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Le vicende relative ai contratti a termine di Poste italiane, da tempo seguite da questo studio, meritano un approfondimento, posto che i contratti per esigenze sostitutive potrebbero giungere nel corso di quest’anno al vaglio della Corte di Cassazione. E’ bene dunque iniziare ad esaminare lo stato della giurisprudenza di merito sul punto, attese le varie richieste di chiarimenti su tale tipologia di contratti. Come è stato ampiamente pubblicizzato, alcune tipologie di contratti ante 2001, sono stati già ripetutamente esaminati dalla Cassazione e si ha una idea sufficientemente chiara di quale sia l’orientamento dei giudici. Le considerazioni che seguono sono comunque di ordine generale e va precisato che ogni causa fa storia a sé, essendo necessario considerare, per il suo esito, vicende di natura strettamente processuale e l’eventuale istruzione probatoria effettuata dal giudice nel corso del giudizio di merito che possono influire in modo determinante per l’esito finale della causa. Per valutazioni più precise su ogni singolo giudizio è dunque necessario che l’interessato si rivolga al legale che lo ha seguito dall’inizio. Ciò chiarito, possiamo dire che sono ritenuti illegittimi tout court i contratti stipulati ai sensi dell’art. 8 ccnl 1994, come modificato dal noto accordo 25.9.1997, per “esigenze eccezionali” successivi al 30 aprile 1998 (e sino alla stipulazione del successivo contratto dell’11 gennaio 2001), posto che la Cassazione ha ripetutamente affermato che il citato accordo 25.9.1997 aveva scadenza a tale data. Sono invece ritenuti legittimi i contratti stipulati dalla data di stipula dell’accordo (25.9.1997) e il 30.4.1998, in quanto la Cassazione ritiene che in tale periodo l’accordo avesse piena validità e l’accertamento delle “esigenze eccezionali” sia stato “certificato” dagli accordi attuativi intervenuti in quel periodo. Più articolata è la questione del contratti stipulati in concomitanza di assenze per ferie nel periodo giugno settembre. La cassazione sembra orientata a considerare legittimi i contratti stipulati nel periodo indicato, ma resta aperta la questione nelle ipotesi in cui, in corso di causa, sia stato provato o comunque sia emerso con certezza che il lavoratore assunto a termine non è stato utilizzato per sopperire necessità conseguenti ad assenze per ferie. Vi è infine l’ipotesi dei contratti stipulati ai sensi dell’art. 25 del ccnl 2001 con riferimento alle cd. “esigenze straordinarie”. Si tratta di contratti stipulati da Poste nel periodo che va dalla stipula del nuovo contratto (11.1.2001) alla data di entrata in vigore del D.Lgs. 368/2001 (approvato il 6.9.2001). Molti contratti successivi portano comunque la stessa motivazione, poiché l’art. 11 del D.Lgs 368/2001 prevedeva l’ultrattività delle clausole contenute nei contratti collettivi sino alla scadenza degli stessi. Alcuni di questi contratti sono stati dichiarati legittimi dalla Corte di cassazione, ma la stessa Corte ha precisato che è rimasta impregiudicata la questione relativa agli incontri che, ai sensi dell’art. 25, avrebbe dovuto necessariamente precedere le assunzioni (evidentemente perché la mancanza degli incontri, pacificamente non avvenuti, non era stata eccepita nel giudizio di primo grado). Su questa questione, dunque, la Cassazione non si è ancora pronunciata. Ciò premesso in linea generale, veniamo quindi ai contratti per “esigenze sostitutive”, stipulati da Poste in periodi successivi al settembre 2001, ai sensi del ricordato D.Lgs. 368/2001 il quale, abrogando la precedente legge 230/1962 (che prevedeva la stipulazione di contratti a termine in alcune ipotesi tassative) e l’art. 23 legge 56/1987 (che allargava le ipotesi di cui alla 230 a quelle altre che fossero individuate nei contratti collettivi), ha consentito la stipulazione del contratto a termine in presenza di esigenze di ordine tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo. Dunque, la possibilità di assumere a tempo determinato è ora limitata unicamente all’esistenza di una ragione, da individuare caso per caso, riconducibile alle ipotesi previste dalla legge, ma comunque di natura oggettiva, che deve essere indicata, a pena di nullità, in un contratto scritto e la cui effettiva esistenza deve essere provata dal datore di lavoro (in tal senso, dopo le iniziali incertezze, dovute alla non chiarezza della legge, è orientata la gran parte della giurisprudenza). Sulla scorta di tale normativa, Poste ha stipulato un notevolissimo numero di contratti a termine con motivazioni, più o meno, del seguente tenore: per ragioni di carattere sostitutivo correlate alla specifica esigenza di provvedere alla sostituzione del personale ….. addetto al servizio di recapito, smistamento e trasporto presso il polo …. assente (con diritto alla conservazione del posto), nel periodo …. Ovvero con motivazioni similari, comunque riferibili, appunto, a ragioni sostitutive. Una motivazione di tal genere è stata spesso giudicata troppo generica. Molti giudici ritengono che la ragione sostitutiva vada indicata con analitica motivazione, indicando, ad esempio, il posto di lavoro dove va effettuata la sostituzione. Nella gran parte dei casi, però, la giurisprudenza di merito ritiene una motivazione di tal genere sufficiente, ma richiede la prova dell’effettiva esigenza indicata nella lettera di assunzione. L’esito della causa, in tal caso, dipende esclusivamente dall’istruttoria e/o dalla documentazione acquisita nel corso del giudizio. E’ il caso, ad esempio di C.A Milano 12.4.2007 n. 318, dove la motivazione viene ritenuta legittima, ma la documentazione prodotta da Poste (il prospetto delle assenze e delle assunzioni a termine) viene valutata come inidonea limitandosi a fornire dati numerici, inerenti gli assenti dei vari mesi e i lavoratori sostituiti con contratto a termine o interinale, che riguardano complessivamente appunto i vari mesi. No si conosce quindi se al momento dell’assunzione dell’attrice, e cioè al 16 ottobre 2003, il numero dei sostituiti fosse pari o inferiore a quello dei sostituti. Ancor prima e soprattutto: si ignora se le assenze indicate nei prospetti si riferissero al servizio smistamento (…) o comprendesse altri servizi, pure presenti nel centro di Peschiera Borromeo (…) al quale la Primiceri è stata addetta. In altri casi la documentazione acquisita agli atti risulta idonea a dimostrare un’esigenza sostitutiva, nel senso che effettivamente Poste aveva dimostrato che vi erano stati più lavoratori assenti che lavoratori assunti a termine, ma è mancata la prova che l’esigenza sostitutiva fosse temporanea. E il caso di C.A. 13.3.2007 n. 241, dove la Corte rileva che presso l’ufficio di adibizione del lavoratore vi erano effettivamente stati più dipendenti assenti che lavoratori assunti a termine, ma osserva che le assenze non erano tutte riferibili a ragioni temporanee (ferie, malattia, congedi, ecc.) ma erano conseguenza di altre ragioni (trasferimenti, pensionamenti, ecc.) che, di fatto, rendevano quei posti scoperti. Le assenze del personale non erano quindi (tutte) temporanee, ma strutturali. La Corte milanese, va infatti oltre, precisando che non si può infatti parlare di sostituzione quando è scoperta la posizione di un lavoratore definitivamente trasferito altrove o con il quale è cessato il rapporto di lavoro; a meno che non si specifichi la ragione della temporaneità ricollegando la sostituzione, ad es., al tempo necessario a ricercare un nuovo dipendete a tempo indeterminato o ad eliminare definitivamente la posizione, etc. Viene dunque detto qualcosa in più: in particolare, che le esigenze di ordine tecnico, produttivo organizzativo o sostitutivo debbono essere temporanee: il ché limita molto le possibilità di abuso del contratto a termine da parte dei datori di lavoro, in linea del resto con i principi comunitari di cui alla direttiva 1999/70/CE sui contratti a termine. E’ evidente che, su questo punto, vi sarà battaglia di non poco conto in Cassazione. Come si vede, la giurisprudenza milanese approfondisce in modo interessante la nuova normativa di cui al D.LGS. 368/2001 (ma ricordiamo che dal 1.1.2006 la normativa, per Poste è stata modificata). Sul punto, comunque, ritorneremo, commentando altre sentenze che verranno pubblicate sul sito.Gennaio 2008
Sergio Galleano
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