STUDIO LEGALE GALLEANO

                               20135 MILANO                                                  00192 ROMA

                              Corso Lodi 19                                          Via GERMANICO 172

                              Tel. r.a. 59902379                                               Tel. 06 37500612

                               Fax 02 59902564                                                Fax 06 37500315

                        milano@studiogalleano.it                                   roma@studiogalleano.it

 

www.studiogalleano.it

 

 

 

 

Lavoratori socialmente utili (LSU)

 – disparità di trattamento con i lavoratori a  termine comparabili – Questione di pregiudizialità alla Corte di giustizia Europea

Ordinanza Trib. Napoli 22.2.2011

 

Con ordinanza 22.2.2001 ( leggi / scarica ) il Tribunale di Napoli, nell’ambito di una più complessa vertenza che ha riguardato un lavoratore assunto dal Comune di Afragola quale LSU, si è trovato a doversi pronunciare sulla richiesta di liquidazione delle differenze tra i compensi percepiti in tale qualità e quanto avrebbe avuto come retribuzione se fosse invece stato assunto come lavoratore a termine dall’Ente.

Il giudice incaricato della trattazione della causa (il dott. Paolo Coppola, lo stesso che, quando era giudice a Rossano Calabro, aveva sollevato la questione di pregiudizialità sul divieto di conversione dei contratti a  termine nel pubblico impiego che ha portato alla ordinanza Affatato[1]), dopo avere esaminato la normativa in tema di LSU (e LPU), rileva che la domanda avrebbe dovuto essere rigettata per la legge italiana.

Secondo il nostro ordinamento, infatti, il lavoratore socialmente utile è un soggetto che fornisce forza lavoro in favore di un Ente, ma non è un … lavoratore.  La sua “assunzione” avveniva infatti attraverso il reclutamento dalle liste di lavoro dei disoccupati o dei lavoratori in mobilità. Come ben evidenziato nell’ordinanza in commento, l’LSU avrebbe dovuto inizialmente essere impiegato in specifici progetti delle pubbliche amministrazioni ma, quasi da subito, è, in concreto, stato impiegato nell’ordinaria attività dell’ente che lo impiegava.

La sua prestazione non è retribuita, ma percepisce un compenso di tipo “previdenziale” o assistenziale, che dir si voglia, in ragione del fatto che ha avuto la “sfortuna”  di avere perso il suo posto di lavoro.

Ma il lavoro che fornisce all’ente a cui è “assegnato” non è diverso dalla prestazione che fornisce un qualunque altro lavoratore, così come identica è l’utilità che ne trae il datore di lavoro (pubblico).

Come si vede una raffinata (si fa per dire) “finzione giuridica” a tutto vantaggio (sotto il profilo economico) dell’Ente datore di lavoro. E il lavoratore deve pure essere felice perché lo Stato, buono, lo ha sollevato dalla sua situazione di disoccupato.

La conseguenza di questa situazione è inevitabile: il giudice nazionale interroga la Corte europea e le chiede se la normativa nazionale in tema di LSU sia compatibile con la direttiva 1999/70 che vieta disparità di trattamento sotto il profilo retributivo (ma non solo).

La ordinanza, che merita una lettura anche da chi ha poca dimestichezza con il diritto, si contraddistingue per la semplicità dell’esposizione, per la chiarezza nel mettere in luce la confusione della legislazione italiana sul lavoro e la semplicità con la quale viene smontato il fittizio meccanismo sul quale si sono spesi tomi degli studiosi di diritto e ponderose sentenze delle Sezioni unite della Cassazione.

Anche l’impostazione dell’ordinanza è particolarmente interessante.

Dopo una descrizione semplice ma esaustiva della figura dell’LSU, limitando allo stretto necessario i riferimenti legislativi, segue l’elencazione dei motivi per i quali si sospetta la contrarietà alla disciplina europea.

Conclude, in chiusura e senza influire sulla fruibilità dell’argomentare, la riproduzione della specifica normativa nazionale (noiosa, ma necessaria per la ricostruzione della vicenda ai fini dell’esame del giudice europeo), che, di solito viene riportata nel corpo dei motivi di rimessione, rendendo spesso ai meno esperti di diritto pressoché incomprensibile la reale questione portata in sede europea.

Si tratta, anche sotto questo profilo, di una modalità espositiva che ci sembra possa e debba servire da esempio.

Roma, 18 aprile 2011

Sergio Galleano