 

[1] Si veda, su questo sito, l’intervento del marzo 2009 : Interinali, alcuni chiarimenti su Cassazione 2488/2008

[3] Si noti, tra l’altro, che la Corte, nella stessa udienza ha reso anche la sentenza 16014 del 21.07.11 con la quale, con motivazioni analoghe a quella qui commentata, ha cassato la decisione negativa della Corte di appello di Caltanissetta cui si era fatto cenno nell’intervento di cui ala nota precedente.