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Lavoro a tempo determinato

– disciplina del lavoro marittimo e permessi di studio ai sensi dell’art. 13 CCNL integrativo Ministero giustizia –

contrarietà all’ordinamento europeo

– necessità di interpretazione della normativa nazionale in conformità con quella europea –

Tribunale Messina 27.10.2011 e Cass. 17401 del 19.8.2011

 

Le due sentenze che si pubblicano trattano di due questioni del tutto diverse tra loro.

La prima, del Tribunale di Messina ( leggi / scarica ), esamina la richiesta di conversione del rapporto di un marittimo impiegato dalle Ferrovie dello Stato nella tratta Messina – Villa S. Giovanni (in attesa del ponte…). La disciplina del lavoro marittimo, analiticamente descritta nella sentenza, è stata da molti ritenuta disciplina “speciale” che, come tale, non infirmata dal D.Lgs. 369/2001 e, per logica conseguenza, dalla Direttiva UE 1999/70 di cui costituisce l’applicazione diretta per espressa delega del parlamento al Governo italiano. Detta disciplina è palesemente, per molti aspetti, contraria alla Direttiva, soprattutto per quanto riguarda le misure di prevenzione e di tutela contro la reiterazione dei contratti a termine.

La seconda, della Corte di Cassazione ( leggi / scarica ), tratta invece del caso di una lavoratore impiegato da anni a termine presso il Ministero della giustizia che si era visto negare l’accesso ai permessi retribuiti per motivi di studio perché l’art. 13 del Contratto integrativo di Ministero disponeva che tali permessi erano di spettanza unicamente dei dipendenti a tempo indeterminato.

Entrambe le sentenze, però, si segnalano perché i due giudici paiono, finalmente, ragionare come giudici nazionali che hanno chiaro il concetto che la normativa europea costituisce oggi, dopo l’approvazione e l’entrata in vigore del Trattato di Nizza, quella principale e vincolante nelle materie espressamente disciplinate dalle direttive UE e dalla carta Europea dei diritto dell’uomo (CEDU).

Il Giudice dunque deve, in primo luogo, esaminare il caso specifico che si presenta in causa ala luce delle prescrizioni del diritto sovranazionale, disapplicando o interpretando la normativa nazionale come fonte di secondo livello, destinata a piegarsi di fronte alla normativa europea.

Nei casi esaminati, la disciplina italiana (normativa in tema di navigazione e contratto collettivo del settore pubblico) costituiva un minus che comprimeva diritti dei lavoratori e per questi motivi i due giudici hanno disapplicato e/o interpretato le norme in contestazione in modo conforme alle disposizioni sovranazionali che tali diritti, invece, riconoscevano pienamente.

Uno dei grossi problemi degli operatori del diritto del lavoro è, infatti, che spesso capita di portare le argomentazioni sopra esposte ai giudici del lavoro i quali storcono il naso a sentir parlare di diritto europeo (spesso ancora chiamato “comunitario” dai più), senza contare quelli che ti guardano come se parlassi di un altro mondo (“avvocato, per favore, io sono un giudice italiano e applico il diritto del mio paese…”).

Questo spiega, anche, le grosse difficoltà ad affrontare la materia relativa alle conversioni dei contratti a termine nel pubblico impiego, certamente dovute per la illegittima ed ingiustificata reiterazione, anche per anni, dei contratti stessi, ma che viene spesso negata dal giudice in omaggio ad una presunta “volontà del legislatore” italiano, con la conseguenza di una colpevole disapplicazione del diritto sovranazionale.

Pare dunque opportuno e giusto accostare le due sentenze qui pubblicate, rese dalla prima (tribunale) e dall’ultima (cassazione) istanza della nostra giurisdizione, per sottolineare la continuità e pacatezza del ragionamento dei due giudici.

Che, peraltro, è tutt’altro che complesso, poiché, come si accorgerà chi le legge, anche grazie alla chiarezza dell’esposizione dei due estensori, le norme europee sono semplici e nette senza i tanti svolazzi e distinguo che caratterizzano la strabordante, inutile e spesso contraddittoria produzione legislativa italiana, arrafazzonata al solo scopo di mettere una pezza a un errore precedente o ad affrontare all’ultimo un aspetto che non si era riusciti a prevedere.

Tra l’altro, nota finale, in una situazione in cui le istituzioni europee ci impongono scelte pesanti sotto il profilo economico, pare utile ed opportuno che, almeno, si prenda quanto di positivo l’Unione riesce a produrre sotto il profilo normativo e dei rapporti tra datore e lavoratore.

Milano, 31 ottobre 2011