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De profundis collegato lavoro

 – art. 32, commi 6 e 7 –

il parere del Massimario della Cassazione

 

 

Nella nota che lo studio ha pubblicato pochi giorni fa nel settore Poste con riferimento a due recenti sentenze della Corte di cassazione, si è fatto cenno al fatto che la Sezione lavoro aveva richiesto al Massimario della Corte un parere circa la costituzionalità della norma di cui ai commi 5 e 6 dell’art. 32 della legge 183/2010 (collegato lavoro), ovvero quelle norme che riducono a 2,5 – 12 mensilità il risarcimento del danno nell’ipotesi di conversione del contratto a termine in rapporto a  tempo indeterminato.

Le sentenze pubblicate hanno già chiarito, come spiegato nella nota citata, che la nuova norma (e la conseguente riduzione del quantum) si applicano solo in Cassazione (ed in appello), solo se nel relativo atto di impugnazione proposto dal datore di lavoro sia stata impugnata specificamente la sentenza di primo grado (se si tratta di appello) o di appello (se si tratta di ricorso in Cassazione) nella parte in cui si pronuncia sull’entità del risarcimento del danno.

Restava da decidere in merito alla legittimità costituzionale e, in subordine, all’applicabilità in sede di impugnazione della nuova normativa, questione che, come detto, è stata appunto oggetto della richiesta di parere al Massimario.

Il Massimario della Corte di cassazione, cui è stato richiesto il parere, è l’organismo che ha il compito di massimare le sentenze pronunciate dalla Corte.

La massima di una sentenza consiste in una o più brevi frasi che riassumono sinteticamente il principio di diritto affermato nella sentenza stessa, seguito talvolta da una breve descrizione della fattispecie concreta su cui il giudice si è pronunciato.

Le massime vengono poi raccolte in un "Massimario Annuale" che contiene tutte le sentenze massimate durante ciascun anno giudiziario.

Il Massimario della Cassazione, cui sono addetti trentasette giudici di carriera, ha il compito anche di rendere pareri sulle questioni sottoposte al suo esame.

Nella specie, il parere reso dal Massimario ( leggi / scarica ) è fulminante.

E’ sufficiente riportare, qui le conclusioni:

Conclusioni.

Da tutto quanto ampiamente fin qui rilevato, emerge che, secondo un'interpretazione costituzionalmente orientata e comunitariamente adeguata, in linea con il principio di effettività ed adeguatezza delle sanzioni, con il principio di parità di trattamento e con la clausola di non regresso delle tutele, l'indennità di cui all'art. 32, co. 5-6, della legge n. 183 del 2010 non può che essere aggiuntiva rispetto alle tradizionali tutele (incidendo solo sulla limitazione del danno risarcibile), dovendo escludersi per converso che essa possa essere  sostitutiva della conversione del rapporto, o del diritto al pagamento delle retribuzioni da parte del datore che abbia rifiutato la prestazione offerta, pur dopo la scadenza del termine illegittimamente apposto.

Come riferito, è già pendente la questione di legittimità costituzionale delle nuove norme esaminate in questo scritto, e tuttavia vi sono molti spazi per pervenire direttamente ad una interpretazione delle nuove norme in linea, oltre che con le affermazioni tradizionali della giurisprudenza di legittimità, con i principi inderogabili della Costituzione e del diritto comunitario. Peraltro, se <<la Magistratura del lavoro ha mostrato molta ritrosia ad applicare direttamente il diritto comunitario e a censurare le norme interne illegittime, preferendo cimentarsi nella più comoda scelta della pregiudiziale costituzionale>>, tuttavia (e condividendo quanto indicato da DE MICHELE, op. cit., 2009, 294[All.   ]), <<non è più il tempo delle scelte comode, soprattutto ora che nel nostro ordinamento si pone in maniera drammatica il problema dell'equo processo, in cui l'incidente della pregiudiziale comunitaria o costituzionale allunga notevolmente i tempi di giustizia>>.

Ne consegue che, secondo il Massimario, l’indennità prevista dall’art. 32, commi 6 e 7, si aggiunge alle retribuzioni spettanti dalla data della costituzione in mora (ovvero la lettera con la quale si impugna il termine apposto al contratto e si offrono le prestazioni, lettera che, ai sensi della nuova normativa, lo ricordiamo, va inviata al datore di lavoro entro 60 giorni dalla cessazione del rapporto a termine) sino alla reintegrazione in servizio.

Il complesso del parere demolisce, di fatto, l’impianto della nuova normativa in tema di contratto a termine, rilevandone la contrarietà all’ordinamento europeo ed alla Costituzione italiana (ricordiamo che, come da ordinanza del Tribunale di Trani, già pubblicata su questo sito, settore Poste è stata rimessa alla corte costituzionale), ove diversamente interpretato nel senso sopra riportato.

Ci fa piacere sottolineare, da un lato, che il parere costituisce una panoramica interessante e particolarmente approfondita della normativa del contratto a termine e, dall’altro, che le tesi più citate e condivise, tra i migliori studiosi di diritto del lavoro, vi sono quelle dell’avv. Vincenzo De Michele, di Foggia, con il quale collabora da tempo questo studio ed i cui scritti, in tema di diritto europeo, sono più volte stati riportati su questo sito.

Milano, 19 gennaio 2011