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Progressioni di carriera – passaggio tra aree o fasce – passaggio dall’area A all’area B, segnatamente alla posizione B1 – nuova assunzione – esclusione – sentenza TAR Lazio 15.2.2011
Pare interessante pubblicare l’allegata sentenza del TAR Lazio ( leggi / scarica ) che riguarda una singolare fattispecie. E opportuno premettere che la vicenda presentava particolarità, nel senso che negli anni scorsi, nel pubblico impiego, si era proceduto ad un processo di riqualificazione del personale che aveva riguardato tutti i dipendenti, consentendo loro una progressione professionale ed economica che, tra l’altro, prendeva atto dell’aumento di professionalità dei dipendenti in connessione con le innovazioni tecnologiche e l’affinamento dei servizi offerti da gran parte delle amministrazioni pubbliche. In relazione a tale processo era nato un complesso contenzioso che, tra l’altro e sinteticamente, aveva riguardato sia la giurisdizione (TAR o Giudice ordinario del lavoro) sia le particolarità delle varie progressioni professionali ed economiche. Più in particolare e per quanto qui rileva, le Sezioni unite della Cassazione, avevano stabilito la competenza del Giudice ordinario in ipotesi di passaggio tra posizioni economiche all’interno dell’area, mentre per il passaggio tra un’area o fascia e l’altra, si determinava la competenza del TAR, poiché tale passaggio era considerato come una vera e propria nuova assunzione da parte della pubblica amministrazione. Tale situazione aveva determinato che i dipendenti appartenenti alla prima area, denominata “A” e ora divenuta, con i rinnovi contrattuali, “prima fascia”, in cui erano stati raggruppati gli appartenenti alle ex 1°, 2° e 3° categoria (ma che, in realtà, erano costituiti ormai solo da ex 3° livelli), si trovavano “inchiodati” nell’area di appartenenza, senza potere accedere all’area superiore “B”, ora “seconda fascia”. Ciò in ragione di un meccanismo perverso che imponeva, in caso di passaggio ad un’area o fascia superiore, trattandosi di nuova assunzione, i permessi specifici da parte della Funzione pubblica, permessi che non venivano e non vengono concessi in ragione dell’ingiustificata politica restrittiva del Ministero dell’Economia che, in attuazione di una politica di controllo serrato della spesa pubblica (più formale che sostanziale) blocca ogni nuova assunzione (ed infatti, come è noto, ricorre poi costantemente all’utilizzo abusivo dei contratti a termine, il cui costo non viene però iscritto a bilancio come costo fisso). Il contratto collettivo del 2006 si era fatto carico della particolare situazione degli ex 3° livelli che, per di più, oltre a non avere “sbocchi” di carriera, si trovavano paradossalmente ad esser gli unici dipendenti inquadrati in un’area le cui mansioni non esistevano più. I terzi livelli, infatti avrebbero dovuto occuparsi di fare i meri uscieri o coloro che movimentano materialmente le pratiche, mansioni che ormai sono di fatto superate dall’innovazione tecnologica che caratterizza tutte le attività amministrative. Sicché, in realtà, i 3° livelli vengono impiegati in mansioni superiori, spesso di concetto, in modo quasi sempre abusivo (lo fai ma non lo dici), e non potevano aspirare a progressioni di carriera, pur svolgendo i compiti della area superiore. Il contratto collettivo del 2006 aveva dunque previsto, in via del tutto eccezionale, la possibilità di passaggio, prevedendo l’utilizzo delle risorse del fondo unico di Amministrazione, in modo da non pesare sul bilancio pubblico. Ciò non di meno, raggiunto nel Ministero interessato un accordo ad hoc, la funzione pubblica ha – ottusamente – continuato ad opporre un ingiustificato rifiuto all’autorizzazione al passaggio del personale all’area superiore. Di qui il ricorso al TAR Lazio, al quale veniva chiesto l’annullamento del rifiuto della funzione pubblica. Il TAR ha accolto il ricorso. La sentenza, a parte l’avere risolto il problema endemico di tale categoria di lavoratori, si segnala anche perché ha basato la sua decisione, tra l’altro, sulla pronuncia 9555/2010 della Corte di cassazione. Chi segue questo sito, ricorderà che di tale sentenze abbiamo parlato [1] in tema di contratti a termine nel pubblico impiego. La Corte di Cassazione, infatti, in quella decisione ha stabilito che le assunzioni dei dipendenti sino alla ex 4° categoria (poi posizione economica 1 dell’area “B”, ora seconda fascia, F1) non avviene tramite concorso. Ne derivava, nella fattispecie decisa da quella sentenza, l’applicazione integrale del D.lgs. 368/2001, con conseguente possibilità di conversione del contratto a tempo indeterminato. Il principio, a maggior ragione, vale per la causa decisa dal TAR Lazio: non essendo in gioco un concorso, non poteva parlarsi di nuova assunzione, sicché il divieto opposto dalla Funzione pubblica era del tutto ingiustificato. Come si vede, l’affermazione di un principio di una certa rilevanza comporta a catena effetti su tutto l’ordinamento e su situazioni differenti, con, spesso, risultati del tutto sorprendenti anche in situazioni che apparentemente hanno poco in comune. Milano, 23 aprile 2011 Sergio Galleano |
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