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Corte costituzionale 214/2009: luci (qualcuna) e ombre (molte) di una sentenza fatta male
Intendiamoci subito: dal punto di vista dei lavoratori e di chi
li difende, la sentenza 214 del 14.7.2009[1]
della Corte costituzionale è forse meglio di quanto ci si
aspettasse.
Tralasciando l’art. 2 comma 1 bis, che si è voluto salvare, la
pronuncia sull’art. 4 bis è netta (ma non cosi tanto, come
vedremo) nel senso dell’incostituzionalità, mentre la vera
novità è certo rappresentata dall’”interpretazione” dell’art. 1
del D.Lgs. 368 circa le “esigenze sostitutive”, sicuramente di
notevole utilità per il contenzioso in corso, con ricadute
rilevanti anche sulle altre causali (ragioni di ordine tecnico,
produttivo ed organizzativo) che giustificano la stipulazione di
contratti a termine.
Ciò non di meno non si può tacere che la sentenza si presenti
deludente sotto molti profili che affronteremo via via
nell’esame delle singole norme sulle quali si è pronunciata
L’art. 4 bis D.Lgs. 368/2001
L’art. 4 bis era stato
introdotto dal D.L. 112 del 25.6.2008, convertito, con
modifiche, dalla legge 6.8.2008 n. 133.
Come è noto, tutta la stampa ne ha parlato, secondo questa norma
il Giudice, investito di una causa in cui il lavoratore chiedeva
la nullità del termine apposto al contratto di lavoro doveva
limitarsi, ove avesse ritenuto fondata la domanda, a condannare
il datore di lavoro ad un risarcimento del danno nella misura da
Ciò in una situazione in cui, invece, alla accertata nullità del
termine apposto al contratto individuale deriva la conversione
del contratto a termine in contratto a tempo indeterminato, come
aveva pochi mesi prima autorevolmente e definitivamente deciso
L’art. 4 bis si
applicava solo alle cause in corso alla data di entrata in
vigore della legge (ovvero, secondo la pubblicazione, il 22
agosto 2008). Le cause successive, depositate, ad esempio, il 23
agosto non erano coperte dalla norma e il giudice poteva quindi,
ove ritenesse di dare ragione al lavoratore, ordinare la sua
riassunzione, oltre a riconoscergli il risarcimento del danno
dalla data dell’offerta delle prestazioni sino al reintegro
effettivo.
La norma “efferata” è
stata, come era prevedibile, cancellata in quanto contraria
all’art. 3 costituzione che sancisce la parità di trattamento
tra tutti i cittadini italiani.
E’ evidente che tale
norma, differenziando le conseguenze della dichiarata nullità
del contratto a termine (reintegrazione per chi iniziava la
causa il giorno successivo all’entrata in vigore della legge o
si era già visto decidere in via definitiva il giudizio;
risarcimento del danno per chi aveva invece un giudizio in
corso) a seconda di un elemento del tutto accidentale (il giorno
del deposito del ricorso) non poteva certamente sottrarsi ad una
severa valutazione di irrazionalità e di irragionevolezza, con
conseguente violazione dell’art. 3 Costituzione.
L’effetto è che i
giudizi sospesi (in attesa della pronuncia della Corte) potranno
essere riassunti e le cause rinviate potranno essere decise
all’udienza già fissata, con la possibilità di ottenere la
ricostituzione a tutti gli effetti del rapporto di lavoro,
laddove, ovviamente, il Giudice ritenga fondato il ricorso e,
dunque nullo il termine apposto al contratto.
Peraltro, in virtù
della pronuncia sull’art. 1 del D.Lgs. 368/2001 fatta dalla
Corte costituzionale (di cui si parlerà tra poco) molte cause
sono destinate ad avere un esito positivo.
Sin qui tutto bene,
dunque.
Vi è però un primo un aspetto che lascia qualche perplessità.
Non possiamo che
augurarci che i nostri sospetti siano infondati anche se, di
questi tempi, è lecito attendersi di tutto e di peggio.
L’altro aspetto
riguarda, da un lato, la disciplina comunitaria, del tutto
obliterata dalla Corte non solo con riferimento a questa norma,
come vedremo più oltre.
Eppure la vistosa
violazione della clausola 8 (cd. di “non regresso”) della
Direttiva CE 1999/70, su cui torneremo, meritava certamente un
cenno da parte della Corte.
Va
ancora ricordato, infine, che i giudici che avevano rimesso la
questione alla Corte costituzionale avevano rilevato anche la
violazione dell’art. 117 Cost. sul giusto processo: non
è giusto
il processo quando vengono cambiate la regole nel corso del
procedimento modificando la legge in favore della parte che è in
via di soccombenza[4].
Il cittadino ha diritto che il suo processo venga deciso sulla
base delle leggi in vigore al momento in cui si sono formati i
rapporti giuridici.
Sul punto , peraltro si era ripetutamente pronunciata al Corte
europea dei diritti dell’uomo di Strasburgo, fra le tante,
ricordiamo la nota sentenza Scordino[5].
Poteva essere dunque una buona, anzi ottima, occasione per
delimitare il potere del legislatore italiano evitando che
quest’ultimo continuasse ad intervenire, come era ripetutamente
avvenuto prima della citata sentenza Scordino, mettendo una
“pezza” in favore di soggetti che si erano comportati in
violazione delle leggi e che poi “pietivano” dal parlamento
italiano interventi legislativi che cambiavano le regole del
gioco in favore di una delle parti in causa, ribaltando le
sentenze positive, talvolta rese addirittura già dalla Corte di
Cassazione[6]. In tal senso
sembravano promettere bene le sentenze della Corte
costituzionale 44/2008 in tema di contratto a termine (in merito
al diritto di precedenza dei lavoratori stagionali) e la
sentenza 283/2005 (sul part time), in cui
Insomma, come si vede, non vi è molto da gioire ma, semmai, da
stare attenti, visto che le parti datoriali[7]
non rinunceranno certamente ad altri interventi, magari
tecnicamente meno pasticciati di quello di cui all’art. 4 bis,
che cambino le regole in modo da intervenire sui giudizi che
possono avere esito positivo per i lavoratori.
Per questo il riferimento, che
L’art. 1 D.Lgs. 368/2001
Questa è la parte meno
prevedibile della sentenza della Corte.
L’art. 1 del D.Lgs. 368/2001 è la norma che dice a quali
condizioni si possono stipulare contratti a tempo determinato.
Ciò è possibile, secondo il comma 1 di tale norma, in presenza
di ragioni di ordine
tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo. Cioè, per
essere più chiari, per motivi di carattere temporaneo che
rendono necessario l’impiego a termine di un lavoratore (per le
ragioni cd. strutturali, cioè di natura permanente è durevole,
occorre stipulare un contratto a tempo indeterminato, es.:
carenze di organico).
Il comma 2 dell’art. 1 precisa poi che
l’apposizione del termine
è priva di effetto se non risulta, direttamente o
indirettamente, da atto scritto nel quale sono specificate le
ragioni di cui al comma 1.
La
disciplina precedente sul contratto a termine (legge 230/1962),
in tema di “esigenze sostitutive”, disponeva che fosse possibile
assumere a termine nell’ipotesi di sostituzione di un lavoratore
assente con diritto alla conservazione del posto (malattia,
maternità, ecc.) a condizione che fosse indicato il nominativo
del lavoratore sostituito nel contratto. Se mancava il
nominativo del lavoratore, quindi, il termine apposto al
contratto era nullo[8].
La nuova normativa di
cui al D.lgs. 368/2001 prevede invece solo la mera indicazione
di ragioni “sostitutive”. Ciò ha fatto ritenere tutti che la
nuova disciplina fosse peggiorativa rispetto alla precedente,
poiché il datore di lavoro, si sosteneva, poteva assumere a
termine limitandosi ad affermare un’esigenza sostitutiva
(lavoratori assenti in un dato periodo) senza indicare
specificamente chi erano i lavoratori da sostituire.
L’illegittimità
costituzionale, nelle ordinanze di rimessione alla Corte, faceva
leva soprattutto sulla clausola 8 (cd. clausola di non regresso)
della Direttiva CE 1999/70 sul contratto a termine, la quale
dispone che gli stati membri dell’Unione europea, nell’applicare
la direttiva sui contratti a termine, non potevano peggiorare la
situazione di tutela preesistente nei singoli paesi membri.
Poiché la norma veniva da tutti interpretata come peggiorativa
rispetto alla disciplina precedente, ne conseguiva che il D.Lgs.
368/2001, approvato appunto per applicare in Italia la
Direttiva, penalizzava i lavoratori in violazione della citata
clausola
Ciò comportava la
violazione delle norme costituzionali che impongono allo Stato
italiano di conformarsi alle direttive della Comunità europea
(artt. 10 e 35 Cost.) e configurava un eccesso di delega (art.
77 Cost.), posto che la legge (422/2000) che delegava il governo
all’emanazione del Decreto legislativo, poi concretizzatosi nel
D.Lgs. 368/2001, non consentiva le modifiche peggiorative
operate.
Si pensava che la Corte
avrebbe avuto qualche difficoltà nell’accogliere le questioni di
costituzionalità sotto tale profilo, poiché l’accertata
violazione della Direttiva e delle norme costituzionali avrebbe
inferto un duro colpo a tutto il D.Lgs. 368/2001 e, di
conseguenza, all’operato del governo che aveva esorbitato dalla
delega ricevuta e violato il diritto comunitario.
Viceversa la Corte ha ritenuto infondate le questioni di
costituzionalità prospettatele ed ha curiosamente interpretato
[9] la
norma, dandone una lettura, favorevole ai lavoratori, che nessun
interprete aveva sinora seriamente prospettato.
Con questa soluzione,
ci sembra, si sono salvate capra e cavoli: il legislatore ha
operato bene (colpa dei professoroni di diritto, dei giudici e
degli avvocati, che non avevano capito nulla) e pure i
lavoratori non hanno da lamentarsi.
Tutto bene dunque? Certamente sì, come dicevamo all’inizio,
anche perché la decisione della Corte non potrà non avere
effetti sulle altre causali di assunzione a termine (tecniche,
produttive ed organizzative) che, a questo punto, andranno
anch’esse interpretate in modo puntuale
e restrittivo e non genericamente (ad esempio con il mero
richiamo ad accordi sindacali relativi alla mobilità del
personale come ha fatto spesso Poste negli ultimi anni o a non
meglio specificati picchi di attività che, a questo punto,
andranno precisati e dimostrati), cosa che avrà effetti di non
poco conto in una situazione in cui i datori di lavoro, fidando
nell’interpretazione più liberalizzante data al D.Lgs. 368/2001
da tutti gli interpreti, avevano stipulato contratti con causali
fantasiose e, spesso, indimostrabili.
Ciò comporterà che
molte cause il cui esito si presentava come incerto, ora
dovrebbero avere un iter più veloce e certamente favorevole ai
lavoratori.
Resta da capire (ma forse in fondo è una curiosità più dei
giuristi che dei fruitori finali del diritto) se
Soprattutto, comunque,
oltre a quanto detto, resta il fatto che la Corte, con la
decisione adottata evita di confrontarsi con la normativa
comunitaria.
Se ciò appare ovvio nell’ottica “interpretativa” della norma di
cui all’art. 1 del D.Lgs. 368/2001, non altrettanto può dirsi
con riferimento alle altre questioni al suo esame, soprattutto
dopo che le parti in causa
[11]
avevano ripetutamente sottolineato come la materia non potesse
prescindere dall’esame della Direttiva e della giurisprudenza
della corte di Giustizia delle Comunità europee.
Ma ciò si capirà forse
meglio nell’esame della norma di cui all’art. 2, comma 1 bis.
L’art. 2 comma 1 bis
E qui veniamo alle note
dolenti.
La Corte ha infatti
ritenuto la legittimità costituzionale della norma, la quale
prevede che i concessionari di Poste possono assumere a termine
lavoratori nella misura del 15% dell’organico in essere alla
data del 1° gennaio dell’anno in corso per sei mesi l’anno,
compresi tra aprile ed ottobre e per altri quattro mesi
diversamente distribuiti.
Tali assunzioni possono
avvenire (la Corte costituzionale conferma indirettamente tale
circostanza) senza necessità di indicare la ragione
dell’assunzione.
Il ragionamento di
fondo è che i concessionari del servizio postale (cioè Poste
italiane spa che, sino al 31.12.2010 opera in regime di
monopolio) sono tenuti a garantire il servizio universale.
Ciò determina, secondo
In altri termini la
legge, afferma la Corte, ha ritenuto che Poste ha la necessità
di disporre di un certo contingente di personale “flessibile”,
in ragione della particolare attività svolta, di interesse
primario per il paese.
Si tratta di una
motivazione del tutto insoddisfacente e per più di una ragione.
In primo luogo, con
riferimento alla normativa interna, si osserva che il servizio
postale non è l’unico – e forse neppure il più importante – tra
quelli che lo Stato deve garantire ai suoi cittadini.
Si pensi, ad esempio,
ai trasporti, ferrovie e autostrade, ai servizi telefonici, agli
approvvigionamenti idrici ed elettrici, la cui interruzione
causa problemi certamente più gravi che non i ritardi nella
consegna della posta.
Senza contare altri
servizi (tra questi quello dell’informazione, carta stampata e
comunicazioni radio e televisive), che ormai sono irrinunciabili
in qualsiasi paese moderno. Ma si può continuare con la
distribuzione dei generi alimentari, dei servizi turistici e
altri, altrettanto essenziali all’ordinato svolgersi della vita
civile.
Se, dunque, si
utilizzasse lo stesso criterio, il legislatore potrebbe
estendere la sostanziale liberalizzazione (in ciò si
concretizza, in buona sostanza l’art. 2, comma 1 e 1bis) alla
maggioranza dei settori produttivi del paese.
L’argomentazione della
Corte appare quindi poco convincente, tanto più che a partire
dal 1° gennaio 2011 cesserà il cd. servizio universale e al
consegna della Posta avverrà in regime di concorrenza, sicché
viene in radice meno la ragione del trattamento preferenziale in
tema di contratti a termine.
Sotto tale profilo, semmai, aveva un suo senso
salvare la norma, in via del tutto eccezionale, sino al
dicembre 2010.
La sentenza, così motivata, si presenta quindi peggiore di
quella del 2000 (la 419), che aveva ritenuto legittima la non
applicazione, per un periodo limitato (sino all’agosto 1997),
della disciplina del contratto a termine, giustificato con
l’eccezionalità del processo di privatizzazione dell’allora Ente
Poste italiane e dall’esigenza di non pregiudicarne la riuscita
a causa dell’imponenza del contenzioso in essere sui contratti a
termine.
Oggi invece la norma è
piovuta in una situazione non caratterizzata da alcuna necessità
(Poste infatti viaggia con un bilancio positivo e non lamenta
eccedenze di personale), ma riferibile unicamente alla volontà
di “tagliare” il contenzioso di Poste sui contratti a termine,
laddove tale contenzioso era la conseguenza delle reiterate
violazioni della legge da parte delle Poste italiane.
E le violazioni di
legge, al di là delle singole ipotesi, si sostanziano nel fatto
che Poste italiane ha continuato ad utilizzare i contratti a
termine non per sopperire ad esigenze temporanee, ma per ovviare
a esigenze permanenti e durevoli, ovvero per colmare i vuoti
nell’organico dell’azienda.
Paradossalmente,
quindi, a fronte di un comportamento illecito (stipulazione
illegittima di contratti a termine), la scelta dello Stato
italiano è quella non di perseguire l’autore della violazione
della legge, ma di cambiare la legge, istituzionalizzando
l’illecito per quel solo imprenditore.
Ma la gravità della
decisione è ancor più apprezzabile con riferimento alla
violazione del disciplina comunitaria.
La recente sentenza Angelidaki del 22 aprile 2009[12]
ha infatti chiarito una serie di principi fondamentali.
Innanzi tutto ha stabilito che la clausola n. 8, di non
regresso, si applica anche al primo ed unico contratto[13]
(della successione dei contratti parleremo più oltre), e che
deve avere ad oggetto il “livello generale di tutela” dei
lavoratori a tempo determinato[14].
Più in particolare, poi,
la Corte di giustizia ha chiarito che se la riduzione di
tutela riguarda una porzione significativa dei lavoratori
impiegati a tempo determinato[15],
si verifica una
reformatio in peius vietata dalla Direttiva Ce 1999/70.
Ora, se si considera
che i contratti a termine stipulati con Poste rappresentano
oltre il 70% dei contratti a termine conclusi in Italia (almeno
giudicando dal contenzioso in essere), pare evidente che appare
arduo sostenere che l’art. 2, comma 1 bis del D.Lgs. 368/2001
non costituisca, di fatto, un peggioramento vietato dalla
Direttiva, visto che riguarda gran parte dei contratti a termine
stipulati nel nostro paese.
Lo studio ritiene
infatti che i contratti a termine stipulati ai sensi dell’art.
2, comma 1 bis, nonostante la sentenza della Corte
costituzionale, si presentino in palese violazione del norme
comunitarie e si impegna quindi a sollecitare presso i giudici
la questione di pregiudizialità alla Corte di Giustizia delle
Comunità europee sulla norma in questione, al fine di ottenere
una pronuncia definitiva del Giudice comunitario.
Fermo restando ciò, la
sentenza della Corte lascia del tutto impregiudicate una serie
di ulteriori questioni, sempre relative ai contratti stipulati
ai sensi dell’art. 2, comma 1 bis, che di seguito appare
opportuno esaminare, anche con riferimento alle cause in corso
seguite dallo studio.
1.
I
contratti a termine nel settore finanziario.
Come è noto, Poste,
oltre a svolgere il cd. Servizio universale di accettazione,
lavorazione e consegna di corrispondenza, svolge anche
un’attività bancaria vera e propria (cd. Bancoposta) che, negli
ultimi anni, ha avuto particolare sviluppo, tenacemente
perseguito dal management della società.
In tale attività,
premiata da un notevole successo, è stata aiutata dalla presenza
capillare sul territorio del paese, dovuta all’esercizio del
servizio postale.
Sin dall’approvazione
dell’art. 2, comma 1 bis, si era osservato che la norma si
applicava unicamente al servizio postale universale e non,
dunque, a quello finanziario di Poste italiane. Buona parte dei
giudici di Milano, ma anche uno di Roma, peraltro, si era
attestata su una tale interpretazione.
2. La successione dei
contratti stipulati ai sensi dell’art. 2 comma 1 bis.
Un’altra questione che
si è posta sin dall’inizio ( e che è stata lasciata
impregiudicata dal sentenza della Corte) è quella che sorge al
momento della stipula del secondo contratto ai sensi dell’art.
2, comma 1 bis con Poste italiane, anche nell’ipotesi di
svolgimento di attività postale.
1. Per prevenire
gli abusi derivanti dall’utilizzo di una successione di
contratti o rapporti di lavoro a tempo determinato, gli Stati
membri, previa consultazione delle parti sociali a norma delle
leggi, dei contratti collettivi e della prassi nazionali, e/o le
parti sociali stesse, dovranno introdurre, in assenza di norme
equivalenti per la prevenzione degli abusi e in un modo che
tenga conto delle esigenze di settori e/o categorie specifici di
lavoratori, una o più misure relative a:
a) ragioni
obiettive per la giustificazione del rinnovo dei suddetti
contratti o rapporti;
b) la durata
massima totale dei contratti o rapporti di lavoro a tempo
determinato successivi;
c) il numero dei
rinnovi dei suddetti contratti o rapporti.
Ora, se consideriamo che il contratto stipulato ai sensi
dell’art. 2, coma 1 bis, è “acausale”, non necessità cioè
dell’indicazione di alcuna ragione obiettiva, appare evidente
che la stipulazione di più di un contratto si pone in contrasto
con la clausola n. 5, posto che nel nostro ordinamento non
esiste neppure l’indicazione del numero massimo di contratti che
posono esser stipulati
della durata massima totale dei contratti successivi (o
almeno, come vedremo, non esisteva al momento dell’approvazione
della norma).
Ovviamente Poste, con
solita disinvoltura che caratterizza gli “impuniti”, sino ad un
anno fa ha stipulato più volte, con gli stessi soggetti, diversi
contratti ai sensi dell’art. 2, comma 1 bis.
Tali contratti sono
stati ritenuti illegittimi (a partire dal secondo) proprio
perché stipulati in violazione della clausola n. 5 della
Direttiva CE ricordata, poiché era obbligo dello Stato italiano
predisporre misure preventive idonee in tema reiterazione dei
contratti al fine di evitare gli abusi.
La giurisprudenza comunitaria impone che il giudice nazionale,
quanto rileva una violazione delle disposizioni della Direttiva,
è tenuto ad interpretare la normativa del paese inadempiente
ricercando la soluzione che più sia in linea con le prescrizioni
della direttiva.
Ciò comportava che i giudici disapplicavano l’art. 2 comma 1 bis
a partire dal secondo contratto ed applicavano a questo l’art.
1, con la conseguenza della nullità del termine ivi apposto (per
mancanza di ragione specifica) con la conseguenza dell’obbligo
di riassunzione da parte di Poste italiane.
La questione si è
complicata con l’approvazione dell’art. 1, comma 40, lett. b)
della legge 24 dicembre 2007 n. 247, la quale ha aggiunto
all’art. 5 del D.Lgs. 368/2001 il comma 4 bis, il quale ha
disposto che, a far data dal 1° gennaio 2008, nell’ipotesi di
stipulazione di contratti a termine la cui durata complessiva
sia superiore ai trentasei mesi, il rapporto di lavoro si
intende a tempo determinato.
In forza di tale norma, ferma restando l’illegittimità dei
contratti stipulati negli anni 2006 e 2007, si è iniziato a
sostenere che dal 1° gennaio 2008 l’ordinamento italiano si era
conformato alla Direttiva, poiché, come abbiamo visto, la
clausola 5 della Direttiva prevedeva, tra le varie misure, anche
la durata massima totale
dei contratti o rapporti di lavoro a tempo determinato
successivi.
Si tratta di una tesi
del tutto infondata.
In primo luogo si osserva che la clausola 5 della Direttiva
impone una delle misure indicate ai punti 1, 2 o
Poiché non si era
quindi in assenza di norme equivalenti,non vi era la necessità
di ricorrere alla durata massima dei contratti successivi. O
meglio: questa misura era la benvenuta, ma solo se si aggiungeva
a quella esistente e non se andava a sostituirla, così
peggiorando, di fatto, le tutele esistenti sino a quel momento.
E non vi è dubbio che,
di fronte all’obbligo di giustificare ogni singolo contratto,
fissare la durata massima dei contratti a termine per un periodo
triennale esentandoli dall’indicare la causale, significa un
peggioramento, posto che il datore può utilizzare lavoratori
precari per due anni e undici mesi anche per esigenze permanenti
e durevoli senza alcuna conseguenza.
Ma non solo: l’art. 5
comma 4 bis fissa il termine triennale solo per lo svolgimento
di mansioni equivalenti. Ora, se si considera che le mansioni
proprie del servizio postale vengono normalmente svolte su tre
distinti livelli del contratto nazionale di Poste (i livelli E,
D e C), appare evidente che il periodo triennale si trasforma
immediatamente in un possibile periodo novennale!
Tale
situazione cozza in modo stridente con la normativa comunitaria:
si legge infatti nella già citata sentenza Angelidaki del 22
aprile 2009 :
73. Nel caso di specie,
poiché la nozione di «norma equivalente» non è definita
dall’accordo quadro, occorre rilevare, in mancanza di un rinvio
al diritto degli Stati membri, che la clausola 5, n. 1, di detto
accordo mira ad attuare uno degli obiettivi perseguiti da tale
accordo, vale a dire limitare il ricorso a contratti o
rapporti di lavoro a tempo determinato successivi, considerato
come una potenziale fonte di abuso in danno dei lavoratori,
prevedendo un certo numero di disposizioni di tutela minima tese
ad evitare la precarizzazione della situazione dei lavoratori
dipendenti (v. sentenza Adeneler e a., cit., punto 63,
nonché ordinanza Vassilakis e a., cit., punto 84).
Veda il lettore se non
può considerarsi vera e propria precarizzazione la possibilità
di assumere per ben nove anni un lavoratore senza l’obbligo di
indicarne le ragioni.
Ma, fermo restato
quanto detto, assorbente risulta poi la considerazione che
l’art. 5, comma 4 bis non si applica ai contratti stipulati ai
sensi dell’art. 2, comma 1 bis.
E’ infatti sufficiente
leggere con attenzione l’art. 5: i primi due commi riguardano
l’ipotesi del proseguimento del primo contratto oltre il termine
stabilito e quindi non riguardano la questione qui esaminata.
Dal 3° comma in poi si affronta invece l’ipotesi della
successione dei contratti. Ma il terzo comma, è detto
esplicitamente neòl testo di legge, si applica unicamente ai
contratti stipulati ai sensi dell’art. 1 del D.Lgs (con
esclusione, quindi, di quelli stipulati ai sensi dell’art. 2). I
commi 4 e 4 bis sono la prosecuzione del 3° comma (l’art. 4 bis
dice esplicitamente ferma
restando la disciplina .. di cui ai commi precedenti, così
confermando la continuità della norma) e dunque anch’essi si
riferiscono solo ai contratti stipulati ai sensi dell’art. 1.
Questa
interpretazione è pienamente confermata dall’ordinanza di
rimessione del Tribunale di Roma oggetto della sentenza della
Corte (ord. 26.2.2008, est. Delle Donne, r.o. delal Corte
costituzionale n. 217/2008) e se ne trova ulteriore conferma
anche nelle difese dell’Avvocatura dello Stato. Si legge infatti
nella sentenza della Corte qui commentata:
5.6. – Con riferimento
alle questioni sollevate proprio dal Tribunale di Viterbo, il
Presidente del Consiglio dei ministri eccepisce, inoltre, la
loro inammissibilità perché, dalla motivazione dell'ordinanza di
rimessione, apparirebbe che la fattispecie dedotta nel
giudizio principale sia da ricondurre all'ambito di operatività
dell'art. 5 del d.lgs. n. 368 del 2001 (che disciplina l'ipotesi
della successione dei contratti a termine), fattispecie cui non
si applica l'art. 4-bis dello stesso d.lgs. n. 368.
3. La clausola di
contingentamento
La sentenza della Corte
qui commentata ha rigettato anche la dedotta illegittimità
costituzionale in riferimento agli artt. 101, 102 e 104 Cost.
per il fatto che l’art. 2, comma 1 bis impedirebbe ai giudici
nazionali di valutare le ragioni che hanno indotto a
stipulazione dei contratti a termine con Poste italiane.
La motivazione è la
seguente:
La norma censurata si limita a richiedere, per la stipula di
contratti a termine da parte delle imprese concessionarie di
servizi nei settori delle poste, requisiti diversi rispetto a
quelli valevoli in generale (non già l'indicazione di specifiche
ragioni temporali, bensì il rispetto di una durata massima e di
una quota percentuale dell'organico complessivo). Pertanto il
giudice ben può esercitare il proprio potere giurisdizionale al
fine di verificare la ricorrenza in concreto di tutti gli
elementi di tale dettagliata fattispecie legale.
Come si vede, i residui
poteri che vengono lasciati al Giudice in materia di contratti
ex art. 2, comma 1 bis, riguardano la ricorrenza in concreto
anche della percentuale dei lavoratori (15%) che Poste è
legittimata ad assumere, rispetto al totale dei lavoratori in
forza al 1° gennaio dell’anno di stipulazione del contratto
contestato.
Il tenore
dell’argomentare della Corte costituzionale è chiaro nel senso
che la sussistenza di tali elementi, la durata ed il numero dei
lavoratori assunti a termine, costituiscono elementi essenziali
per l’applicabilità della norma.
Ora, Poste, nelle cause
in corso, per gli anni 2007 e 2008, produce prospetti di sua
provenienza secondo cui la percentuale del 15% sarebbe
rispettata per soffio, ovvero per circa un centinaio di
lavoratori in meno di quelli consentiti dalla norma.
Solo che tale
percentuale è calcolata sul totale dei dipendenti, ivi compresi
quelli che sono addetti ai servizi finanziari che invece, come
già abbiamo visto, non vanno considerati nell’operatività
dell’art. 2 comma 1 bis, al punto che basterebbe che questi
ultimi fossero meno di 2.000, perché Poste risulti avere
superato la percentuale di legge.
Anche in tal caso si
tratterebbe quindi di una violazione che determina la nullità
dei contratti a termine stipulati ai sensi dell’art. 2, comma 1
bis.
Nella sentenza della
Corte si fa anche cenno al cd. mutuo consenso. Sul punto si
tornerà con un intervento specifico nel corso del mese di
agosto.
Roma, 1° agosto 2009
Sergio Galleano
[1]
La sentenza è scaricabile dal sito
www.cortecostituzionale.it, andando sul link
giurisprudenza ed indicando il n. e l’anno. Al di la
dell’apparente imponenza della sentenza, in realtà la
motivazione è contenuta in tre paginette scarse
ricomprese tra le ultime sei della sentenza (il resto è
tutta ricostruzione delle vicende dei processi). Per una
veloce ricerca, i punti che interessano sono, in
particolare, per l’art. 1, comma il punto 3.1, per
l’art. 2, comma 1 bis, il punto 4.1, per l’art. 4 bis,
il punto 5.7 della motivazione in diritto.
[2]
Si veda Cass. 12985 del 21.05.2008, Pres. Mattone, est.
Nobile, già pubblicata e commentata su questo sito.
[3]
Anche se, come abbiamo visto, secondo Cass. 12985/2998,
la regola secondo cui il termine nullo comporta di
diritto la trasformazione del rapporto a termine in
rapporto a tempo indeterminato: sul punto non dovrebbero
esservi problemi di sorta.
[4]
Nella specie il datore di lavoro, che, con l’abrogato
art. 4 bis, si vedeva modificare la disciplina del
contratto a termine a suo favore.
[5]
[6]
Illuminanti, sotto questo profilo, sono le note sentenze
419/2000 in favore dell’allora Ente Poste italiane,
sempre sui contratti a termine
e la vicenda relativa alla questione ATA del
personale della scuola, ora nuovamente rimessa alla
Corte costituzionale con una nuova ordinanza relativa
proprio alla violazione del giusto processo (v. Cass.
Ord. 22260 del 4 settembre
2008). Ma non possiamo dimenticare, tra le tante, la
vicenda della RIA (retribuzione individuale di
anzianità), in cui una norma, apparentemente
“interpretativa”, ma che in realtà modificava
spudoratamente la legge per far vincere
[7]
Ma soprattutto lo Stato stesso, che attraverso Poste e
le altre aziende pubbliche è il maggior utilizzatore di
contratti a termine.
[8]
La legge 230 disciplinava anche ulteriori e specifiche
ipotesi, come i picchi di attività, le commesse
straordinarie, ecc.
[9]
Curiosamente perché nel sistema giudiziario italiano, ai
sensi degli artt. 65 e segg. Regio decreto 12/1941
(Ordinamento giudiziario), l’interpretazione della legge
spetta alla Corte di Cassazione in Roma.
[10]
Anche perché [11] V., in punto, le memorie depositate dalle parti e pubblicate su questo sito nel mese di giugno scorso. [12] Resa nella causa C-378/07. la sentenza è consultabile sul sito della Corte di giustizia delle Comunità europee – www.curia.europa.eu – scegliendo la lingua e digitando il n. di causa riportato sopra. [13] Sentenza Angelidaki, punto 117. Quindi, occorre osservare che la clausola 4 dell’accordo quadro prevede che, per quanto riguarda le condizioni di impiego, i lavoratori a tempo determinato non possono essere trattati in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato per il solo fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato, senza limitare l’ambito applicativo di tale divieto ai soli contratti di lavoro a tempo determinato successivi. E punto 121: Di conseguenza, occorre rispondere al giudice del rinvio che la clausola 8, n. 3, dell’accordo quadro deve essere interpretata nel senso che occorre valutare la «reformatio in peius» contemplata da tale clausola in rapporto al livello generale di tutela che era applicabile, nello Stato membro interessato, sia ai lavoratori con contratti di lavoro a tempo determinato successivi, sia a quelli con un primo ed unico contratto a tempo determinato. [14] Sentenza citata, punto 126: Ne consegue che una riduzione della tutela offerta ai lavoratori nel settore dei contratti di lavoro a tempo determinato non è, in quanto tale, vietata dall’accordo quadro, ma che, per rientrare nel divieto sancito dalla clausola 8, n. 3, di esso, tale riduzione deve, da un lato, essere collegata con l’«applicazione» dell’accordo quadro, e, dall’altro, avere ad oggetto il «livello generale di tutela» dei lavoratori a tempo determinato (v., in tal senso, sentenza Mangold, cit., punto 52). Vedi anche il punto 149: Ne risulta che l’attuazione dell’accordo quadro non può comportare la riduzione della tutela in precedenza applicabile nell’ordinamento giuridico interno ai lavoratori a tempo determinato ad un livello inferiore rispetto a quello determinato dalle disposizioni di tutela minima previste dall’accordo quadro al fine di evitare la precarizzazione della situazione dei lavoratori dipendenti (v. citate sentenze Adeneler e a., punto 63, e Impact, punto 88; v. altresì, per analogia, con riguardo alla clausola 4 dell’accordo quadro, sentenza Del Cerro Alonso, cit., punto 27). [15] Lo si deduce, a contrariis, dal punto 142 della sentenza: Fintanto che questi ultimi lavoratori non rappresentano una porzione significativa dei lavoratori impiegati a tempo determinato nello Stato membro in questione, circostanza che spetta al giudice del rinvio verificare, la riduzione della tutela di cui gode una siffatta, ristretta, categoria di lavoratori non è di per sé tale da influenzare complessivamente il livello di tutela applicabile nell’ordinamento giuridico interno ai lavoratori con un contratto di lavoro a tempo determinato |
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