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Contratti art. 2 comma 1 bis (causale finanziaria) –

 non contrarietà della norma all’ordinamento europeo –

Ordinanza 11.11.2010 in causa C-10/2010

 

 

Con ordinanza resa in data 11.11.2010, ma pubblicizzata solo in questi giorni ( leggi / scarica ), la Corte di giustizia dell’Unità europea ha deciso che l’art. 2 comma 1 bis del D.Lgs. 368/2001 (cd. Causale finanziaria) non osta alla direttiva CE 1999/70.

Occorre qui ricordare che la questione era stata sollevata dal Tribunale di Trani [1], con un’articolata ordinanza nella quale si esaminavano tutti i profili di contrarietà della norma con i principi generali dell’ordinamento europeo.

Le varie questioni erano poi state ampliate ed approfondite dalla difesa del lavoratore con una memoria che è stata pubblicata su questo sito [2].

L’ordinanza è netta nel ritenere la compatibilità dell’art. 2 comma 1 bis con  la normativa europea, poiché la Direttiva 1999/70 non disporrebbe obblighi circa la l’enunciazione di ragioni obiettive in merito alla stipulazione del primo contratto, poiché la clausola 5 dell’accordo quadro del 18.3.1999 che costituirebbe il cuore della Direttiva, si applica solo alla successione di contratti.

Allo stesso modo, non sarebbe violata la clausola 8 della Direttiva (clausola di non regresso) poiché l’art. 2 comma 1 bis è stato inserito nel decreto 368/2001 con la finanziarie del 2006 (quindi in data successiva) e risulta scollegato dall’applicazione della Direttiva, perseguendo obiettivi diversi da questa (ragioni di ordine finanziario).

Infine non risulterebbe violato il principio di parità tra lavoratori a termine poiché il divieto di disparità opererebbe solo tra lavoratori a tempo indeterminato e lavoratori a tempo determinato.

Si tratta, come è di immediata apprezzabilità, di motivazioni che lasciano alquanto perplessi, poiché in altre sentenze la Corte si era pronunciata in termini diversi, soprattutto per quanto riguarda il principio di parità (è assurdo sancire il diritto di parità tra lavoratori assunti definitivamente e lavoratori a termine e poi consentire disparità all’interno di quest’ultima categoria a parità di condizioni, come risulta dal raffronto tra precari assunti da Poste precari assunti da altre aziende).

Altresì pare discutibile sottolineare la rilevanza di ragioni di ordine finanziario collegate a favorire un’azienda statale come Poste, dove invece, nella sentenza Tirol (C-476/08 del 22.4.10, si dice esattamente l’opposto.

A ciò sui aggiunga che il procedimento pare caratterizzato da alcune anomalie. Già in sede di deposito delle memorie, la comunicazione ai difensori dei lavoratori era “sparita” per ben due mesi e, poco dopo agosto, era giunga agli stessi la richiesta se intendevano essere sentiti in pubblica udienza o vi rinunciavano. Poiché i difensori avevano formalmente comunicato che intendevano essere sentiti oralmente, pare di non facile comprensione il motivo per cui, subito dopo, la Corte abbia deciso con ordinanza senza fissare udienza per sentire le parti.

Inoltre, e non da ultimo, nell’ordinanza non si fa cenno alcuno alle difese ed alle note scritte della parte lavoratrice, mentre si citano le memorie dello stato italiano, della Commissione europea e di Poste.

Sul punto si attendono chiarimenti da parte dei difensori che si sono impegnati ad approfondire la questione e se ne darà notizia, in merito, su questo sito.

Ad ogni buon conto, la questione di compatibilità con la Direttiva è, al momento, conclusa.

Può dirsi che, quindi, tutti i contratti ex art. 2 comma 1 bis, dopo la Corte costituzionale e la Corte europea, sono perdenti?

Assolutamente no.

La questione di compatibilità con la normativa europea era uno dei motivi di illegittimità della norma (e comunque verrà riproposta in termini diversi).

Ma una volta che ci si mette nell’ottica della compatibilità dell’art. 2 comma 1 bis con l’ordinamento europeo e con quello costituzionale italiano, occorrerà applicare correttamente la norma di legge.

Ed allora, sulla scorta della lettura della norma, risulta illegittimi i contratti ex art. 2 comma 1 bis nei seguenti casi:

1.      quando vi è più di un contratto stipulato ai sensi di tale norma[3] poiché la successione di contratti acausali è violativa della clausola 5 dell’accordo quadro recepito dalla Direttiva Ue 1999/70;

2.      quando il contrato è stipulato da Poste, ai sensi di questa norma, per lo svolgimento di servizi finanziari e non di servizi postali[4];

3.      quando il contratto è stipulato negli anni 2007 e 2008, poiché in questi casi è stata superata la percentuale che al legge fissa come massimo per le assunzioni a pena di invalidità delle stesse[5];

A ciò si aggiunga che, per tutti i contratti stipulati da Poste, la percentuale degli assunti è calcolata sul totale dei dipendenti di Poste, compresi quindi coloro i quali sono addetti ai servizi finanziari, mentre il D.Lgs. 22.7.1999 n. 261, definisce il servizio postale universale come quello inerente (art. 6) “la raccolta, il trasporto, lo smistamento  e la distribuzione degli invii postali”, ovvero esattamente quel servizio che, secondo la Corte costituzionale 214/2009, giustificava la necessità di una quota di lavoratori flessibili.

Ebbene, dai bilanci di Poste (cfr., ad esempio, il bilancio 2007, dove al punto 2.3, pag. 20) risulta che gli addetti al “chief operating office”, al quale sono riconducibili i servizi di “raccolta, trasporto, smistamento e recapito dei servizi postali” sono esattamente, al 31.12.2007, 67.326, con la conseguenza che gli assunti a termine di quell’anno superano certamente la percentuale di legge.

Nel 2007, infatti, Poste afferma di avere assunto altra 22.000 lavoratori ai sensi dell’art. 2 comma 1 bis, con la conseguenza che, sula base dei dati forniti dalla stessa società, si ha una percentuale di assunzioni che giungerebbe ad otre il 30% (ed alla quale andrebbero aggiunti anche quelli assunti ai sensi dell’art. 1 del D.Lgs. 368/2001).

Come si vede, se partiamo dal presupposto che la Corte costituzionale, con la nota sentenza 214/2009, aveva ritenuto congrua e ragionevole la percentuale fissata dalla legge (15%) dell’organico quale quota di assunti a termine per garantire la flessibilità del personale nell’esecuzione del servizio universale di consegna, appare evidente che la situazione descritta cambia radicalmente il quadro e la questione andrebbe nuovamente rimessa alla Corte per manifesta irrazionalità della norma, come interpretata da Poste.

 

Come si vede, la questione è tutt’altro che finita qui.

 

Roma, 20 dicembre 2010

Sergio Galleano


 

[1] V. sul punto la nota, su questo sito, del novembre 2009 : L’art. 2 comma 1 bis rimesso alla Corte europea dal Tribunale di Trani 25.11.2009

[2] V. l’intervento del giugno 2010: Depositata alla Corte europea la memoria nel procedimento all’art. 2 comma 1 bis D.Lgs. 368/2001

[3] V. su questo sito, lì’intervento del maggio 2010: Successione dei contratti ex art. 2 comma 1 bis D.Lgs. 368/2001: anche al Corte di appello di Milano si pronuncia in modo favorevole ai lavoratori.

[4] V. su questo sito le note del settembre 2010: Accordo 2010: i contratti ai sensi dell’art. 2 comma 1 bis D.Lgs. 368/2001, dove si esaminano le varie pronunce di illegittimità di tali contratti;

[5] V., sempre su questo sito, l’intervento del novembre 2010: Contratti ex art. 2 comma 1 bis: la grande truffa del numero degli assunti negli anni 2007 e 2008.