|
|
STUDIO LEGALE GALLEANO20135 MILANO 00192 ROMACorso Lodi 19 Via GERMANICO 172Tel. r.a. 59902379 Tel. 06 37500612Fax 02 59902564 Fax 06 37500315 milano@studiogalleano.it roma@studiogalleano.it
Fornitura di lavoro temporaneo – legge 196/1997 – mancata prova dei motivi che legittimano l’assunzione da parte dell’impresa utilizzatrice – conversione del rapporto a tempo indeterminato in capo all’impresa utilizzatrice – Cass. 15614 del 15 luglio 2011
Il 13 aprile scorso si è tenuta in Corte di cassazione si è tenuta un’udienza tematica relativa ai contratti di fornitura di lavoro temporaneo stipulati ai sensi della legge 196/1997 (cd. legge Treu) da Poste italiane. L’esito delle discussioni era particolarmente atteso, poiché, come è noto, la questione aveva avuto una certa rilevanza a seguito di una decisione della stessa Corte del 2008 (la sentenza 2488/2008[1]) che aveva dichiarato la nullità del contratto di lavoro temporaneo, ma aveva limitato la pronuncia alla costituzione di un rapporto con l’impresa utilizzatrice solo per il periodo di durata dell’originario contratto. In altri termini, secondo tale pronuncia, in ipotesi di un rapporto di fornitura di lavoro temporaneo, la nullità del contratto di fornitura non determina necessariamente la costituzione di un rapporto a tempo indeterminato in capo alla impresa utilizzatrice, ma unicamente di un rapporto diretto con quest’ultima della durata temporanea inizialmente concordata al momento dell’assunzione. Già su questo sito si era rilevato come tale pronuncia fosse conseguenza della mancata impugnazione del termine da parte del lavoratore interessato. Ed infatti, l’anno successivo, la Cassazione, con la sentenza 15515/2009 [2], confermava tale impostazione, rilevando come nell’atto introduttivo del giudizio il lavoratore avesse contestato le ragioni che erano state addotte nel contratto di fornitura per giustificarne la natura temporanea e che, a seguito del fondatezza di tali contestazioni, ne derivava l’illegittimità anche del termine e la conseguente conversione del rapporto a tempo indeterminato a carico dell’impresa utilizzatrice. Ora la Cassazione, con la sentenza 15614 del 17 luglio 2011 ( leggi / scarica ), va oltre[3]. Nel confermare, con diversa motivazione, una sentenza della Corte di appello di Milano, la Suprema Corte, con una articolata motivazione, afferma che il richiamo effettuato dalla legge 196/1997 alla legge 1369/1960 (quella che vietava le interposizioni in materia di assunzioni), comporta che la mancanza degli elementi essenziali del contratto di fornitura di lavoro temporaneo, tra i quali si indica espressamente anche la mancata prova da parte dell’impresa utilizzatrice della riconducibilità della fattispecie di causa alle ipotesi previste dai contratti collettivi per giustificare i contratti di fornitura di lavoro temporaneo, comporta ex lege la trasformazione del contratto interinale in rapporto a tempo indeterminato. Così si legge, infatti, nella sentenza in commento: Pertanto non e' sufficiente, come sostenuto dal giudice d'appello, il solo richiamo, nel contratto di prestazione di lavoro temporaneo tra impresa fornitrice e lavoratore, alle causali generali dei suddetti contratti collettivi per farne discendere la instaurazione a carico dell'impresa utilizzatrice di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato, in quanto, trattandosi di fattispecie complessa voluta dal legislatore per attenuare la rigidita' del precedente impianto di divieto di intermediazione di mano d'opera, occorre che l'utilizzatore si faccia carico di dimostrare, sussistendo la contestazione in proposito, l'avvenuto rispetto, nello svolgimento del rapporto diretto con il prestatore di lavoro, delle causali previste dai contratti collettivi nazionali della sua categoria di appartenenza, a loro volta trasfuse nel contratto di fornitura intercorso con l'impresa fornitrice ai sensi della L. n. 196 del 1997, art. 1, comma 2, lett. a). (…) Pertanto, il contenuto del contratto di prestazione di lavoro temporaneo intercorrente tra l'impresa fornitrice ed il singolo lavoratore assume un peculiare rilievo rispetto a quanto previsto dall'art. 1, comma 2, lettera a), in quanto la mancanza o la genericita' dello stesso spezza l'unitarieta' della fattispecie complessa voluta dal legislatore per favorire la flessibilita' dell'offerta di lavoro nella salvaguardia dei diritti fondamentali del lavoratore e fa venir meno quella presunzione di legittimita' del contratto interinale che il legislatore fa discendere dall'indicazione nel contratto di fornitura delle ipotesi in cui il contratto interinale puo' essere concluso (citato art. 1, comma 2, lett. a). A cio' consegue che trova applicazione il disposto di cui all'art. 10 e, dunque, quanto previsto dalla L. n. 1369 del 1960, art. 1, u.c., per cui il contratto di lavoro col fornitore "interposto" si considera a tutti gli effetti instaurato con l'utilizzatore "interponente". Per quanto poi attiene alla questione della durata del contratto, la Corte osserva che: 8.2. Ne' vale ad escludere una tale interpretazione il fatto che la sanzione della instaurazione di un rapporto lavorativo a tempo indeterminato e' prevista espressamente dall'art. 10, comma 2, per l'ipotesi della mancanza di forma scritta del contratto: invero, e' agevole osservare che se una tale sanzione e' prevista per l'ipotesi meno grave del vizio formale della mancanza della forma scritta dell'accordo, a maggior ragione essa non puo' non essere applicata a quella piu' grave, in quanto ingiustificata, della violazione sostanziale dell'inosservanza della disposizione di cui alla L. n. 196 del 1997, art. 1, comma 2, lett. a), vale a dire della regola che il contratto di fornitura sia concluso per i casi prefigurati dalla contrattazione collettiva espressione dei sindacati comparativamente piu' rappresentativi. 8.3. Egualmente, non va sottaciuto l'insuperabile argomento sistematico per il quale, diversamente opinando, verrebbe ad essere facilmente aggirata la disciplina limitativa del contratto a termine: invero, una volta costituito con l'impresa fornitrice interposta il contratto a termine, qualora si volesse sostenere che anche il rapporto che si instaura "ex lege" con l'impresa utilizzatrice interponente debba essere a termine, ad onta della accertata illegittimita' dell'apposizione del termine, si perverrebbe alla inaccettabile ed assurda situazione per la quale la violazione del divieto di interposizione di mano d'opera consentirebbe all'interponente di beneficiare di una prestazione a termine altrimenti preclusa. Come si vede, una opzione particolarmente rigida (ed apprezzabile) da parte della Suprema Corte, che esamina la normativa nell’ottica della tutela del contraente più debole. Resta fermo, è ovvio, che il termine inizialmente fissato resta valido ove il datore di lavoro dimostri in giudizio che il contratto concluso è “conforme” alla disciplina del contratto a termine, ovvero che fosse finalizzato alla copertura effettiva di una esigenza temporanea. Rilevante anche, nella sentenza, la parte che conferma la correttezza della valutazione di merito della Corte di appello milanese: 8.6. Va, altresi', osservato, con riguardo al primo motivo di ricorso - nel quale Poste Italiane asserisce che la legittimita' del termine andava ritenuta in base alla prova della circostanza che nel reparto cui era assegnata la Z. il numero dei lavoratori assunti a termine era inferiore al numero degli assenti -come il giudice di appello, con motivazione congrua che fa applicazione dei suddetti principi di diritto, ha ritenuto che le prove riproposte da Poste Italiane si limitavano ad indicare la media degli assenti per ciascun mese nell'intera struttura di grandi dimensioni nel suo complesso, senza tentare di dimostrare l'avvenuta effettiva sostituzione operata da parte della lavoratrice del personale assente nel singolo reparto cui era stata assegnata, e cha tale argomentazione non e' incisa dalle doglianze prospettata dalla ricorrente. Come è di agevole comprensione, in questa decisione la Corte va nel senso opposto alla costante giurisprudenza resa sinora sulle esigenze sostitutive, dalle sentenze gemelle 1576 e 1577/2010[4]: nella pronuncia oggi commentata, infatti, non è sufficiente la dimostrazione della prevalenza degli assenti sugli assunti, ma occorre la prova concreta della adibizione del singolo lavoratore a mansioni sostitutive. Sarebbe un opportuno caso di mutamento di giurisprudenza, anche in attesa della pronuncia della Corte costituzionale. Seguiremo gli sviluppi in merito. Milano, 29 agosto 2011 Sergio Galleano. [1] Si veda, su questo sito, l’intervento del marzo 2009 : •Interinali, alcuni chiarimenti su Cassazione 2488/2008 [2] Si veda l’intervento dell’agosto 2009 : Interinali: ulteriori chiarimenti sulla giurisprudenza della Corte di Cassazione [3] Si noti, tra l’altro, che la Corte, nella stessa udienza ha reso anche la sentenza 16014 del 21.07.11 con la quale, con motivazioni analoghe a quella qui commentata, ha cassato la decisione negativa della Corte di appello di Caltanissetta cui si era fatto cenno nell’intervento di cui ala nota precedente. [4] Si veda l’intervento del marzo 2011 e gli altri interventi ivi richiamati: ART. 1 D.LGS. 368/2001 – NOVITA’ NELLA GIURISPRUDENZA DELLA CASSAZIONE E NUOVA RIMESSIONE ALLA CORTE COSTITUZIONALE |
|