La sede di Milano si è sospostata in: Corso Lodi 19 - 20135 Milano

 

          

STUDIO LEGALE GALLEANO

                               20122 MILANO                                                  00192 ROMA

                            Via Freguglia 8                                    V.le delle milizie 38

                      Tel. 02 55015902 59902379                                       Tel. 06 37500612

                               Fax 02 59902564                                                Fax 06 37500315

                        milano@studiogalleano.it                                   roma@studiogalleano.it

 

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________www.studiogalleano.it__________________________________________________________________________________

 

 

Il maxiemendamento del governo:

ulteriori precisazioni

 

 

Mentre era in via di pubblicazione il precedente commento di questo studio, è giunta la notizia che il testo della norma contestata è stato cambiato.

Ora la nuova legge disporrebbe che la modifica del D.Lgs. 368 riguarderebbe solo i giudizi in corso e non quelli futuri.

Ciò significa, per dirla in modo più semplice, che Tizio, il quale ha un giudizio in corso per far accertare la nullità del termine (indipendentemente dal grado dello stesso, Tribunale, Corte d’appello o Cassazione) potrebbe ora ottenere solo il risarcimento del danno (e quindi perdere il posto di lavoro alla prossima pronuncia del Giudice che tratterà la causa), mentre chi inizia lo stesso giudizio il giorno successivo all’approvazione della legge, se vince, potrà invece ottenere il ripristino del rapporto di lavoro, oltre all’integrale risarcimento del danno.

Si tratta di una soluzione assurda, la cui incostituzionalità è talmente manifesta da non meritare nessun commento.

In tale situazione, questo studio si riserva di effettuare ulteriori comunicazioni solo all’esito (e quale sarà l’esito non si sa, viste anche le dure prese di posizione dell’opposizione parlamentare e dei sindacati) dell’approvazione definitiva del provvedimento. Si invitano peraltro tutti gli interessati a non dare credito alle dichiarazioni dei diversi esponenti della maggioranza di governo che sembrano fatte “a ruota libera” e creano più che altro ulteriore confusione.

Ci si limita quindi ad alcune precisazioni che rispondono alle più frequenti domande che pervengono allo studio:

1.     Dalle dichiarazioni degli esponenti governativi e dei dirigenti di Poste italiane (rinvenibili su tutti i quotidiani e dai telegiornali) il vero motivo della modifica normativa sarebbe (come era prevedibile che fosse) soprattutto la situazione di Poste italiane (ciò spiegherebbe la frettolosa quanto infelice modifica del testo operata all’ultimo momento). Ciò significa che eventuali modifiche del testo legislativo tenteranno in ogni modo di tenere conto della cause in corso con Poste, favorendo l’adesione all’accordo sindacale del 10 luglio e dissuadendo gli altri dal proseguire il giudizio;

2.     Ne discende che tutti gli interessati sono invitati ad attendere ad aderire all’accordo in attesa della definizione della situazione legislativa sino a che non si sarà chiarita la situazione, ovvero all’approvazione definitiva della finanziaria. Si ricorda, in proposito, che il termine per l’adesione è fissato per il 31 ottobre e dunque c’è tutto il tempo che si vuole per firmare (con l’esclusione di coloro che operavano in azienda alla data del 10 luglio e sono stati estromessi prima del 22 luglio 2008 in forza di sentenza negativa del Giudice, come precisa l’accordo applicativo del 22 luglio 2008, e dovranno aderire entro e non oltre il 30 luglio all’accordo);

3.     L’eventuale approvazione del maxiemendamento (indipendentemente dal testo definitivo, ad oggi non immaginabile, della nuova norma) non potrà far venir meno l’accordo del 10 luglio 2008. La legge e l’accordo privato tra le parti operano su piani completamente diversi e la modifica legislativa non incide sugli accordi a suo tempo raggiunti. Se la nuova legge volesse disporre sull’accordo, modificandolo od annullandolo, sarebbe sicuramente anticostituzionale;

4.     Si ribadisce che il maxiemendamento (nel testo originario ed in quello all’ultimo modificato) non riguarda i contratti stipulati prima del settembre 2001 ed i contratti interinali, come già specificato nel precedente comunicato.

Si invitano gli interessati a seguire gli ulteriori comunicati di questo studio.

Milano-Roma 28 luglio 2008

Sergio Galleano