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Personale ATA della scuola – Passaggio dagli enti locali allo Stato ex legge 124/99 - mancato riconoscimento dell’anzianità di servizio con conseguente perdita retributiva in forza di legge di interpretazione autentica n. 266/2005 – Violazione della Direttiva CE 77/187 – Corte di Giustizia UE 6.9.2011
Sin conclude con una catastrofica débâcle per lo Stato italiano la annosa vicenda del personale ATA della Scuola, già oggetto della sentenza Agrati del 7.6.2011 della CEDU, già commentata su questo sito [1]. La vicenda è nota: con la legge 124/1999 il personale ATA (assistenti, tecnici ed ausiliari della scuola), viene in blocco trasferito dalle dipendenze dagli enti locali allo stato (Ministero pubblica istruzione, ora MIUR). La legge (art. 8) prevedeva che i lavoratori avrebbero mantenuto l’anzianità maturata negli anni precedenti, sia sotto il profilo giuridico ed economico. In tal senso, del resto, la norma era stata interpretata da pressoché tutti i Tribunali e le Corti di appello si Italia. Anche la Cassazione aveva confermato questa lettura della legge. A questo punto il parlamento è intervenuto e, con la finanziaria 2006 (legge 266/2005) ha introdotto la solita “interpretazione autentica” dell’art. 8 della legge 124/1999, secondo la quale la norma doveva interpretarsi nel senso opposto, ovvero che il trasferimento doveva avvenire sulla base del trattamento salariale complessivo al momento del trasferimento, senza quindi gli aumenti conseguenti al conteggio alla pregressa anzianità di servizio. Una evidente forzatura, poiché la legge, ben lungi dall’essere un’interpretazione autentica (istituto che si applica quando vi sia incertezza sull’effettiva volontà del legislatore), era semplicemente una vera e propria “riscrittura” della legge approvata nell’interesse dello stato italiano Preso atto dell’intervento legislativo, la Corte di Cassazione ha rimesso per ben due volte la questione alla Corte costituzionale, la quale, in entrambi i casi, ha fatto salva la legge. A questo punto anche la Cassazione si è adeguata. Alcuni lavoratori sono ricorsi alla CEDU e, come già si è illustrato in altro intervento, hanno ottenuto la condanna dell’Italia per la violazione dell’art.6 della convenzione europea dei Diritti dell’Uomo e dell’art. 1 del protocollo alla convenzione. Altri lavoratori, difesi dall’avv. Nicola Zampieri, di Vicenza, a cui si è unito l’avv. Vincenzo De Michele, di Foggia, dopo avere adito il tribunale di Venezia, hanno ottenuto di sollevare la questione avanti alla Corte di giustizia dell’Unione europea che si è pronunciata con la sentenza del 6.9.2011 (causa Scattolon C-108/10: leggi / scarica ). Nella sentenza si prescinde dalla legittimità dell’intervento legislativo interpretativo del parlamento italiano, del resto già dichiarato illegittimo dalla CEDU. Si afferma invece, in modo chiaro e netto, che la Direttiva UE n. 187 del 1977 (ora sostituita da direttiva 23/2001, sostanzialmente dì identica) relativa alla tutela dei lavoratori in caso si trasferimento di azienda, impone il rispetto dei diritti acquisiti dal lavoratore presso l’azienda ceduta. Tra questi anche quello del riconoscimento dell’anzianità di servizio, ove questa abbia riflessi rilevanti sul trattamento economico del lavoratore. La sentenza mette in evidenza la pochezza e la strumentalità dell’operato dello Stato italiano, rimarcando come i principi generali stabiliti dalla normativa europea prescindano dai meschini interessi dello Stato italiano, che si sente in diritto di intervenire pesantemente sui livelli di vita e sulle garanzie stabilite nei confronti dei più deboli dietro la falsa pretesa di garantire il pubblico interesse. Come se questo non fosse, in realtà, tutelato proprio dal rigoroso rispetto delle regole, da parte di tutti, ma in primo luogo dal legislatore. Milano, 12 settembre 2011 Sergio Galleano [1] Vedi, su questo sito, nel settore Altro, l’intervento: Personale ATA della scuola – anzianità di servizio non riconosciuta – la Corte europea dei diritti dell’uomo condanna l’Italia |
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