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La Corte costituzionale rinvia la decisione sull’art. 2, comma 1 bis del D.Lgs. 368/2001
Mentre fioccano altre ordinanze di rimessione alla Corte costituzionale (l’ultima è della Corte di appello di Milano [leggi l’ordinanza/scarica l’ordinanza], ma a breve altri giudici dovrebbero rimettere altre cause alla Consulta) la Corte costituzionale ha rinviato la decisione sulla costituzionalità dell’art. 2, comma 1 bis, che gli era stata rimessa con ordinanza del Tribunale di Roma del 26.2.2008 (pubblicata su questo sito). Era infatti stata fissata per la discussione l’udienza del 19 novembre p.v., ma ora la decisione è rinviata. Il motivo del rinvio non è ovviamente stato comunicato, poiché la Corte non giustifica le decisioni di differire la discussione sulle questioni di costituzionalità. Le valutazioni di questo studio, confortate da voci informali raccolte, fanno ritenere che il rinvio sia imputabile alla decisione di trattare la questione dell’art. 2, comma 1 bis, unitamente alla questione di costituzionalità dell’art. 4 bis, sempre del D.Lgs. 368/2001, come è noto introdotto dall’art. 21 D.L. 112/2008 (conosciuto come il c.d maxiemendamento), che ha previsto unicamente un risarcimento del danno, in luogo della ricostituzione del rapporto, per le cause in corso alla data di approvazione della legge (21 agosto 2008) aventi ad oggetto la richiesta di nullità del termine apposto al contratto. Come è documentato dalle ordinanze pubblicate da questo studio, la questione è stata ripetutamente rimessa alla Corte costituzionale. Sembra che la Consulta sia intenzionata a decidere entrambe le questioni nel prossimo aprile 2009. Il motivo del rinvio è intuibile. Un’eventuale decisione sull’art. 2, comma 1 bis, che ne avesse decreto l’incostituzionalità, avrebbe fatto “crollare” ulteriormente la disciplina del contratto a termine, già messo a dura prova, del resto, dalla recente sentenza 41/2008 della stessa Corte costituzionale che dichiarava l’incostituzionalità dell’abrogazione del diritto di precedenza dei lavoratori agricoli assunti a tempo determinato che avevano fatto l’opzione di essere riassunti presso lo stesso datore di lavoro. E’ chiaro che un intervento di tal tipo avrebbe influito pesantemente sulle modifiche alla disciplina del contratto e del processo del lavoro che il governo si appresta a varare. E’ dunque comprensibile che la Corte costituzionale abbia voluto evitare un intervento che, sia nell’ipotesi di accoglimento o di rigetto della questione di costituzionalità, avrebbe avuto l’effetto di accelerare o bloccare gli interventi dell’attuale maggioranza, creando una situazione di tensione su un tema estremamente delicato come la politica del lavoro. La decisione sui vari aspetti di costituzionalità della disciplina sul contratto a termine verrà dunque più avanti, quando il quadro che uscirà dalla normativa in via di approvazione sarà più chiaro. 10 novembre 2008. Sergio Galleano
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