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Interinali

ulteriori chiarimenti sulla giurisprudenza della Corte di Cassazione

 

 

Era già stato fatto un commento (“alcuni chiarimenti su Cass. 2488/2008”), al quale si rinvia, anche per la sentenza ivi allegata, in merito ad una sentenza dello scorso anno che, nel dichiarare la nullità di un contratto interinale stipulato ai sensi della legge 196/1997 aveva stabilito tale nullità comporta la costituzione di un rapporto di lavoro con l’imprenditore utilizzatore, ma, ove il contratto interinale sia stato originariamente stipulato a termine (ma restano francamente non pochi dubbi circa la possibilità di un contratto interinale a “tempo indeterminato”), anche il nuovo contratto con l’utilizzatore doveva intendersi a termine.

Con la conseguenza che non poteva ordinarsi la riassunzione del lavoratore essendo scaduto il contratto.

Tale sentenza aveva destato molte preoccupazioni ed alcune pronunce ne avevano recepito acriticamente il principio di diritto (si è avuta notizia anche di una sentenza della Corte di appello di Caltanissetta che utilizzando la pronuncia della citata Cassazione, ha riformato una sentenza del locale Tribunale, determinando così l’estromissione di una trentina di lavoratori reintegrati dal Giudice di primo grado).

Nel precedente intervento si osservava come :

la fattispecie valutata dalla Corte di Cassazione è relativa ad un caso specifico di nullità (il tipo di mansioni per le quali il lavoratore veniva assunto) diverso da quello normalmente  fatto valere in questa tipologia di cause e segnatamente, come nella causa decisa dalla Corte milanese, per il contenzioso contro Poste, l’effettiva sussistenza delle esigenze lamentate (facendo così valere il vero motivo, diverso da quello indicato in contratto, per cui il lavoratore viene assunto).

Ciò determina un diverso approccio alla questione, poiché, nella gran parte dei casi, le esigenze addotte da Poste (ma non solo) riguardano ipotesi sostitutive rivelatesi non sussistenti e, dunque, escludendosi in radice una ragione temporanea dell’assunzione. In tal caso l’elemento temporale viene travolto in radice, con la conseguenza della sua nullità. In ipotesi di tal genere, quindi, la Cassazione dovrebbe rimeditare tutta la questione.

A ciò si aggiunga, infine, che nelle cause seguite dallo studio (ma anche, normalmente, in quelle seguite da tutti gli studi specializzati in questo settore) unitamente alla nullità del contratto interinale viene espressamente eccepita anche la nullità del termine (ciò risulta evidente nelle conclusioni del lavoratore riportate a pag. 3 della sentenza della corte di appello di Milano)”.

Ebbene, non possiamo che rallegrarci di essere stati, in questo caso, buoni profeti.

La Cassazione, infatti, si è recentemente pronunciata in una ipotesi in cui il lavoratore era stato reiteratamente assunto (anche a distanza di pochi giorni) presso l’azienda di trasporti pubblici di Foggia e aveva chiesto il riconoscimento del rapporto di lavoro con l’azienda di trasporti denunciando di essere stato utilizzato per lo svolgimento di mansioni durevoli e permanenti presso l’utilizzatore.

Con la sentenza 15515 del 2 luglio 2009 ( leggi / scarica ), la Cassazione, con una accurata motivazione (estensore è il dott. Ianniello, giudice di profonda conoscenza della materia), ha confermato una sentenza della Corte di appello di Foggia la quale aveva ritenuto la costituzione di un rapporto di lavoro interinale (concluso tramite l’Adecco) proprio sulla base del fatto che “nel caso in esame (…) i giudici di merito hanno correttamente interpretato l’atto introduttivo dl giudizio ed il successivo atto di appello (…) in particolare laddove invoca l’art. 10, 3° comma della legge 196/1997, per dedurne l’elusione e la frode (…) , esprime chiaramente il concetto secondo il quale l’esigenza cui il rapporto interinale soddisfa non può che essere temporanea, ponendo tale tema al centro del dibattito processuale successivamente sviluppatosi…”.

Tradotta in termini comprensibili ai più, vuol dire che nella causa esaminata dalla Corte, il lavoratore aveva appunto denunciato l’utilizzo distorto dello strumento del contratto interinale per sopperire ad esigenze permanenti e durevoli del datore di lavoro, finalità che cozza contro la ratio dell’istituto, finalizzata a sopperire evenienze temporanee ed imprevedibili e non a sottrarre una quota di lavoratori alle garanzie nasceti da una regolare assunzione.

Si legge infatti ancora a pagina 7 della sentenza:” …il motivo (svolto nel ricorso dalla azienda di trasporti, n.d.a) non tiene conto del fatto che i giudici di merito hanno applicato nel caso in esame, nei termini sopra riferiti, la regola inerente la disciplina generale dei contratti, relativa al negozio in frode alla legge, ritenuto nel caso in esame realizzato attraverso un complesso coordinamento negoziale, comunque coinvolgente l’impresa utilizzatrice, volto a deviare lo strumento di cui alla legge 196 del 1997 in direzione della stabile utilizzazione del medesimo prestatore di lavoro da parte di quest’ultima”.

Come si vede, quindi, quasi sempre, ove la causa sia impostata correttamente, i giudici non si sottraggono ad una corretta applicazione della legge, anche in applicazione dei principi generali del diritto.

 

Roma, 28 agosto 2009

                                                                 Sergio Galleano.