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Corte di Cassazione Sentenza 26935 del 10.11.2008
L’art. 21 D.L. 112/2001 (cd. maxiementamento) non si applica alle cause relative ai contratti a termine stipulati al di fuori dell’ambito di applicabilità del D.Lgs. 368/2001.
La Corte di Cassazione, con la sentenza 26935 del 10.11.2008, Pres. De Luca, est. Nobile, (leggi la sentenza / scarica la sentenza) ha sancito che la recente modifica legislativa che dispone il risarcimento del danno in luogo della ricostituzione del rapporto di lavoro quando il giudice ritenga la nullità del termine apposto ai contratti di lavoro si applica “soltanto alle ipotesi di violazione delle disposizione di cui al cit. D.Lgs. artt. 1, 2 e 4 nel quale è inserita, e, per la sua evidente natura eccezionale, non può essere interpretata estensivamente né può essere applicata al di fuori dei casi contemplati. La norma stessa non trova, pertanto, applicazione alle controversie che – come nella specie – non abbiano ad oggetto il sistema sanzionatoria per la violazione delle dette disposizioni”.
Come risulta dalla lettura della sentenza, oggetto di quel giudizio davanti alla Corte di Cassazione era un contratto stipulato ai sensi dell’art. 8 del ccnl 1994 per “esigenze eccezionali conseguenti alla fase di ristrutturazione” per un periodo successivo al 30 aprile 1998.
Dunque resta confermato che la norma eccezionale di cui all’art. 21 D.L. 112/2008 si applica unicamente ai giudizi in corso alla data del 21.8.2001 (data di entrata in vigore della norma ricordata) e che abbiano ad oggetto contratti a termine stipulati in data successiva al 24.10.2001 (data di entrata in vigore del D.Lgs. 368/2001).
La ritenuta natura eccezionale – da parte della Cassazione - di tale norma (ricordiamo, ormai rimessa da numerosi giudici della Repubblica alla Corte costituzionale, che dovrebbe pronunciarsi in merito nell’aprile 2009), conferma anche la valutazione, più volte espressa su questo sito, di inapplicabilità della citata normativa ai contratti interinali e di somministrazione.
22 novembre 2008.
Sergio Galleano
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