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La Suprema Corte si pronuncia nuovamente sulla nota questione del “mutuo consenso”, ovvero sull’ipotesi che il lavoratore attenda un lasso di tempo più o meno lungo per agire in giudizio, far dichiarare la nullità del termine apposto al contratto e chiedere la costituzione del rapporto. Come è noto, si tratta di un’eccezione che Poste italiane, nelle cause dei contratti a termine, continua a svolgere, al fine di paralizzare le domande dei lavoratori e che alcuni giudici accolgono (molti con l’intenzione, neppure nascosta, di “contenere” il contenzioso sui contratti a termine), dichiarando che l’inerzia del lavoratore che si protragga per un certo periodo (anche due o tre anni solamente, certuni addirittura un solo anno) sarebbe indice della volontà risolutiva del contratto da parte del lavoratore. Le due pronunce che si producono sembrano fare giustizia di tali decisioni dei giudici di merito. La prima (Cass. 20226/2007) resa proprio in un contenzioso di contratti a termine con Poste ribadisce che il mero decorrere del tempo non fa venir meno l’interesse del lavoratore all’azione di annullamento del termine ed il suo diritto ad ottenere il ripristino del rapporto. La seconda (Cass. 17946/2007) esamina una pronuncia della Corte d’appello di Catanzaro che aveva escluso che fosse provata, sulla base di elementi oggettivi, una fattispecie negoziale di recesso o di risoluzione consensuale, ritenendo non significativi i comportamenti tenuti dai lavoratori quanto al lungo intervallo temporale tra la cessazione del primo rapporto da considerarsi a tempo indeterminato e l'azione giudiziaria, al reperimento di una nuova occupazione negli intervalli non lavorati, alla riscossione del t.f.r., all'iscrizione nelle liste di collocamento e alla riscossione dell'indennita' di disoccupazione. Come si vede, la Corte di Cassazione ritiene che per provare la fattispecie del “mutuo consenso” (ovvero ritenere provato in giudizio che il lavoratore ed il datore di lavoro abbiano convenuto di risolvere concordemente il rapporto sorto a seguito del termine nullo) occorre la prova della volontà del lavoratore di abdicare al suo diritto a far valere in giudizio la nullità del termine ed ottenere al riassunzione. Tale prova dovrà quindi essere certa (atto transattivo, esplici comportamenti di rinuncia, ecc.) e meri fatti come l’inerzia e la ricerca di un altro posto di lavoro (che peraltro ha come effetto unicamente quello di ridurre il danno per il datore, che non dovrà corrispondere le retribuzioni arretrate per i periodi lavorati presso altro datore di lavoro) sono del tutto inidonei a configurare una risoluzione consensuale del rapporto.
Milano – Roma ottobre 2007
Sergio Galleano |
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