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Cass. 16526/2008 e 16396/2008. Le prime sentenze della Cassazione sul Decreto legislativo 368/2001
La montagna ha partorito, almeno per il momento, il topolino. Sono state pubblicate le prime due sentenze della Cassazione sul decreto legislativo 368/2001: si tratta della sentenza n. 16526, depositata il 18.6.2008 (leggi la sentenza / scarica la sentenza) e la n. 16396, depositata il 17.6.2008 (leggi la sentenza / scarica la sentenza). Premettiamo brevemente i fatti. La sentenza 16396/2008 è relativa ad un contratto stipulato nel luglio 2002 e motivato con “esigenze organizzative” varie e con la asserita “necessità di garantire il servizio in concomitanza con le assenze per ferie”. Si tratta della classica “doppia motivazione” che, secondo molti giudici di merito (e, nella decisione che ci interessa, della Corte d’appello di Milano) rende nulla la motivazione di assunzione in quanto generica ed incerta, in violazione dell’art. 2 del D.Lgs. 368/2001, dove viene richiesta l’indicazione per iscritto delle ragioni che rendono necessaria l’assunzione. L’indicazione di più ragioni non consente il successivo controllo giudiziale circa l’effettività del motivo di assunzione. La Corte di Cassazione, con questa sentenza, ritiene invece che il datore di lavoro possa indicare anche più di una ragione è ben possibile che le parti, nel rispetto della del criterio di specificità, le indichino entrambe ove non sussista incompatibilità o intrinseca contraddittorietà. La sentenza della Corte d’appello di Milano viene così cassata per un nuovo esame di merito al fine di verificare se le due motivazioni apposte al contratto debbano considerarsi compatibili o non rendano incerto il motivo dell’assunzione.
La seconda decisione (16526/2008) si pronuncia sempre su una sentenza della Corte di appello di Milano che aveva dichiarato illegittimo un contratto a termine stipulato nel giugno 2002 (l’indicazione del 2001 nel testo della sentenza è frutto di un evidente refuso). Tale contratto aveva quale motivazione l’esigenza “di far fronte agli incrementi o esigenze di carattere temporaneo, connesse alla gestione degli adempimenti ICI, che non possono essere soddisfatte con il personale in servizio”. La Corte di appello di Milano aveva ritenuto che la clausola contrattuale fosse generica e contraddittoria, posto che la durata del contratto (che arrivava sino al settembre) eccedeva il periodo che la legge indica per il pagamento dell’ICI (giugno – luglio). La corte di Cassazione conferma la sentenza d’appello ma non entra nel merito del ragionamento fatto dal Giudice milanese. Sembra infatti (anzi, per la verità è detto specificamente) che Poste abbia errato nello svolgere i motivi di impugnazione, non denunciando specifici vizi del ragionamento del giudice d’appello. e limitandosi a richiamare la pretesa violazione di taluni fatti notori (probabilmente i tempi di lavorazione dei bollettini ICI).
Come si vede si tratta di sue casi particolari che non sembrano costituire precedenti di particolare rilievo e che vengono pubblicati sulla base di diverse richieste di clienti dello studio che hanno saputo del deposito delle prime sentenze relative al D.Lgs. 368/2001. Va comunque sottolineato che, nella prima sentenza la Corte di Cassazione fa riferimento alla necessità che l’eventuale presenza di due motivazioni nel contratto (pur ritenuta legittima) non comporti contraddittorietà od incompatibilità, così delineando una interpretazione del D.Lgs. 368 che sia improntata ad un cero rigore interpretativo. Quanto alla seconda sentenza, la ritenuta irrilevanza di fatti notori (a cui spesso ricorreva e ricorre Poste al fine di giustificare i numerosi contratti a termine e le carenze di prova sulle motivazioni indicate) fa anche qui intravedere un approccio interpretativo che impone la prova rigorosa della motivazione indicata nel contratto.
Per avere più chiarezza circa l’orientamento della corte di cassazione occorre attendere le successive pronunce. Le prime due fanno comunque ben sperare. E’ in via di pubblicazione una ulteriore decisione che sarà pubblica anch’essa sul sito, indipendentemente dalla rilevanza, attese le molte richieste che pervengono in tal senso.
Sergio Galleano |