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Scuola - Personale ATA – Successione di contratti a termine – Superamento dei 36 mesi ex art. 5 comma 4 bis – Conversione automatica in rapporto a tempo indeterminato – Tribunale Napoli 16 giugno 2011
Con la pregevole sentenza del 16 giugno u.s. che si pubblica ( leggi / scarica ) il Tribunale di Napoli (Giudice Paolo Coppola) ha convertito a tempo indeterminato il rapporto di un dipendente ATA i cui contrati a termine avevano avuto una durata complessiva superiore ai 36 mesi. La sentenza si segnala per l’accuratezza della motivazione e, in particolare, per la soluzione di alcuni importati questioni. Tra queste l’applicabilità dell’art. 5 comma 4 bis del D.Lgs. 368/2001 anche al personale della scuola, nonostante recenti interventi legislativi abbiano ribadito la non conversione nel settore scuola, nel maldestro tentativo di contenere gli effetti della pronuncia Affatato della Corte di Giustizia UE del 1.10.2010, già commentata su questo sito. Il Giudice di Napoli supera la questione rilevando che il 36 mesi erano già stati superati al momento della approvazione, nel dicembre 2009, sicché il diritto si era ormai perfezionato e non poteva certo essere posto nel nulla dal nuovo intervento legislativo (che comunque non prevedeva la retroattività). Altrettanto rilevante e approfondita è la questione sorta dopo la Ordinanza Affatato in merito alla validità della affermazione della Avvocatura dello Stato italiano circa l’applicabilità dell’art. 5 comma 4 bis, ritenuta nelle difese in sede europea e, ora, negata nelle cause avanti ai giudici italiani, con la motivazione che si sarebbe trattato di una “mera difesa” della parte in causa avanti alla Corte di Lussemburgo, come tale non vincolante nei giudizi successivi di fronte al giudice italiano. Il dott. Coppola smonta questa tesi con una analisi della normativa europea che evidenzia come gli stati membri, nei procedimenti di pregiudizialità avanti alla Corte europea non rivestono la qualità di “parti”, ma sono invece, nella loro qualità di stati aderenti, tenuti al principio di “leale collaborazione” con la Corte di giustizia, sì che alle loro affermazioni non può riconoscersi la valenza di mere “difese” essendo tenuti a collaborare con il giudice europeo per l’esatta ricostruzione degli ordinamenti nazionali e la ricerca della verità. Come si vede ci sono sentenze e sentenze e, fortunatamente, giudici diversi. Roma, 30 giugno 2011 Sergio Galleano
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