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Personale ATA della scuola

– anzianità di servizio non riconosciuta –

la Corte europea dei diritti dell’uomo condanna l’Italia

 

La Corte europea dei diritti dell’uomo di Strasburgo, con sentenza del 7 giugno 2011 ha condannato l’Italia per violazione degli articoli 6 della Convenzione Europea dei diritti dell’uomo e dell’art. 1 del protocollo n. 1 della Convenzione ( leggi / scarica ). La sentenza che si allega ( leggi / scarica ) è in francese, ma uniamo una traduzione, che precisiamo essere del tutto provvisoria ed informale ( leggi / scarica ), ma che aiuta a comprendere il senso della decisione. Ovviamente provvederemo a pubblicare il testo ufficiale in Italiano, non appena disponibile.

La vicenda è nota.

Con la legge 124/1999 il personale ATA (assistenti, tecnici ed ausiliari della scuola), viene in blocco trasferito dalle dipendenze dagli enti locali allo stato (Ministero pubblica istruzione, ora MIUR).

La legge (art. 8) prevedeva che i lavoratori avrebbero mantenuto l’anzianità maturata negli anni precedenti, sia sotto il profilo giuridico ed economico. In tal senso, del resto, la norma era stata interpretata da pressoché tutti i Tribunali e le Corti di appello si Italia. Anche la Cassazione aveva confermato questa lettura della legge.

Come però accade solo in questo paese (ma sembra anche nel Burundi ed in altri stati del quarto mondo) il parlamento è intervenuto e, con la finanziaria 2006 (legge 266/2005) ha introdotto la solita “interpretazione autentica” dell’art. 8 della legge 124/1999, secondo la quale la norma doveva interpretarsi nel senso opposto, ovvero che il trasferimento doveva avvenire sulla base del trattamento salariale complessivo al momento del trasferimento, senza quindi gli aumenti conseguenti al conteggio alla pregressa anzianità di servizio. Una evidente forzatura, poiché la legge, ben lungi dall’essere un’interpretazione autentica (istituto che si applica quando vi sia incertezza sull’effettiva volontà del legislatore), era semplicemente una vera e propria “riscrittura” della legge approvata nell’interesse dello stato italiano

Preso atto dell’intervento legislativo, la Corte di Cassazione ha rimesso per ben due volte la questione alla Corte costituzionale, la quale, in entrambi i casi[1], ha fatto salva la legge. A questo punto anche la Cassazione si è adeguata[2].

I lavoratori che sono ricorsi alla CEDU, dopo avere vinto in primo ed in secondo grado, si sono visti così dare torto in Cassazione sulla base della nuova norma, come salvata dalla Corte costituzionale.

Il ricorso, curato dall’avv. Sullam di Milano, esperto nella materia, che già aveva seguito i giudizi di merito, ha denunciato la violazione dell’art. 6 della Convenzione in quanto lo stato italiano aveva violato il principio della parità delle armi promulgando una legge retroattiva per influenzare l’esito del procedimento giudiziale promosso dal personale ATA contro lo stato stesso (ovvero il Ministero dell’istruzione).

Hanno eccepito inoltre la violazione dell’art. 1 del 1° protocollo alla convenzione (tutela della proprietà[3]), perché la misura adottata dallo stato italiano non era giustificata da ragioni di interesse generale, ma unicamente al fine di avere un esito favorevole dei giudizi, minando, senza la sussistenza delle necessarie ragioni di imperative di interesse pubblico, la legittima aspettativa che i lavoratori avevano posto nell’originario provvedimento di legge.

La CEDU ha ritenuto fondate le denunciate violazioni e ha invitato le parti a trovare una soluzione transattiva sul risarcimento del danno spettante ai lavoratori, rinviando per la sentenza definitiva, in mancanza di accordi, ad altra udienza.

La decisione della CEDU interviene, tra l’altro, a pochi giorni dalla decisione che la Corte di giustizia dell’Unione europea dovrebbe pubblicare sula vicenda ATA a seguito di ordinanza di rimessione del Tribunale di Venezia. La causa, infatti, discussa il 1° febbraio 2011, dopo la conclusioni favorevoli per i lavoratori dell’avvocato generale, dovrebbe essere in via di pubblicazione.

La decisione è di importanza notevole, a prescindere dai riflessi positivi per il personale ATA..

Già lo stato italiano era stato più volte condannato per la lunghezza dei processi dalla CEDU.

Questa nuova condanna è particolarmente pesante, perché “scopre” il giochetto che spesso il legislatore italiano utilizza per lucrare sui lavoratori.

Molti pubblici impiegati ricorderanno la vicenda della RIA (retribuzione individuale di anzianità: ma non mancano altri casi), in cui le cause per il suo adeguamento vennero “definite” anch’esse con uno scorretto intervento del parlamento a mezzo della solita leggina “interpretativa”.

La condanna da parte della CEDU significa che il tempo delle scorrettezze da parte dello Stato italiano è finito.

Ogni ulteriore intervento per modificare il corso dei procedimenti è per il futuro destinato a naufragare, perché a Strasburgo, finalmente, c’è qualcuno che veglia sui diritti dei poveri lavoratori italiani.

Roma, 9 giugno 2011

Sergio Galleano


 

[1] Sentenze nn. 234 del 18.06.07 e 311 del 26.11.09

[2] Stranamente, però, la Cassazione non si è adeguata alla sentenza 214 del 2009 che stabiliva l’obbligo di indicazione del nominativo del lavoratore sostituito in caso di assunzione a  termine per ragioni sostitutive ed, anzi, continua a discostarsene volutamente (v. su questo sito, nel settore Poste: ART. 1 D.LGS. 368/2001 – NOVITA’ NELLA GIURISPRUDENZA DELLA CASSAZIONE E NUOVA RIMESSIONE ALLA CORTE COSTITUZIONALE, ed altri rinvii)

[3] La Corte ha ritenuto, correttamente, che i diritti patrimoniali sorti a seguito della legge originaria siano stati “scippati” indebitamente dallo Stato italiano approfittando della sua qualità di legislatore.