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STUDIO LEGALE GALLEANO

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Comunicato per i clienti che hanno in corso una causa

 con Poste relativa ai Contratti a Termine:

L'Accordo Poste - OO.SS. del 27 Luglio 2010

 

 

Lo studio, con riferimento al nuovo accordo sottoscritto tra Poste Italiane spa e le OO.SS. dei lavoratori in data 27 luglio 2010, con riferimento alle numerose richieste di spiegazioni svolte dai Clienti in merito all’accordo, svolge le considerazioni che seguono, con le seguenti avvertenze:

  •        che tali considerazioni vengono pubblicate sul sito (come è avvenuto per i precedenti accordi del 13.1.2006 e del 10.7.2008) atteso il notevole numero di contatti telefonici con lo studio che rischiano di non poter essere evasi per evidenti problemi di intasamento delle linee telefoniche e di tempo dei legali e delle segretarie dello studio;

  •        che si tratta di valutazioni generali e che ogni singola posizione andrà poi considerata più attentamente con riferimento a tutte le caratteristiche del caso specifico, al tipo di causa, all’esito della stessa ed alle possibilità di definizione positiva del giudizio;

  •        che lo studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento, tramite colloqui sia telefonici che personali, occorrendo anche collettivi, previo in tal caso appuntamento da concordare presso gli studi di Milano o Roma;

  •        che lo studio si riserva di rivedere ed ampliare il presente documento, anche sulla base dei rilievi e dei quesiti formulati dai lavoratori interessati;

  •        che le considerazioni che seguono - e i relativi consigli - sono indirizzati ai Clienti dello studio e che gli altri interessati alla vicenda sono invitati a tenere conto unicamente delle valutazioni e delle raccomandazioni del loro legale.

Ciò premesso, prima di leggere il seguito del presente comunicato, si consiglia inoltre di prendere attenta visione dell’accordo, integralmente pubblicato a parte su questo sito[1]. Tutto ciò renderà più agevole e proficuo l’eventuale colloquio telefonico o di persona con i collaboratori dello studio.

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Innanzi tutto va ribadito che - come è avvenuto per i precedenti del 13.1.2006 e del 10.7.2008 - l’accordo non è in contrasto né si sovrappone ai diritti dei singoli lavoratori. L’adesione all’accordo è libera e chi non lo sottoscrive può tranquillamente proseguire nel giudizio sino al completo soddisfacimento dei suoi diritti.

E’ evidente, però, che la sottoscrizione dell’accordo è vincolante: in altri termini, una volta aderito non è possibile tornare indietro. Perciò è opportuno che la valutazione dei singoli interessi venga fatta il più attentamente possibile e di concerto con il proprio legale e il sindacato di appartenenza.

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L’accordo, diversamente dal precedente del 2006 - e come quello del 2008 - si rivolge unicamente ai lavoratori che operano in forza di un provvedimento giudiziale.

Riguarda dunque coloro che sono già in servizio a seguito di una sentenza del Giudice (di primo o secondo grado, ovvero Tribunale o Corte d’appello), ovvero sono in attesa di reintegra a seguito di sentenza che non è ancora definitiva (perché pende l’appello o la Cassazione). Restano ovviamente esclusi coloro i quali hanno avuto una sentenza definitiva, di Cassazione o di merito (in quest’ultimo caso ove Poste, ad esempio, abbia omesso di presentare appello o ricorso in Cassazione), in quanto costoro hanno già avuto la stabilizzazione definitiva in via giudiziale..

L’accordo, quindi, non offre alcuna opportunità a coloro che hanno iniziato o stanno per iniziare il giudizio finalizzato ad ottenere la nullità del contratto (o de contratti) a termine - e la conseguente ricostituzione del rapporto di lavoro, ma non hanno ancora ottenuto un provvedimento favorevole.

L’accordo opera indipendentemente dalla tipologia di contratto a termine originariamente stipulato.

Sono infatti inclusi - a differenza dell’accordo del 2008 - i contratti a termine stipulati ai sensi dell’art. 2, comma 1 bis del D.Lgs. 368/2001, inserito dal comma 558 dell’art. 1 della legge 266/2005 (finanziaria 2006) che, come precisato in altri comunicati dello studio (si vedano quelli relativi ai contratti successivi all’1.1.2006) sono privi di motivazione vera e propria, limitandosi a fare riferimento alla norma di legge ricordata.

Si tratta di contratti stipulati sulla base di una normativa fatta ad hoc per Poste in connessione con il precedente accordo del 2006 e che le parti sociali avevano ritenuto di non includere nella possibilità di consolidamento, perché ritenuti più "sicuri" per Poste.  In realtà,le cause relative a tali contratti hanno spesso avuto esito positivo (come si preciserà più aventi) e così Poste ha ritenuto di chiudere anche questo contenzioso.

Sono inoltre esclusi coloro che sono stati reintegrati a seguito di una sentenza che ha ritenuto l’illegittimità di un contratto a suo tempo sorto come "interinale" (anche su questo punto si possono vedere diverse  sentenze pubblicate su questo sito). La ragione di tale esclusione non è chiara, tanto più che la giurisprudenza di merito (ancora non si è pronunciata la Cassazione) è in maggioranza per l’illegittimità di molti di questi contratti. La questione sembra sia ancora in discussione in sede sindacale e, ove vi fossero novità, ci si riserva di tornare sulla questione.

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Fatte queste premesse, l’accordo è sostanzialmente identico a quelli del 2006 e del 2008, sicché possono richiamarsi, con le dovute precisazioni, le considerazioni già svolte in merito a quell’accordo.

Chi non ha ancora una sentenza definitiva può chiedere la stabilizzazione del rapporto di lavoro. In tal caso si troverà nelle condizioni di qualunque altro dipendente di Poste, con ogni diritto che ne consegue.

La causa in corso verrà meno in conseguenza della transazione che verrà siglata tra le parti (in sede sindacale ovvero avanti alla Direzione provinciale del lavoro). L’assunzione diviene definitiva e Poste rinuncia ad impugnare la sentenza che ha ordinato la ricostituzione del rapporto di lavoro.

Ovviamente viene richiesto qualcosa in cambio. Sinteticamente, sula base dell’esecuzione degli accordi precedenti:

  •        Il rapporto di lavoro sarà "azzerato" e il lavoratore verrà riassunto ex novo, con decorrenza dalla data di sottoscrizione del verbale di accordo individuale. Il rapporto pregresso, svoltosi a seguito del provvedimento giudiziale, viene degradato a rapporto "di fatto", utile a determinare una anzianità "convenzionale" (che vale ai fini previdenziali e del TFR e di ogni altro effetto contrattuale), ivi compresi, specifica l’accordo, gli automatismi rilevanti ai fini della seniority. Resta fermo l’inquadramento contrattuale del lavoratore al momento della sottoscrizione dell’accordo (restano dunque valide eventuali promozioni nel frattempo intervenute).

  •         Il lavoratore dovrà rinunciare agli effetti della sentenza favorevole che ha determinato la ricostituzione del suo rapporto di lavoro. Ma non solo: dovrà anche rinunciare ad ogni contenzioso che fosse nato in conseguenza di tale sentenza. Ad esempio in merito al luogo di lavoro in cui è stato assegnato o successivamente trasferito, ovvero se trasformato part time. Dovrà anche rinunciare ad ogni altro contenzioso che trovi la sua ragione nel rapporto di lavoro ricostituito (assegnazione a mansioni contestate, rivendicazione di elementi retributivi legati all’anzianità, ecc.).

  •         Ulteriore condizione è la restituzione degli arretrati percepiti per i periodi non lavorati (e che, per la maggior parte dei Giudici, decorrono dalla data della messa in mora sino all’effettiva reintegra). L’accordo prevede (espressamente, questa volta) la restituzione di quanto "complessivamente" liquidato dall’azienda. Sarà quindi richiesto l’importo lordo corrisposto che, come è noto, è ben superiore a quello netto ed effettivamente percepito dal lavoratore. Poiché l’accordo prevede espressamente la restituzione al lordo, chi firma dovrà adeguarsi in tal senso. Restano comunque ferme le considerazioni già fatte su questo sito con riferimento all’accordo del 2008[2].

  •        Le spese legali a suo tempo pagate da Poste all’avvocato del lavoratore in forza dei precedenti giudizi definiti con sentenza non dovranno essere restituite a Poste (ma restano in sospeso le competenze per l’attività svolta dal legale per l’eventuale fase del giudizio in corso, da definire per ciascuna posizione).

I lavoratori che intendono aderire all’accordo dovranno farlo a mezzo lettera raccomandata A.R. entro il 31 ottobre 2010. Le transazioni dovranno essere perfezionate, avanti all’associazione industriali o alla Direzione provinciale del lavoro entro il 10.2.2011, con un verbale che sarà il medesimo di quello firmato dai lavoratori che avevano aderito agli accordi del 2006 e del 2008.

Ciò chiarito, per valutare la convenienza dell’accordo, si rinvia all’esame del singole tipologie di contratto che verranno pubblicate su questo sito. Contestualmente al presente comunicato si inizia con i contratti stipulati ai sensi dell’art. 1 del D.Lgs. 368/2001 (esigenze sostitutive e/o organizzative).

Nei prossimi giorni seguiranno precisazioni circa la situazione giurisprudenziale delle altre tipologie di contratti.

Lo studio resta a disposizione per ogni chiarimento dovesse ulteriormente occorrere nei termini sopra indicati. In alternativa è possibile anche formulare quesiti via e mail agli indirizzi sopra esposti.

Con i migliori saluti.

Milano - Roma 15 settembre 2010

Sergio Galleano  


 

[1] V. su questo sito, sezione Poste: Stabilizzazione dei dipendenti - nuovo accordo sindacale del 27.7.2010.

[2] Vedi, su questo sito, sezione Poste: Accordo 10.07.2008 - Gli arretrati vanno restituiti al lordo o al netto?