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STUDIO LEGALE GALLEANO

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avv. Sergio Galleano, avv. Laura Tumiatti,  avv. Roberta Federici, avv. Barbara Ciscato, avv. Virginia Giocoli, avv. Maria Barone, avv. Francesca Bovi, dr. Marco Cazzaniga, dr.ssa Chiara Carpaneda, dr.ssa Elena Spanu, dr.ssa Tiziana De Pasquale

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COMUNICATO PER I CLIENTI CHE HANNO IN CORSO UNA CAUSA CON POSTE RELATIVA AI CONTRATTI A TERMINE

 

Lo studio, con riferimento all’accordo sottoscritto tra Poste Italiane spa e le OO.SS. dei lavoratori in data 13.1.2006 (leggi l'accordo - scarica l'accordo), ritiene opportuno formulare alcune valutazioni, con l’avvertenza:

Ø        che si tratta di considerazioni che necessitano di ulteriori approfondimenti e che, allo stato, vengono pubblicate sul sito atteso il notevole numero di contatti telefonici con lo studio che rischiano di non poter essere evasi per evidenti problemi di intasamento delle linee telefoniche e di tempo dei legali e delle segretarie dello studio;

Ø        che si tratta di valutazioni generali e che ogni singola posizione andrà poi considerata più attentamente con riferimento a tutte le caratteristiche del caso specifico, al tipo di causa, all’esito della stessa ed alle possibilità di definizione positiva del giudizio;

Ø        che lo studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento, sia attraverso colloqui telefonici che personali, occorrendo anche collettivi, previo in tal caso appuntamento da concordare presso gli studi di Milano o Roma;

Ø        che lo studio si riserva di rivedere ed ampliare il presente documento, anche sulla base dei rilievi e dei quesiti formulati dai lavoratori interessati;

Ø        che le considerazioni che seguono – e i relativi consigli - sono indirizzati ai Clienti dello studio e che gli altri interessati alla vicenda sono invitati a tenere conto unicamente delle valutazioni e delle raccomandazioni del loro legale.

Ciò premesso, prima di leggere il seguito del presente comunicato, si consiglia inoltre di prendere attenta visione dell’accordo, integralmente pubblicato a parte su questo sito. Tutto ciò renderà più agevole e proficuo l’eventuale colloquio telefonico o di persona con i collaboratori dello studio.

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Innanzi tutto va ribadito che – come del resto viene precisato nell’accordo siglato – che l’accordo non impedisce né si sovrappone ai diritti dei singoli lavoratori. L’adesione all’accordo è libera e chi non lo sottoscrive può tranquillamente proseguire nel giudizio sino la completo soddisfacimento dei suoi diritti.

E’ evidente, però, che la sottoscrizione dell’accordo è vincolante[1]: in altri termini, una volta aderito non è possibile tornare indietro. Perciò è opportuno che la valutazione dei singoli interessi venga fatta il più attentamente possibile e di concerto con il proprio legale e il sindacato di appartenenza.

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L’accordo, come si sarà visto, è diviso in due punti: il primo riguarda coloro che sono già in servizio a seguito di una sentenza del Giudice (di primo o secondo grado, ovvero Tribunale o Corte d’appello), ovvero sono in attesa di reintegra a seguito di sentenza, ovvero ancora sono stati estromessi a seguito di una sentenza d’appello che ha riformato una sentenza di primo grado (Tribunale) che li aveva reintegrati. Restano ovviamente esclusi coloro i quali hanno avuto una sentenza definitiva, di Cassazione o di merito, ove Poste abbia omesso di presentare appello o ricorso in Cassazione.

La seconda parte dell’accordo riguarda invece tutti quei lavoratori che, nel periodo 1997 – 2005, hanno lavorato a termine presso Poste. Tra essi sono ricompresi anche coloro i quali hanno in corso una causa non ancora decisa con sentenza, ovvero coloro che hanno perso in primo grado e sono in attesa della decisione della Corte d’Appello (ovvero della Cassazione, se hanno perso sia in Tribunale che in Corte d’appello).

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Sulla prima parte dell’accordo

Questa parte dell’accordo è sufficientemente chiara, ma necessita di alcune precisazioni.

Chi non ha ancora una sentenza definitiva può chiedere la stabilizzazione del rapporto di lavoro. In tal caso si troverà nelle condizioni di qualunque altro dipendente di Poste, con ogni diritto che ne consegue.

La causa in corso verrà meno in conseguenza della transazione che verrà siglata tra le parti (in sede sindacale ovvero avanti all’Ufficio provinciale del lavoro). L’assunzione diviene definitiva e Poste rinuncia ad impugnare la sentenza che ha ordinato la ricostituzione del rapporto di lavoro.

Ovviamente viene richiesto qualcosa in cambio. Sinteticamente, e con ogni riserva di meglio approfondire:

        Il rapporto di lavoro sarà “azzerato” e il lavoratore verrà riassunto ex novo, con decorrenza dalla data di sottoscrizione del verbale di accordo individuale. Il rapporto pregresso, svoltosi a seguito del provvedimento giudiziale, viene degradato a rapporto “di fatto”, utile a determinare una anzianità “convenzionale” (che vale ai fini previdenziali e del TFR e di ogni altro effetto contrattuale). Resta fermo l’inquadramento contrattuale del lavoratore al momento della sottoscrizione dell’accordo (restano dunque valide eventuali promozioni nel frattempo intervenute).

        Il lavoratore dovrà rinunciare agli effetti della sentenza favorevole che ha determinato la ricostituzione del suo rapporto di lavoro. Ma non solo: dovrà anche rinunciare ad ogni contenzioso che fosse nato in conseguenza di tale sentenza. Ad esempio in merito al luogo di lavoro in cui è stato assegnato o successivamente trasferito, ovvero se trasformato part time. Dovrà anche rinunciare ad ogni altro contenzioso che trovi la sua ragione nel rapporto di lavoro ricostituito (assegnazione a mansioni contestate, rivendicazione di elementi retributivi legati all’anzianità, ecc.).

        Ulteriore condizione è la restituzione degli arretrati percepiti per i periodi non lavorati (e che, per la maggior parte dei Giudici, decorrono dalla data della messa in mora[2] sino all’effettiva reintegra). L’accordo prevede la restituzione di quanto “complessivamente” liquidato dall’azienda. Si ritiene che sarà quindi richiesto l’importo lordo corrisposto che, come è noto, è ben superiore a quello netto ed effettivamente percepito dal lavoratore[3]. La questione è però controversa: se infatti il rapporto di lavoro prosegue, sembra sia possibile che il datore di lavoro effettui i relativi conguagli, con l’effetto che l’importo da restituire sarebbe solo al netto. Sul punto lo studio si riserva di ulteriormente intervenire. Altra questione da definire è quella dei periodi intercorrenti tra la data in cui è stata resa la sentenza e quella dell’effettiva riammissione in servizio (talvolta sono passati anche diversi mesi). L’accordo, come si è visto, parla di retribuzioni per periodi non lavorati e dunque anche tali importi andranno restituiti (se percepiti) o non potranno essere richiesti (se non corrisposti), anche perché, come si è visto, l’accettazione della transazione comporta la rinuncia alla sentenza ed ai suoi effetti.

        Le spese legali a suo tempo pagate da Poste all’avvocato del lavoratore in forza dei precedenti giudizi definiti con sentenza non dovranno essere restituite a Poste (ma restano in sospeso le competenze per l’attività svolta dal legale per la fase dell’eventuale giudizio in corso, da definire per ciascuna posizione).

I lavoratori che intendono aderire all’accordo dovranno farlo a mezzo lettera raccomandata A.R. entro sessanta giorni dalla firma dell’accordo stesso (ovvero entro il 14 marzo 2006).

Ciò chiarito, valutiamo la convenienza dell’accordo in linea generale.

Va tenuto conto che la definizione del contenzioso e l’assunzione definitiva in servizio, per chi valuta positivamente un posto di lavoro che presenta buone garanzie di stabilità, potrebbe presentare aspetti certamente positivi.

Venendo più al concreto, occorre comunque considerare che la Corte di Cassazione (come già a suo tempo comunicato da questo studio a tutti i Clienti) ha sinora definito positivamente (per i lavoratori) i contratti stipulati  nel periodo che va dal maggio 1998 al dicembre 2000 e che hanno avuto quale motivazione le c.d. “esigenze eccezionali conseguenti al processo di ristrutturazione…” e formule consimili.

Per costoro la valutazione sulla  convenienza dell’accordo va fatta in modo più prudente, essendo ragionevole che la Corte di Cassazione difficilmente cambi giurisprudenza. In tal caso, infatti, soprattutto ove le somme da restituire fossero di entità non lieve, può valere la pena proseguire nel giudizio, soprattutto se se si è prossimi al giudizio di Cassazione.

Analogo discorso, più ponderato, può essere fatto con riferimento ai contratti stipulati per “esigenze straordinarie” ai sensi dell’art. 25 del ccnl 10.1.2001.

Più attenta la valutazione per i contratti siglati per ”sostituzione ferie”, il cui esito positivo è legato soprattutto alle prove, e che vanno dunque attentamente valutati con il proprio legale.

Diversa, infine, è la situazione per i contratti successivi all’entrata in vigore del D.Lgs. 368 del 6.9.2001 (che ha modificato la precedente legge sui contratti a termine), fattispecie in ordine alla quali la Corte di Cassazione non ha avuto ancora modo di pronunciarsi.

In tal caso, per la variegata possibilità di diverse situazioni processuali (legate soprattutto alle prove offerte da Poste in merito alla motivazione adottata nel contratto e, spesso, alle sostituzioni cui era finalizzata la singola assunzione a termine), le possibilità di esito vanno esaminate caso per caso con il proprio legale, posto che, per alcune cause, si può fare una valutazione di esito certamente positivo (magari perché Poste ha omesso di produrre documenti decisivi, ecc.).

Sulla seconda parte dell’accordo

L’accordo altresì offre la possibilità, per coloro i quali hanno prestato servizio con Poste nel periodo 1997 – 2005 e che non hanno una sentenza favorevole che ha portato alla ricostituzione del rapporto (ed indipendentemente dal fatto che abbiano o meno presentato ricorso al Giudice) di esser inseriti in una graduatoria dalla quale Poste si impegna ad attingere in ipotesi di necessità di assumere a tempo indeterminato o per ulteriori contratti a termine.

I criteri dei punteggi per l’inserimento in graduatoria sono indicati nell’accordo e ad essi si rinvia.

L’adesione all’accordo comporta la rinuncia al giudizio in corso, ovvero a promuoverlo. L’intenzione di aderire va avanzata con raccomandata A.R. entro il 15 maggio 2006.

In merito alla convenienza ad aderire a tale possibilità va detto che, salvo casi particolari[4] da valutare singolarmente, è molto bassa.

La possibilità che Poste effettivamente attinga alla graduatoria è alquanto scarsa, anche perché molti non aderiranno all’accordo ed è ragionevole ritenere che, di questi, numerosi verranno poi assunti con provvedimento giudiziale.

Si aggiunga poi che detta graduatoria è aperta anche a coloro i quali non hanno già iniziato il giudizio e che tale circostanza amplia di molto l’universo di coloro che si iscriveranno entro il prossimo maggio.

Ne consegue che difficilmente si giungerà effettivamente ad assunzioni sulla base della graduatoria.

Lo studio resta a disposizione per ogni chiarimento dovesse ulteriormente occorrere nei termini sopra indicati. In alternativa è possibile anche formulare quesiti via e mail agli indirizzi sopra esposti.

Con i migliori saluti.

Milano – Roma 16 gennaio 2006

 

Sergio Galleano  


[1] Attenzione che non solo la sottoscrizione dell’accordo, ma anche il solo invio della raccomandata di cui si dirà oltre potrebbe pregiudicare la prosecuzione del giudizio, perché l’accordo potrebbe configurarsi come un’offerta al pubblico che viene accettata con l’invio della raccomandata.

[2] Normalmente si tratta della lettera di richiesta della convocazione della riunione avanti alla Commissione di conciliazione, se inviata anche a Poste, ovvero dalla data di notifica del ricorso.

[3] Nel lordo sono infatti comprese anche le tasse che Poste Italiane, quale sostituto d’imposta, ha dovuto versare allo Stato al momento del pagamento, ed il cui importo varia da caso a caso e che può arrivare anche ad oltre il 40%. L’importo (lordo e netto) è di solito stato evidenziato nel prospetto di liquidazione a suo tempo inviato all’interessato al momento del pagamento o, comunque, può essere richiesto a Poste, all’ufficio che cura le buste paga o che ha predisposto a suo tempo il pagamento.

[4] Che si sostanziano nella stipulazione di numerosi contratti a termine e nella ricorrenza di condizioni personali che attribuiscano un particolare alto punteggio secondo i criteri di cui all’accordo.