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Sollevata anche di fronte alla Corte di giustizia delle Comunità Europee la questione di illegittimità dell’art. 1 del D.Lgs. 368/2001

 

In attesa della decisione della Corte costituzionale sulle questioni discusse il 23 giugno u.s., si segnala che quella relativa all’art. 1 del D.Lgs. 368/2001 è stata rubricata anche nel ruolo della Corte di Giustizia delle Comunità Europee al n. C-98/2009.

 

In particolare, come aveva già fatto investendo la Corte costituzionale, il Tribunale di Trani, con ordinanza 9.6.2008, ha rilevato anche davanti alla Corte europea di Bruxelles che la legge 230/1962 (abrogata dall’art. 11 del D,Lgs. 368/2001) prevedeva la possibilità di assumere a termine in ipotesi di necessità di sostituzione di lavoratori assenti con diritto alla conservazione del posto di lavoro (malattia, infortunio, maternità, ecc.) a condizione che fosse indicato il nominativo del lavoratore sostituito (art. 1, comma 2, lett. B).

 

Ora, tale norma è stata abrogata dal D.Lgs. 368/2001 e sostituita dall’art. 1 del detto decreto, secondo il quale è possibile assumere a termine a fronte di “ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo” o, appunto, “sostitutivo”.

 

Sono dunque sparite la necessità di indicare il nome del sostituito e le ipotesi precedentemente limitate alle assenze con diritto alla conservazione del posto di lavoro (con esclusione, ad esempio, delle assenze per ferie). Con la nuova legge si può invece assumere a termine per una semplice esigenza “sostitutiva”, dizione che ha fatto nascere, per la sua genericità, contrasti in giurisprudenza e che, comunque, costituisce un evidente “allargamento” delle ipotesi di assunzione a termine.

 

Tra l’altro, questa modifica “in peius” non è in alcun modo compensata da altre misure che tutelino i lavoratori dagli abusi per utilizzo dei contratti a termine, sicché questa modifica si presenta in palese violazione della clausola 8 n. 3 della Direttiva CE 1999/70 che prevedeva che l’applicazione della direttiva non doveva giustificare peggioramenti nelle tutele in essere nei singoli stati per i lavoratori (cd. “clausola di non regresso”).

 

La stessa questione, come detto, è stato discussa anche davanti alla Corte costituzionale ed è dunque possibile che nella sua decisione, la Corte dichiari l’illegittimità costituzionale della norma, con conseguente venir meno della necessità di una pronuncia sul punto da parte della Corte di Bruxelles. Ove così non fosse,  ovvero laddove la sentenza della Corte costituzionale non fosse sufficientemente chiara, sarò possibile ottenere anche una pronuncia in sede comunitaria.

 

Si allegano, per gentile concessione dell’avv. Vincenzo De Michele, le osservazioni scritte depositate a Bruxelles in questi giorni ( leggi / scarica ).

 

Lo studio, peraltro, sta predisponendo le istanze per sollecitare la remissione alla Corte europea anche dell’art. 2, comma 1 bis (causale finanziaria per Poste), nell’ipotesi di una pronuncia non soddisfacente da parte della Corte costituzionale su tale norma.

 

Roma, 4 luglio 2009

                                                                                       

                                                                                               Sergio Galleano