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Contratti a termine nel pubblico impiego Disciplina nazionale italiana art. 5 del D.lgs. 368/2001: conversione automatica a tempo indeterminato del rapporto dopo 36 mesi Applicabilità al pubblico impiego Ordinanza della Corte di giustizia del 1.10.2010
La Corte di giustizia dell’Unione europea ha adottato una decisione che avrà effetti determinanti sulla vita di migliaia di precari italiani del pubblico impiego. L’ordinanza di cui si discute ( leggi / scarica ), risponde infatti alle richieste di chiarimenti fatta dal Tribunale di Rossano [1], che riguardavano la complessiva disciplina normativa dello Stato italiano nel settore del pubblico impiego, partendo da quella della sanità (oggetto della causa principale), passando a quella più generale del pubblico impiego, delle forme atipiche (e fantasiose) dei lavori socialmente utili, per giungere a quella di Poste di cui all’art. 2, comma 1 bis, che consente assunzioni senza necessità di indicare il motivo. La Corte di Bruxelles tralascia le questioni più generali (che non riguardavano lo specifico caso oggetto della causa al suo esame, ma, comunque, correttamente richiamate dal Tribunale di Rossano per dare un quadro complessivo della “precaria” situazione dei lavoratori pubblici italiani) e concentra la sua attenzione sulla normativa del pubblico impiego, per verificarne la compatibilità con la Direttiva UE 1999/70 sul contratto a termine e, più in generale, con i diritti stabiliti dalla normativa europea. Come si ricorderà, la Corte di giustizia aveva già avuto modo di pronunciarsi sulla normativa italiana in tema di pubblico impiego [2] rilevando l’astratta compatibilità, da verificarsi da parte del giudice nazionale, della previsione di un risarcimento del danno in caso di utilizzo abusivo da parte dello Stato di contratti a termine illegittimi successivi. Nell’ordinanza del Tribunale di Rossano si osservava appunto che, in applicazione dei principi stabiliti in tali decisioni [3] la previsione le risarcimento del danno si era rivelata del tutto effimera e priva di ogni effetto dissuasivo nei confronti dello Stato italiano che aveva continuato, imperterrito, ad utilizzare i contratti a termine per sopperire ad esigenze permanenti e durevoli, in palese violazione dei principi stabiliti dalla normativa europea e dallo stesso D.Lgs. 368/2001. La questione rivestiva dunque una notevole importanza per i riflessi che avrebbe avuto sulla situazione italiana, soprattutto a seguito del blocco di buona parte del processo di stabilizzazione che aveva seguito (nel tentativo di bloccare il contenzioso in essere) le citate sentenze Morrosu e Sardino della Corte europea. Ci si aspettava dunque una decisione sofferta, meditata, a seguito di aspre contese tra le parti costituite. Invece la causa europea si è risolta con una celerità encomiabile (dal dicembre 2009 all’ottobre 2010: tempi inimmaginabili per la giustizia italiana!), senza neppure contraddittorio e con un’ordinanza sorprendente. E’ infatti lo Stato italiano che ha deciso la causa affermando, nella memoria depositata: cfr. punti 66 e 67 della relativa memoria, ad opera dell’Avvocato dello Stato italiano Wally Ferrante ( scarica ), che anche ai dipendenti pubblici si applica l’art. 5 del D.lgs. 368/2001: ovvero,dopo 36 mesi di lavoro a termine, il contratto di lavoro si trasforma a tempo indeterminato. Si legge infatti nell’Ordinanza: 48 A tale proposito, nelle sue osservazioni scritte il governo italiano ha sottolineato, in particolare, che l’art. 5 del d. lgs. n. 368/2001, quale modificato nel 2007, al fine di evitare il ricorso abusivo ai contratti di lavoro a tempo determinato nel settore pubblico, ha aggiunto una durata massima oltre la quale il contratto di lavoro è ritenuto concluso a tempo indeterminato e ha introdotto, a favore del lavoratore che ha prestato lavoro per un periodo superiore a sei mesi, un diritto di priorità nelle assunzioni a tempo indeterminato. Inoltre, l’art. 36, quinto comma, del d. lgs. n. 165/2001, come modificato nel 2008, prevedrebbe, oltre al diritto del lavoratore interessato al risarcimento del danno subìto a causa della violazione di norme imperative e all’obbligo del datore di lavoro responsabile di restituire all’amministrazione le somme versate a tale titolo quando la violazione sia dolosa o derivi da colpa grave, l’impossibilità del rinnovo dell’incarico dirigenziale del responsabile, nonché la presa in considerazione di detta violazione in sede di valutazione del suo operato. Dunque tale misura – la conversione automatica dopo 36 mesi servizio, anche non continuativi, in un rapporto definitivo – viene giudicata determinante dalla Corte europea per ritenere adeguata alle direttive UE la disciplina italiana. Ne consegue che, per tutti i precari che hanno prestato servizio per più di 36 mesi, anche frazionati, possono legittimamente rivendicare la costituzione di un rapporto di lavoro stabile, a tempo indeterminato, “certificato in sede europea”. La regola varrebbe, secondo la legge del 2007 che ha modificato l’art. 5 del D.Lgs. 2001, dal 1° gennaio 2008: in realtà, poiché la norma viene considerata congrua ai fini della compatibilità con la Direttiva Ce 1999/70, entrata in vigore nel 2001, i periodi da computare vanno fatti decorrere da questo ultima data data, poiché sin da allora l’ordinamento nazionale avrebbe dovuto conformarsi, a tutti gli effetti, alle disposizioni della normativa europea. Insomma, un risultato parziale che, comunque, riguarderebbe una buona parte dei precari italiani che, a questo punto, ben possono in forza della vincolatività della decisione europea, rivendicare la loro assunzione definitiva alle dipendenze dell’ente pubblico per il quale hanno lavorato per più di 36 mesi. La vicenda merita sicuramente ulteriori approfondimenti. Lo studio resta comunque disposizione per gli opportuni approfondimenti di ogni singola situazione. Roma, lì 3 dicembre 2010 Sergio Galleano [1] v., su questo sito: I contratti illegittimi del pubblico impiego: in attesa della Corte di giustizia delle Comunità europee (Ordinanza del Tribunale di Rossano del 14.12.2009), nel settore “pubblico impiego”. [2] Si veda ancora l’intervento citato alla nota precedente. [3] Cfr, per tutte: causa Morrosu e Sardino, sentenza del 7.9.2006 in causa C-53/04:le sentenze della Corte, come più volte ricordato sono consultabili sul sito www.curia.europa.it, digitando nell’apposito campo i numeri di riferimento sopra riportati. |
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