STUDIO LEGALE GALLEANO

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Collegato lavoro – prime pronunce della Cassazione

per l’applicabilità della nuova norma è necessaria una specifica impugnazione circa le retribuzioni arretrate liquidate

 

 

Iniziano ad uscire le prime sentenze della Corte di Cassazione a seguito delle discussioni delle udienza del 2 e del 9 dicembre scorso.

Premesso che la Corte non ha ancora preso posizione circa l’applicabilità (contestata dai lavoratori) della nuova normativa in sede di Cassazione e di appello (e nelle sentenze si da atto di tale riserva), per intanto la Corte ha deciso che, per poter applicare l’art. 32 della legge 183/2010 occorre comunque che nell’atto di impugnazione (ricorso in appello o in cassazione) occorre che Poste abbia specificamente impugnato la parte della sentenza che ha liquidato il danno o le retribuzioni arretrate.

Se ciò non è stato fatto - e così era avvenuto nei casi decisi dalla corte di cassazione, ad esempio in quello della sentenza 318/2011 ( leggi / scarica ) – la misura del risarcimento è coperta dal giudicato e non può più essere messa in discussione.

Di più: la Corte afferma anche che occorre una impugnazione specifica sull’entità del risarcimento. Nel caso della sentenza 331/2011 ( leggi / scarica ) si afferma infatti che non è idoneo a determinare l’applicazione della nuova legge il motivo di impugnazione relativo al solo aliunde perceptum, ovvero la questione relativa alla mancata detrazione dall’entità del risarcimento dovuto delle retribuzioni percepite dal lavoratore per altri rapporti intervenuti nei periodi lavorati con altri datori di lavoro intercorsi tra la costituzione in mora e la reintegra.

In tal caso, infatti, l’impugnazione è relativa ad una questione diversa dall’entità del risarcimento liquidato (la lamentela, infatti, riguarda in tal caso solo la detraibilità da questo di altri redditi percepiti), che resta quindi cristallizzato nella misura determinata dal giudice precedente.

Spiace per coloro i quali hanno ceduto alle minacce di Poste firmando l’accordo, impegnandosi a restituire importi anche notevoli, nonostante questo studio (e tutti i legali che si occupano di questa cause) avessero avvertito gli interessati che la questione della impugnazione specifica delle parti delle sentenze che si pronunciavano sul risarcimento avrebbe dovuto essere oggetto di impugnazione specifica per determinare l’applicazione della nuova normativa.

Lo studio renderà pubbliche le altre sentenze che la Corte di Cassazione renderà sulla nuova normativa. La Corte, infatti, ha chiesto al massimario della Cassazione un parere circa la legittimità costituzionale dell’art. 32 del collegato e, dunque, a breve, dovrebbero esserci ulteriori novità.

Roma, 18 gennaio 2011

Sergio Galleano