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Interinali
ulteriori chiarimenti sulla giurisprudenza della Corte di
Cassazione
Era già stato fatto un commento (“alcuni chiarimenti su Cass.
2488/2008”), al quale si rinvia, anche per la sentenza ivi
allegata, in merito ad una sentenza dello scorso anno che, nel
dichiarare la nullità di un contratto interinale stipulato ai
sensi della legge 196/1997 aveva stabilito tale nullità comporta
la costituzione di un rapporto di lavoro con l’imprenditore
utilizzatore, ma, ove il contratto interinale sia stato
originariamente stipulato a termine (ma restano francamente non
pochi dubbi circa la possibilità di un contratto interinale a
“tempo indeterminato”), anche il nuovo contratto con
l’utilizzatore doveva intendersi a termine.
Con la conseguenza che non poteva ordinarsi la riassunzione del
lavoratore essendo scaduto il contratto.
Tale sentenza aveva destato molte preoccupazioni ed alcune
pronunce ne avevano recepito acriticamente il principio di
diritto (si è avuta notizia anche di una sentenza della Corte di
appello di Caltanissetta che utilizzando la pronuncia della
citata Cassazione, ha riformato una sentenza del locale
Tribunale, determinando così l’estromissione di una trentina di
lavoratori reintegrati dal Giudice di primo grado).
Nel precedente intervento si osservava come :
“la
fattispecie valutata dalla Corte di Cassazione è relativa ad un
caso specifico di nullità (il tipo di mansioni per le quali il
lavoratore veniva assunto) diverso da quello normalmente fatto
valere in questa tipologia di cause e segnatamente, come nella
causa decisa dalla Corte milanese, per il contenzioso contro
Poste, l’effettiva sussistenza delle esigenze lamentate (facendo
così valere il vero motivo, diverso da quello indicato in
contratto, per cui il lavoratore viene assunto).
Ciò determina un diverso approccio alla questione, poiché, nella
gran parte dei casi, le esigenze addotte da Poste (ma non solo)
riguardano ipotesi sostitutive rivelatesi non sussistenti e,
dunque, escludendosi in radice una ragione temporanea
dell’assunzione. In tal caso l’elemento temporale viene travolto
in radice, con la conseguenza della sua nullità. In ipotesi di
tal genere, quindi,
A ciò si aggiunga, infine, che nelle cause seguite dallo studio
(ma anche, normalmente, in quelle seguite da tutti gli studi
specializzati in questo settore) unitamente alla nullità del
contratto interinale viene espressamente eccepita anche la
nullità del termine (ciò risulta evidente nelle conclusioni del
lavoratore riportate a pag. 3 della sentenza della corte di
appello di Milano)”.
Ebbene, non possiamo che rallegrarci di essere stati, in questo
caso, buoni profeti.
Con la sentenza 15515 del 2 luglio 2009 (
leggi /
scarica ),
Tradotta in termini comprensibili ai più, vuol dire che nella
causa esaminata dalla Corte, il lavoratore aveva appunto
denunciato l’utilizzo distorto dello strumento del contratto
interinale per sopperire ad esigenze permanenti e durevoli del
datore di lavoro, finalità che cozza contro la ratio
dell’istituto, finalizzata a sopperire evenienze temporanee ed
imprevedibili e non a sottrarre una quota di lavoratori alle
garanzie nasceti da una regolare assunzione.
Si legge infatti ancora a pagina 7 della sentenza:” …il
motivo (svolto nel ricorso dalla azienda di trasporti, n.d.a)
non tiene conto del fatto che i giudici di merito hanno
applicato nel caso in esame, nei termini sopra riferiti, la
regola inerente la disciplina generale dei contratti, relativa
al negozio in frode alla legge, ritenuto nel caso in esame
realizzato attraverso un complesso coordinamento negoziale,
comunque coinvolgente l’impresa utilizzatrice, volto a deviare
lo strumento di cui alla legge 196 del
Come si vede, quindi, quasi sempre, ove la causa sia impostata
correttamente, i giudici non si sottraggono ad una corretta
applicazione della legge, anche in applicazione dei principi
generali del diritto.
Roma, 28 agosto 2009
Sergio Galleano.
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