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I contratti ai sensi dell’art. 1 D.Lgs. 368/2001 – esigenze sostitutive – novità – Tribunale Trani 4.10.2010 Tribunale Napoli 12.10.10, e Cass. 21901/2010
Pare opportuno, alla luce di recenti pronunce aggiornare le considerazioni già svolte nel recente intervento del 16 settembre 2010 su questo sito[1] in merito alla tipologia dei contratti per esigenze sostitutive, che danno adito a consistenti salti in avanti e contemporanee resistenze da parte soprattutto della Corte di Cassazione, che insiste sula linea tracciata dalle note sentenze gemelle 1576 e 1577/2010[2]. Innanzi tutto la sentenza di Trani ( leggi / scarica ). La pronuncia è di rilevanza poiché costituisce la pronuncia di merito nel procedimento che aveva portato alla sentenza della Corte europea del 22.6.2010[3] (in causa Sorge C-98-07). In questa sentenza il Giudice di Trani applica i principi stabiliti dalla Corte di Bruxelles e, in particolare, accerta che la modifica effettuata dal D.Lgs. 368/2001, ovvero l’eliminazione del dell’indicazione del nominativo del lavoratore sostituito, costituisce una modifica in senso peggiorativo vietata dalla clausola n. 8 dell’Accordo quadro recepito nella Direttiva UE 1999/70. Ed infatti, tale modifica non risulta in alcun modo compensata da altre misure di tutela contro gli abusi nell’utilizzo dei contratti a termine inserite nell’ordinamento italiano (anzi, l’art. 2 comma 1 bis, per i lavoratori postali costituisce un ulteriore peggioramento!) e che riguarda una parte non irrilevante dei contratti a termine. La conseguenza è che la normativa nazionale va interpretata nel senso che l’obbligo di indicare il nominativo del lavoratore sostituito è dunque del tutto persistente nel nostro ordinamento. La sentenza è importante poiché costituisce al prima pronuncia del Giudice nazionale, emessa in applicazione diretta della normativa europea, su espressa indicazione dalla Corte Europea che, in tal senso, aveva fornito precise indicazioni al Tribunale di Trani. Il giudice pugliese, peraltro, era lo stesso che aveva sollevato in altra causa la questione di costituzionalità dell’art. 1 del D.Lgs. 368/2001, che aveva portato alla sentenza 214/2009 della Corte costituzionale, che, infatti, viene richiamata nella sentenza qui commentata. Di notevole spessore è anche la sentenza del Tribunale di Napoli ( leggi / scarica ). L’estensore (Coppola) è lo stesso che ha reso l’ordinanza di rimessione alla Corte europea dell’art. 36 del D.Lgs. 368/2001 circa il divieto di conversione dei contratti a termine nel pubblico impiego[4]. La sentenza, per la verità, riguarda una tipologia diversa dalle esigenze sostitutive tipiche, pronunciandosi su un contratto motivato da Poste con necessità di carattere straordinario conseguenti a processi di riorganizzazione, ivi ricomprendendo un più funzionale riposizionamento di risorse sul territorio, anche derivanti da innovazioni tecnologiche, ovvero conseguenti all’introduzione di nuove tecnologie, prodotti o servizi nonché all’attuazione delle previsioni degli accordi del 17, 18 e 23 ottobre 2001, 11 dicembre 2001 e 11 gennaio 2002. Gli accordi citati riguardavano la mobilità del personale dal settore staff alla produzione che, secondo Poste era carente di personale. Le assunzioni a termine, quindi, erano utilizzate in produzione sui posti che avrebbero in futuro dovuti essere coperti attraverso la mobilità del personale eccedente proveniente dallo staff (come si vede, quindi un’esigenza al confine tra quella sostitutiva e quella organizzativa). La sentenza del giudice napoletano è interessante poiché si analizzano, in modo critico, anche le sentenze 1576 e 1577/2010, già citate, oltre alle 2279 e 10033/2010 che si sono commentate in un altro intervento [5]. Nella sentenza si ripercorre la normativa europea, rilevando come la Cassazione, nelle sentenze or ora citate svolga considerazioni del tutto condivisibili nelle premesse, ma poi giunga a giustificare i contratti a termine stipulati riconducendo le singole situazioni a “categorie”, ora individuate negli appartenenti ad una entità geografica specifica (ad esempio la regione Lombardia: così le 1577 e 1576/2010, ragioni propriamente sostitutive), ora agli appartenenti ad una pluralità di soggetti destinatari di accordi generali (presunte posizioni lavorative da ricoprire attraverso la mobilità del personale: così le 2279 e 10033/2010). Un simile modo di procedere, osserva il giudice napoletano è l’esatto contrario di quanto dispone al normativa europea e quella nazionale, che incentra invece la legittimità dei contratti a termine nell’individuazione della ragione di assunzione con riferimento al singolo caso concreto. Come si vede un modo del tutto diverso di affrontare le questioni, che costituisce un punto di partenza fondamentale per rivedere il processo formativo delle pronunce della Corte di Cassazione. La quale in effetti parte sempre da premesse del tutto condivisibili in linea generale, con affermazioni di grande respiro i termini di garanzia per i lavoratori e attenzione alla prevenzione degli abusi ma, quando scende poi all’esame del caso concreto, passa a schematizzare ed a generalizzare, salvando contratti con riferimento a situazioni dove l’esigenza sostitutiva od organizzativa si sfarina, dando rilievo soprattutto alle esigenze aziendali (e ciò è detto a chiare lettere nelle sentenze 1576 e 1577/2010 con il riferimento alle realtà complesse come Poste) nelle quali la ragione dell’assunzione del singolo diventa un optional di fronte all’interesse più generale dell’attività imprenditoriale. La sentenza 21901/2010 della cassazione ( leggi / scarica ). L’ultima sentenza della Cassazione, si inserisce in questo solco. Può infatti osservarsi sin d’ora come sia effettiva la discrasia denunciata dal Giudice napoletano nella sentenza sopra citata. Nella motivazione si legge infatti la riaffermazione dei principi generali stabiliti nelle precedenti sentenze 1576 e 1577/2010 che, si assume, sarebbero in linea con la Direttiva UE 1999/70 e, soprattutto, con la sentenza Sorge del 22.6.2010. Il ché par vero con riferimento ai principi generali espressi nelle premesse di quelle sentenze (ma anche della nota 12985/2008), in cui si era approfondita la necessità di applicare i principi del diritto europeo, per giungere sino alla sentenza 10033/2010, nella quale si individuava nelle “ragioni oggettive”, anche del primo ed unico contratto, l’architrave per decidere le controversie in tema di contratti a termine. Ribaditi però tali principi, passando al merito della controversia, che non verteva sulla necessità di indicare il nominativo del lavoratore sostituito, ma sull’onere della prova dell’azienda Poste di indicare in concreto le ragioni che sottostavano alla asserita necessità di assumere a termine il lavoratore, la Corte di Cassazione liquida il ricorso contro una sentenza negativa della Corte di appello di Milano con motivazioni del tutto insufficienti, limitandosi a sostenere che sarebbe sufficiente la valutazione del giudice di merito che si sostanziava nel valutare “sufficiente” (senza altro spiegare) la documentazione presentata dalla società e “non serie” le contestazioni svolte dal lavoratore. Ora, a parte il merito della questione, circa il quale appare opportuno rinviare ad altra sede[6], resta di immediata apprezzabilità il fatto che dalla lettura della sentenza, dopo che la Corte era stata interrogata espressamente con un motivo che riguardava sia la violazione dell’onere della prova circa il fatto che il numero dei lavoratori assunti era superiore a quello dei lavoratori a tempo indeterminato assenti in azienda assenti sia la carenza di motivazione della sentenza milanese, è veramente deludente. Tanto più che, non solo non si è voluto esaminare convenientemente i rilievi svolti nella causa alle prove portate da Poste, ma si è, al contrario, anche preteso di far carico al lavoratore ricorrente di dimostrare che i due lavoratori interinali presenti in azienda (e non considerati dalla Corte di appello di Milano) incidessero sulla ragione sostitutiva dedotta in causa e di ri-produrre i prospetti già prodotti da Poste in causa. E si tratta di due fatti che erano determinanti (tra i tanti altri oggetto del giudizio) per la legittimità del contratto a termine e la cui prova incombeva a Poste e non certo al lavoratore, il cui onere era e resta solo quello di contestare la ragione temporanea dedotta in causa da Poste e le prove eventualmente da questa portate in giudizio. Esauriti tali compiti resta solo da leggere, chiaramente, nella sentenza definitiva, le ragioni per cui il ricorso viene rigettato e il contratto ritenuto legittimo. Il ché appare arduo, nel caso di specie. Le conclusioni allo stato. Tentando ora di trarre qualche conclusione dall’esame delle sentenze citate, può dirsi che ci troviamo di fronte ad una situazione particolare, ma destinata non durare. La Corte di Cassazione si trova stretta tra principi ormai definiti e stratificati tra la giurisprudenza di merito [7] e le Corti superiori, quella costituzionale e quella europea. I principi sono nel senso della necessità di ragioni obiettive che debbono sorreggere la stipulazione di contratti a termine e l’onere del datore di lavoro di dimostrare in giudizio la concreta ragione addotta nel singolo contratto. A fronte di questa situazione (che porterebbe alla nullità di gran parte dei contratti) la Cassazione ha adottato la strategia di ribadire (anzi, spesso anche di approfondire ed ampliare) l’affermazione dei principi generali ma poi, quando si tratta di andare al concreto della singola causa, prevale inevitabilmente la tendenza a privilegiare le esigenze della grande impresa pubblica. E così dopo l’esposizione dei principi generali, le singole cause vengono trattate in modo sommario e lapidario senza alcun approfondimento, ma con il precipuo scopo di ridurre velocemente il contenzioso e diminuire i lavoratori che la struttura postale deve assorbire. Insomma, ci si salva la coscienza con il ribadire alti principi e poi, in concreto, si tende la mano alla parte datoriale e si lasciano a casa ai lavoratori con motivazioni sommarie e pretestuose. Questo modo di comportarsi non fa certo onore alla Suprema Corte, come già si è avuto modo di sottolineare su questo sito, commentando le sentenze 1576 e 1577/2010. In ogni caso, i ripetuti interventi della giurisprudenza europea e dei giudici di merito che si vanno susseguendo (e dei quali si darà conto via via su questo sito) dovranno necessariamente portare ad un ridimensionamento della tendenza seguita dalla Cassazione. Speriamo il più in fretta possibile, nell’interesse di tutti e della certezza del diritto. Roma, 22 novembre 2010 Sergio Galleano[1] V. accordo 2010 – i contratti ai sensi dell’art. 1 del D.Lgs. 368/2001 [2] Si veda, su queste pronunce, l’intervento su questo sito : Cosa succede in Cassazione? La sentenza 1577 del 26.1.2010 smentisce la Corte costituzionale. [4] Si veda, nel settore “pubblico impiego” l’articolo “I contratti a termine illegittimi nel pubblico impiego: in attesa delle Corte di giustizia delle Comunità europee (Tribunale Rossano del 14.12.2009)” (N.B.: il dott. Coppola era prima a Rossano ed ora opera a Napoli). [5] Si veda, sempre su questo sito, l’intervento del 16.10.2010: Accordo 2010 – i contratti ai sensi dell’art.1 del D.Lgs. 369/2001 [6] Più in particolare, data la richiesta di spiegazioni su questa sentenza da parte di molti clienti dello studio, chi volesse approfondire la singolare vicenda di questa causa, può cliccare qui. [7] V. “Accordo 2010 – I contratti ai sensi dell’art. 1 D.Lgs. 368/2001”, citato. |
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