STUDIO LEGALE GALLEANO

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Contratti ex art.2 comma 1 bis

presentata la richiesta di

 revocazione dell’Ordinanza Vino della CGUE

 

Come già si era preannunciato, l’Ordinanza Vino del 11.11.2010 (causa C- 10/2010) continua a sollevare numerose perplessità sia in merito alla decisione in sé, soprattutto per quanto riguarda la ritenuta incompetenza della Corte in merito al principio di parità, che con riferimento alla inusualità (per non dire altro) del procedimento seguito.

Come risulta dall’istanza di revocazione presentata dai legali del lavoratore, avv.ti Domenico Carpagnano e Vincenzo De Michele che si ringraziano per avere consentito al pubblicazione dell’atto ( leggi / scarica ), risulta infatti che (vedi punti 10 e seguenti dell’atto) la procedura ha seguito un iter del tutto anomalo, a causa, guarda caso, del fatto che gli atti di cancelleria venivano “movimentati” da Poste italiane.

A tali anomalie si aggiunge che la Corte, con comunicazione del 22.9-2.10.2010 (punti 17 e segg. dell’atto) aveva chiesto alle parti se intendevano essere sentite o meno in udienza pubblica, essendo loro diritto chiederne la fissazione (prevista in tal caso dal regolamento di procedura della Corte) ove ritenessero di volere replicare in tale sede alle osservazione delle altre parti (cioè di Poste, del governo italiano e della commissione europea).

Con comunicazione dell’11.10.2010 i legali comunicavano formalmente al loro intenzione di essere sentiti in udienza.

Del tutto sorprendentemente, in data 30.12.2010, veniva invece loro inviata l’ordinanza resa l’11.11.2010 dalla corte, riunita in Camera di consiglio (ovvero senza la presenza delle parti e dei loro difensori), con la quale in parte veniva dichiarata la compatibilità della contestatissima norma di cui all’art. 2 comma 1 bis del D.lgs. 36972001 all’ordinamento europea ed in parte si riteneva la “manifesta incompetenza” in merito alla rilevata disparità di trattamento tra lavoratori a termine assunti da altre aziende e da Poste stessa ai sensi dell’art. 1 del D.lgs. 368/2001 (che si vedevano esplicitare nel contratto i motivi dell’assunzione) e quelli assunti invece ai sensi dell’art. 2 comma 1 bis (che non erano messi a conoscenza del motivo temporaneo che avrebbe dovuto giustificare il loro stato di precarietà).

Come si vede, una manifesta violazione dei diritti di difesa, da un lato, e, dall’altro, una evidente contraddizione, perché, secondo la Corte, il principio di parità di trattamento si applicherebbe solo nel trattamento tra i lavoratori a tempo indeterminato e quelli a  tempo determinato (ai sensi della clausola 4 della Direttiva 1999/70).

Peccato che il principio di parità fosse stato affrontato ed esaminato da altre sentenze della Corte europea e ritenuto principio immanente e qualificante della Unione europea, come già si è segnalato più volte su questo sito.

Insomma, un autentico pasticcio, confermato,. Del resto, dal fatto che anche il giudice che aveva rimesso la causa alla Corte, il Tribunale di Trani, si era visto costretto a rinviare ancora gli atti alla Corte europea rilevando la mancanza di chiarimenti richiesti[1].

Seguiremo l’andamento del nuovo procedimento e terremo informati i letori del sito.

Roma, 18 aprile 2011

Sergio Galleano.