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CONTRATTI A TERMINE POSTE - ESIGENZE SOSTITUTIVE

LE DECISIONI DELLE CORTI DI APPELLO

DOPO LA CORTE COSTITUZIONALE

 E LA CASSAZIONE 1577/2010

 

Dopo la sentenza 1577/2010 della Cassazione, già commentata su questo sito [1], iniziamo a fare una panoramica della giurisprudenza di merito sulle cd. "esigenze sostitutive".

Cominciamo dalla Corte di appello di Milano.

Nelle sentenze che pubblichiamo, emerge chiaramente che il Giudice milanese, ben lungi dal farsi influenzare dall’orientamento della citata sentenza della Cassazione (che, come vedremo in altra sede ha poi temperato l’impostazione negativa della prima pronuncia), ha tenuto in debito conto la pronuncia della Corte costituzionale.

Nella sentenza n. 68/2010 ( leggi / scarica ), decisa poco prima di Cass. 1577/2010, aveva condiviso la statuizione della Corte costituzionale, ribadendo la necessità dell’indicazione del nominativo del lavoratore sostituito.

Nella sentenza 217/2010 ( leggi / scarica ) la Corte milanese, con una decisione successiva alla Cassazione, conferma, ampliandolo, il ragionamento iniziato dalla Corte costituzionale. Si legge infatti nella motivazione che è necessario, oltre l’indicazione del lavoratore e la ragione della assenza a cui si deve ovviare, che il datore di lavoro dimostri il nesso causale tra l’assunzione del lavoratore e l’esigenza sostitutiva dedotta nel contratto individuale.

Solo così, infatti, è possibile un controllo corretto della esigenza sostituiva che giustifica l’assunzione a termine.

Anche la Corte di appello di Roma ha deciso favorevolmente alcuna cause, la cui motivazione non è però ancora stata conosciuta e che verrà pubblicata non appena le sentenze saranno depositate.

Milano, 6 maggio 2010

Sergio Galleano

 


[1] V. sul punto, l’intervento, su questo sito, "Cosa succede in Cassazione : la sentenza 1577 del 26.1.2010 smentisce la Corte costituzionale"