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STUDIO LEGALE GALLEANO

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Corte costituzionale 23 giugno:

le memorie delle parti

Il 23 giugno 2009, come già precisato in precedenti comunicati, si discuteranno le ordinanze di rimessione alla Corte costituzionale relative all’art. 1, 1° comma, art. 2, comma 1 bis e art. 4 bis del D.Lgs. 368/2001.

Lo studio è costituito in quattro procedimenti. In particolare, nel procedimento n. 86/2009 ha coinvolto nella difesa l’avv. Sergio Vacirca, in considerazione della sua approfondita conoscenza dei meccanismi del procedimento avanti alla Corte costituzionale e nel procedimento n. 87/2009 l’avv. Vincenzo De Michele per il contributo che possono dare i suoi studi sul diritto comunitario.

Riteniamo di fare cosa utile mettendo a disposizione dei Clienti dello studio e dei lavoratori in genere le memorie presentate sia dallo studio che da parte di Poste e della Presidenza del Consiglio, in modo che ciascuno si possa fare un’idea delle contrapposte posizioni.

 E’ dunque possibile leggere le memorie predisposte dallo studio per il procedimento n. 86/2009 (leggi / scarica) che per quello n. 87/2009 (leggi / scarica). Le memorie riguardano ordinanze di rimessione del Tribunale di Milano (e cause) identiche, ma hanno impostazioni diverse, essendo la prima incentrata sulle repliche alle posizioni di Poste e della Presidenza del Consiglio come esplicitate nelle loro memorie di costituzione e la  seconda imperniata soprattutto sui riflessi nel procedimento in corso avanti alla Corte costituzionale del diritto comunitario, alla luce anche della recente sentenza Kiridaki Angelidaki resa il 23 aprile 2009 dalla Corte di giustizia delle comunità europee nella causa C-278/07 relativa all’ordinamento greco (e sulla quale si tornerà a breve con un approfondimento).

Entrambe le memorie, in ogni caso, sottolineano come il legislatore italiano abbia tenacemente perseguito, sia in sede di approvazione del D.Lgs. 368/2001 (che si afferma essere l’atto di recepimento della direttiva CE 1999/79) sia con le successive modificazioni ed integrazioni (l’art. 2 comma 1 bis e l’art. 4 bis del decreto, ma non solo), l’obiettivo di smantellare la disciplina precedentemente in vigore (la legge 230/1962, in palese violazione della clausola di non regresso di cui alla Direttiva) e di liberalizzare l’utilizzo del contratto a termine.

Altresì si rileva come il contenzioso in corso, di cui si lamenta il numero di procedimenti in essere, sia conseguenza, solo ed unicamente, del voluto e reiterato utilizzo da parte della classe imprenditoriale italiana del contratto a termine in violazione di legge, ovvero per sopperire ad esigenze stabili e durevoli dell’impresa e non invece, come vuole la legge italiana e comunitaria, quale strumento eccezionale per ovviare ad esigenze temporanee che si verificano nelle aziende.

La Corte costituzionale dovrà dunque valutare la conformità alla costituzione della normativa considerata nel suo complesso e bene ha fatto la Corte a disporre che tutte le ordinanze di rimessione vengano discusse in un’unica udienza.

Altresì possono essere scaricate le memorie illustrative depositate da Poste (leggi / scarica) e dalla Presidenza del consiglio (leggi / scarica).

Al di la delle questioni giuridiche vale qui la pena sottolineare che il 23 giugno saranno in discussione non solo ordinanze rese in cause contro Poste italiane, ma anche nei confronti di altri imprenditori italiani.

Ebbene, di tali imprenditori nessuno risulta essersi costituito. Ciò spiega perché, nella memoria di Poste ci si è dovuti fare carico anche delle difese di tutta la classe imprenditoriale italiana, giungendo a “dare i numeri”, nel senso vero e proprio della parola. Si legge infatti nella memoria che il contenzioso attualmente pendente per tutti i contratti a termine sarebbe pari ad addirittura 150.000 cause (di quali settori neppure viene detto).

Da un lato la cifra è talmente incredibile che non si comprende come possa essere”bevuta” dalla Corte, dall’altro dimostra che il contenzioso di Poste è ben minore di quello che viene veicolato all’esterno, posto che, come è rilevato nelle nostre memorie, l’accordo del luglio 2008 ha drasticamente ridotto il numero delle cause e che, diversamente, Poste non avrebbe certo esitato a sventolare i suoi numeri, preconizzando il fallimento del fiore all’occhiello dello Stato costituito dalla risanata azienda (più bancaria che) postale.

Va comunque ribadito ancora che se il contratto a termine è causa di un contenzioso nutrito, la ragione è da ricercarsi nella miopia delle aziende italiane (soprattutto pubbliche). Bastava infatti utilizzare i contratti secondo quanto prescritto dalla legge e non vi sarebbe stata necessità alcuna di interventi legislativi inopportuni e mal fatti che, si spera, verranno bocciati come strumentali ed incostituzionali il 23 giugno prossimo.

Roma, 8 giugno 2009

                                                                            Sergio Galleano