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STUDIO LEGALE GALLEANO

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avv. Sergio Galleano, avv. Laura Tumiatti,  avv. Barbara Ciscato,  avv. Marco Cazzaniga, avv. Tiziano Dameno, avv. Antonio Talladira, dr.ssa Elena Spanu, dr.ssa Ersilia De Nisco, dr.ssa Antonella Martometti

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Contratti poste 2006

Il punto della situazione

 

Da tempo, su questo sito, si è iniziato a parlare dei contratti stipulati con Poste dal 1° gennaio 2006 in poi ai sensi dell’art. 2, comma 1 bis del D.Lgs. 368/2001.

Ricordiamo che si tratta, quest’ultima, di una norma introdotta con l’art. 1, comma 588 della legge 23.12.2005 (finanziaria 2006), la quale prevede che:

Le disposizioni di cui al comma 1 (che si applicano ai dipendenti aeroportuali e che consentono l’assunzione libera e senza motivazione) si applicano anche quando l'assunzione sia effettuata da imprese concessionarie di servizi nei settori delle poste per un periodo massimo complessivo di sei mesi, compresi tra aprile ed ottobre di ogni anno, e di quattro mesi per periodi diversamente distribuiti e nella percentuale non superiore al 15 per cento dell'organico aziendale, riferito al 1º gennaio dell'anno cui le assunzioni si riferiscono. Le organizzazioni sindacali provinciali di categoria ricevono comunicazione delle richieste di assunzione da parte delle aziende di cui al presente comma.

In altri termini, come già si è avuto modo di chiarire in precedenti comunicati, Poste risulta (risulterebbe) esentata dal motivare le ragioni dell’assunzione dei lavoratori a termine, laddove invece, in tutti gli altri settori, l’assunzione è limitata alla ricorrenza di esigenze di ordine tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo che devono, a pena di nullità del termine, essere indicate nel contratto di assunzione e, ormai pacificamente, dimostrate in giudizio dal datore di lavoro.

Nei precedenti comunicati (V. al nota: Sono impugnabili i contratti a termine stipulati da Poste dopo l’1.1.2006?)  si sono altresì illustrati i motivi per cui l’art. 2, comma 1 bis, presentava evidenti contrasti con la normativa europea. A tali considerazioni e, soprattutto, alle motivazioni delle sentenze pubblicate si rinvia integralmente. Sotto tal profilo si aggiunge solamente che vi è anche una ulteriore pronuncia positiva del Tribunale di Roma, in via di pubblicazione, che sarà inserita in questo sito non appena disponibile.

Va comunque ribadito che la vicenda relativa a tali contratti è tuttora controversa e vi sono anche sentenze che danno ragione a Poste assumendo la piena compatibilità della nuova normativa con la disciplina comunitaria.

E invece più interessante porre l’accento su due ulteriori questioni.

La prima prende spunto da Tribunale Milano 13.12.2007 (pubblicata contestualmente su questo sito). In tale decisione il Giudice ritiene, appunto, che l’art. 2, comma 1 bis del D.Lgs. 368/2001 non sia in contrasto con la normativa comunitaria, relativamente al primo contratto stipulato dal singolo lavoratore con Poste. Osserva infatti che la direttiva 1999/70/CE avrebbe la finalità sostanziale di impedire la stipulazione ripetuta di contratti a termine con lo stesso lavoratore se non giustificati da ragioni obiettive. In sintesi, il primo contratto stipulato da Poste ai sensi del ricordato art. 2, comma 1 bis con il lavoratore è legittimo, ma i successivi, sempre stipulati con lo stesso lavoratore, sono illegittimi, in quanto privi di riferimento ad una condizione oggettiva, quale il raggiungimento di una certa data, il completamento di un compito specifico o il verificarsi di un evento specifico, come richiesto dalla clausola 3 della citata direttiva CE, in caso di reiterazione di rapporti a termine. Con la conseguenza che la norma di cui alla finanziaria 2006 è illegittima con riferimento ai contratti reiterati con lo stesso lavoratore in quanto contrastante, su questo punto, con la direttiva europea.

Questo studio, come già chiarito, ritiene che la norma della finanziaria sia del tutto contrastante con la normativa comunitaria anche con riferimento al primo contratto. Non vi è dubbio, comunque, che la soluzione del giudice milanese sia, in via subordinata, del tutto ineccepibile.

La seconda questione riguarda invece l’ambito di applicazione della norma in esame. Per essere chiari, l’art. 2, comma 1 bis del D.Lgs. 368/2001 dispone, come abbiamo visto, la possibilità di stipulare liberamente i contratti quando l’assunzione sia effettuata da imprese concessionarie dei servizi nei settori delle poste.

Come tutti sanno, Poste italiane svolge il cd. “servizio universale” di recapito postale ma effettua anche attività finanziaria, attraverso il cd. Bancoposta, che è assimilabile ad una attività di tipo bancario.

L’esenzione, come abbiamo visto, riguarda i servizi postali. Cosa succede se accade (come spesso accade) che il lavoratore assunto a termine viene adibito ai servizi finanziari di banco posta (es: sportello di conti correnti)?

Noi riteniamo che la esenzione non si applichi e così la pensa Poste stessa che, in una memoria recentemente depositata in una causa seguita dallo studio ha scritto testualmente: “L’assunto è comprovato anche dalla considerazione che entrambe le previsioni disciplinate dall’art. 2 hanno portata circoscritta non solo ad un determinato settore, ma anche a determinate attività nell’ambito del settore (nel trasporto aereo i servizi operativi, nei servizi postali le attività oggetto di concessione, ovvero quelle che riguardano la ricezione, lo smistamento e la consegna della posta”.

Come si vede, quindi, la normativa che regola i contratti post 2006 è ancora tutta da inetrpretare.

Lo studio, nel restare a disposizione per ogni chiarimento, si impegna ad intervenire sul punto al verificarsi di ulteriori novità.

 

Gennaio2008

Sergio Galleano