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Contratti a termine – percentuale degli assunti – essenzialità del rispetto della percentuale – onere del datore di lavoro di indicare e provare il mancato superamento – Cass. 7645 del 4.4.2011 In diverse occasioni si è sottolineato come l’esito delle cause aventi ad oggetto l’art. 2 comma 1 bis del d.lgs. 368/2001 dipenda, dopo le criticate e criticabilissime pronunce della Corte Costituzionale (sentenza 214/2009) e della Corte di giustizia (ordinanza Vino del 11.11.2010), dalla questione del percentuali degli assunti, soprattutto per quanto riguarda gli anni dal 2006 al 2010. Ora, già l’anno scorso, la Corte di cassazione era intervenuta in modo incisivo sulla questione. La Suprema Corte infatti, nella sentenza 839/2010 (Pres. Ravagnani, est. Lamorgese), aveva così rilevato: E tale precedente giurisprudenziale è d'altra parte superato dalla successiva giurisprudenza di questa Corte, la quale di recente, nel ribadire come nel regime di cui alla L. 28 febbraio 1987, n. 56, la facoltà delle organizzazioni sindacali di individuare ulteriori ipotesi di legittima apposizione del termine al contratto di lavoro è subordinata dall'art. 23 alla determinazione delle percentuali di lavoratori che possono essere assunti con contratto a termine sul totale dei dipendenti, ha sottolineato che non è sufficiente l'indicazione del numero massimo di contratti a termine, occorrendo altresì, a garanzia di trasparenza ed a pena di invalidità dell'apposizione del termine nei contratti stipulati in base all'ipotesi individuata ex art. 23 citato, l'indicazione del numero dei lavoratori assunti a tempo indeterminato, sì da potersi verificare il rapporto percentuale tra lavoratori stabili e a termine (Cass. 12 marzo 2009 n. 6010). Inutile sottolineare come la situazione descritta dalla Suprema Corte - relativa alla precedente disciplina di cui all’art. 23 legge 56/1987 - sia esattamente sovrapponibile a quella di cui all’art. 2 comma 1 bis, essendo pacifico che in entrambe le situazioni l’azienda è libera di assumere senza giustificazione con l’unico limite del rispetto della percentuale. Ebbene, tale giurisprudenza ha ora ricevuto una nuova conferma con la sentenza ( leggi / scarica ) 7645 del 4 aprile 2001 (Pres. Lamorgese, est. Curzio) che ha ribadito tale principio, secondo il quale l’azienda dovrebbe indicare “a garanzia di trasparenza”, il numero dei lavoratori assunti a tempo indeterminato nei singoli contratti di assunzione. Si può quindi tranquillamente ritenere che questa sia ormai “diritto vivente”[1] attesa la conferma dei principi già stabiliti nel 2010. E’ evidente la importanza di tale principio, ora ribadito dalla Cassazione. Come si è già evidenziato in diversi interventi, gran parte del contenzioso relativo all’art. 2 comma 1 bis si gioca, sotto diversi aspetti, sul numero degli assunti, visto che Poste pare proprio avere “esagerato” nel numero dei contratti, certamente sino al 2009 e, probabilmente, anche nel 2010 (ma sul punto torneremo). Ci risulta peraltro che vi siano già delle sentenze sul punto in via di pubblicazione e delle quali sarà data tempestiva pubblicità sul sito. Roma, 18 aprile 2011 Sergio Galleano [1] Così si chiama, in termine tecnico, la norma di legge interpretata dalla Corte di cassazione a cui spetta, secondo il nostro ordinamento, la interpretazione delle leggi in funzione nomofilattica, costituita dal compito di vigilare sull'esatta e uniforme interpretazione della legge. Tale funzione tende ad assicurare l'unità del diritto oggettivo nazionale. |
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