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 Successione di contratti a termine illegittimi – Conversione del contratto – Novità - Tribunale Siena 27.9.2010 e Cass. 9555/2010

 

 

Mentre lo studio sta completando la predisposizione del ricorso per il personale ATA e per altro personale del pubblico impiego ed in attesa della pronuncia della Corte europea[1], due rilevanti novità sono recentemente intervenute, sulle quali è necessario spendere qualche breve considerazione, con riserva di approfondire più avanti l’argomento.

La prima riguarda la sentenza del Tribunale di Siena del 27.9.2010, Giudice Cammarosano ( leggi / scarica ), che, in accoglimento del ricorso di una lavoratrice della scuola (docente), dichiara la conversione del rapporto a termine (costituito da una molteplicità di contratti succedutisi tra il 1999 ed il 2007) in rapporto a tempo indeterminato.

Si tratta di una decisione rilevante, anche in considerazione della ricchezza degli argomenti utilizzati dal Giudice.

Da un lato il Tribunale effettua una ricognizione accurata dell’attuale legislazione e delle (caotiche) modifiche apportate frettolosamente alle leggi del settore negli ultimi anni per "tamponare" le conseguenze della nota sentenza Morroso e Sardino [2] che rischiava di creare non pochi problemi allo Stato italiano la cui struttura amministrativa vive di rapporti a termine.

Per quanto il parlamento abbia tentato in tutti i modi di regolamentare la materia dei rapporti a termine, non si è trovata la via di uscita: la sola tutela dell’art. 36 del D.lgs. 165/2001 (che prevede il solo risarcimento del danno, escludendo la conversione del rapporto) non raggiunge gli obiettivi che la Direttiva UE 1999/70 impone agli stati membri. Insomma, per usare un eufemismo, la coperta è troppo stretta, se tiri da una parte ci si scopre dall’altra.

Il Giudice, nella sentenza qui in commento, evidenzia anche il progressivo venir meno dell’esigenza di procedere alle assunzioni del personale tramite pubblico concorso, sotto il profilo giuridico, ma esaminando anche le conseguenze concrete (ed irrazionali) del perseguire tale "feticcio" con il paraocchi.

Rilevante, infine, appare la considerazione che il contratto a termine senza ragione obiettiva si configura come un vero e proprio licenziamento ingiustificato preventivo (comminato, cioè, al momento del stipula del contratto), ciò in violazione dell’art. 20 del Trattato di Nizza, che sancisce il diritto di ogni lavoratore a vedersi tutelare dai licenziamenti ingiustificati.

La sentenza, della quale consigliamo la lettura, anche per la semplicità dell’argomentare, nonostante la tecnicità della materia, giunge ad una condivisibile decisione sulla scorta di argomentazioni approfondite su più campi, portando un contributo notevole al dibattito in corso che vede sempre più nell’angolo lo Stato nella sua qualità di imprenditore pasticcione e recidivo nella violazione dei diritti sanciti dalla normativa europea in tema di contratti a termine.

La seconda novità è poi data da una pronuncia della Corte di cassazione, la sentenza n. 9555 del 22.4.2010, Pres. Vidiri, est. Stile ( leggi / scarica ) che si pronuncia su una causa di un contratto a termine stipulato dall’Inail con un custode.

L’aspetto rilevante di tale decisione è che la Corte afferma che i custodi di caseggiati dell’Inail sono, a tutti gli effetti, pubblici dipendenti, ma che il principio di cui l’art. 36 del D.Lgs. 165/2001 (divieto di trasformazione del contratto) non si applica in tutti i casi in cui l’assunzione del dipendente pubblico non avviene per concorso.

Poiché come è noto, ai sensi dell’art. 16 della legge 56/1987, le assunzioni da parte delle Amministrazioni pubbliche del personale per il quale non è richiesto il titolo di studio superiore a quello della scuola dell’obbligo avviene per chiamata diretta, secondo l’ordine delle graduatorie risultanti dalle liste del settore, ne consegue che a costoro si applica in toto il D.Lgs. 369/2001, con la conseguenza che, in caso di illegittimità del termine apposto (anche al primo contratto, se ne deduce quindi), opera la conversione del rapporto a termine in rapporto a tempo indeterminato.

La questione non è di poca rilevanza, poiché la decisione della Suprema Corte diventa diritto vivente e dunque, in tutte le ipotesi di assunzione senza concorso, anche nel settore scolastico, ma non solo, è ora possibile andare dal Giudice con una decisione del massimo organi giurisdizionale della paese ed ottenere (in ipotesi di nullità del termine, pressoché certa nella maggior parte dei casi di contratti stipulati dalle pubbliche amministrazioni) la costituzione di un rapporto a tempo indeterminato.

Vedremo ora le reazioni a tali decisioni che dovrebbero "smuovere" un silenzio che accompagna da anni gran parte dei giudici italiani sull’argomento dei contratti a termine nel pubblico impiego, silenzio che, ormai, sta diventando sempre più fragoroso.

 

Milano, 1 ottobre 2010

Sergio Galleano.


 

[1] V., su questo sito, settore pubblico impiego: I contratti a termine illegittimi nel pubblico impiego: in attesa della Corte di giustizia delle Comunità europee (ordinanza del Tribunale di Rossano del 14.12.2009). Da leggere per chi volesse comprendere bene il significato del presente intervento.

[2] Causa C-53/04. Tutte le sentenze della Corte europea sono reperibili sul sito www.curia.europa.eu, digitando nell’apposito campo i riferimenti della causa forniti.