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Comunicato per i clienti che hanno in corso una causa con Poste relativa ai Contratti a Termine: L'Accordo Poste - OO.SS. del 27 Luglio 2010
Lo studio, con riferimento al nuovo accordo sottoscritto tra Poste Italiane spa e le OO.SS. dei lavoratori in data 27 luglio 2010, con riferimento alle numerose richieste di spiegazioni svolte dai Clienti in merito all’accordo, svolge le considerazioni che seguono, con le seguenti avvertenze:
Ciò premesso, prima di leggere il seguito del presente comunicato, si consiglia inoltre di prendere attenta visione dell’accordo, integralmente pubblicato a parte su questo sito[1]. Tutto ciò renderà più agevole e proficuo l’eventuale colloquio telefonico o di persona con i collaboratori dello studio. * Innanzi tutto va ribadito che - come è avvenuto per i precedenti del 13.1.2006 e del 10.7.2008 - l’accordo non è in contrasto né si sovrappone ai diritti dei singoli lavoratori. L’adesione all’accordo è libera e chi non lo sottoscrive può tranquillamente proseguire nel giudizio sino al completo soddisfacimento dei suoi diritti. E’ evidente, però, che la sottoscrizione dell’accordo è vincolante: in altri termini, una volta aderito non è possibile tornare indietro. Perciò è opportuno che la valutazione dei singoli interessi venga fatta il più attentamente possibile e di concerto con il proprio legale e il sindacato di appartenenza. * L’accordo, diversamente dal precedente del 2006 - e come quello del 2008 - si rivolge unicamente ai lavoratori che operano in forza di un provvedimento giudiziale. Riguarda dunque coloro che sono già in servizio a seguito di una sentenza del Giudice (di primo o secondo grado, ovvero Tribunale o Corte d’appello), ovvero sono in attesa di reintegra a seguito di sentenza che non è ancora definitiva (perché pende l’appello o la Cassazione). Restano ovviamente esclusi coloro i quali hanno avuto una sentenza definitiva, di Cassazione o di merito (in quest’ultimo caso ove Poste, ad esempio, abbia omesso di presentare appello o ricorso in Cassazione), in quanto costoro hanno già avuto la stabilizzazione definitiva in via giudiziale.. L’accordo, quindi, non offre alcuna opportunità a coloro che hanno iniziato o stanno per iniziare il giudizio finalizzato ad ottenere la nullità del contratto (o de contratti) a termine - e la conseguente ricostituzione del rapporto di lavoro, ma non hanno ancora ottenuto un provvedimento favorevole. L’accordo opera indipendentemente dalla tipologia di contratto a termine originariamente stipulato. Sono infatti inclusi - a differenza dell’accordo del 2008 - i contratti a termine stipulati ai sensi dell’art. 2, comma 1 bis del D.Lgs. 368/2001, inserito dal comma 558 dell’art. 1 della legge 266/2005 (finanziaria 2006) che, come precisato in altri comunicati dello studio (si vedano quelli relativi ai contratti successivi all’1.1.2006) sono privi di motivazione vera e propria, limitandosi a fare riferimento alla norma di legge ricordata. Si tratta di contratti stipulati sulla base di una normativa fatta ad hoc per Poste in connessione con il precedente accordo del 2006 e che le parti sociali avevano ritenuto di non includere nella possibilità di consolidamento, perché ritenuti più "sicuri" per Poste. In realtà,le cause relative a tali contratti hanno spesso avuto esito positivo (come si preciserà più aventi) e così Poste ha ritenuto di chiudere anche questo contenzioso. Sono inoltre esclusi coloro che sono stati reintegrati a seguito di una sentenza che ha ritenuto l’illegittimità di un contratto a suo tempo sorto come "interinale" (anche su questo punto si possono vedere diverse sentenze pubblicate su questo sito). La ragione di tale esclusione non è chiara, tanto più che la giurisprudenza di merito (ancora non si è pronunciata la Cassazione) è in maggioranza per l’illegittimità di molti di questi contratti. La questione sembra sia ancora in discussione in sede sindacale e, ove vi fossero novità, ci si riserva di tornare sulla questione. * Fatte queste premesse, l’accordo è sostanzialmente identico a quelli del 2006 e del 2008, sicché possono richiamarsi, con le dovute precisazioni, le considerazioni già svolte in merito a quell’accordo. Chi non ha ancora una sentenza definitiva può chiedere la stabilizzazione del rapporto di lavoro. In tal caso si troverà nelle condizioni di qualunque altro dipendente di Poste, con ogni diritto che ne consegue. La causa in corso verrà meno in conseguenza della transazione che verrà siglata tra le parti (in sede sindacale ovvero avanti alla Direzione provinciale del lavoro). L’assunzione diviene definitiva e Poste rinuncia ad impugnare la sentenza che ha ordinato la ricostituzione del rapporto di lavoro. Ovviamente viene richiesto qualcosa in cambio. Sinteticamente, sula base dell’esecuzione degli accordi precedenti:
I lavoratori che intendono aderire all’accordo dovranno farlo a mezzo lettera raccomandata A.R. entro il 31 ottobre 2010. Le transazioni dovranno essere perfezionate, avanti all’associazione industriali o alla Direzione provinciale del lavoro entro il 10.2.2011, con un verbale che sarà il medesimo di quello firmato dai lavoratori che avevano aderito agli accordi del 2006 e del 2008. Ciò chiarito, per valutare la convenienza dell’accordo, si rinvia all’esame del singole tipologie di contratto che verranno pubblicate su questo sito. Contestualmente al presente comunicato si inizia con i contratti stipulati ai sensi dell’art. 1 del D.Lgs. 368/2001 (esigenze sostitutive e/o organizzative). Nei prossimi giorni seguiranno precisazioni circa la situazione giurisprudenziale delle altre tipologie di contratti. Lo studio resta a disposizione per ogni chiarimento dovesse ulteriormente occorrere nei termini sopra indicati. In alternativa è possibile anche formulare quesiti via e mail agli indirizzi sopra esposti. Con i migliori saluti. Milano - Roma 15 settembre 2010 Sergio Galleano |
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