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avv. Sergio Galleano, avv. Laura Tumiatti, avv. Barbara Ciscato, dr. Marco Cazzaniga, dr.ssa Chiara Carpaneda, dr.ssa Elena Spanu, dr.ssa Tiziana De Pasquale, dr.ssa Ersilia De Nisco ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Cassazione 12985/2008 la prima sentenza della cassazione sul D.Lgs. 368/2001. La nullità del termine apposto al contratto comporta la conversione del rapporto a termine in rapporto a tempo indeterminato
E’ stata pubblicata una delle prime sentenze delle cause discusse all’udienza del 28 febbraio 2008, nel corso della quale, per la prima volta, sono stati trattati in Cassazione i contratti stipulati da Poste ai sensi della nuova disciplina legislativa costituita dal D.Lgs. 368/2001. Il provvedimento in esame, sentenza n. 12985, depositata il 21 maggio 2008 (leggi la sentenza - scarica la sentenza), affronta, positivamente, una questione della massima importanza, ovvero che, ove il termine indicato nel contratto risulta nullo, perché apposto senza la motivazione di cui all’art. 1 del D.Lgs. 368/2001 (cioè senza l’indicazione delle ragioni di ordine organizzativo, sostitutivo, ecc,o perché tali ragioni, ancorché indicate, risultino poi insussistenti) il contratto a termine si trasforma in contratto a tempo indeterminato. Con la conseguenza che il Giudice può ordinare la ricostituzione del rapporto e ordinare al datore di lavoro di riassumere il dipendente. La decisione della Corte, ancorché importante, come detto, non è inaspettata. Secondo l’interpretazione data da Poste e dai datori di lavoro (e dai giuristi vicino alle loro posizioni), infatti, il D.Lgs. 368/2001 si limita a prevedere esplicitamente la trasformazione a tempo indeterminato del contratto solo in caso di nullità della proroga del contratto e in ipotesi di successione di contratti a termine. Dunque, nulla prevedendo la legge in ipotesi di nullità del termine apposto al contratto, non sarebbe possibile la trasformazione in contratto a tempo indeterminato e, di conseguenza, la ricostituzione del rapporto e l’ordine di riassunzione da parte del giudice. Si tratta, come è evidente, di una posizione del tutto estremizzata. In effetti il D.Lgs. non prevede esplicitamente la trasformazione in contratto a tempo indeterminato in ipotesi di nullità del termine, ma considerando la funzione di tutela del contraente più debole della normativa (e della direttiva 1999/70/CE), la soluzione non poteva che essere quella accolta dalla sentenza che qui si commenta. Non prevedere al trasformazione avrebbe infatti significato che il lavoratore non avrebbe avuto più tutela alcuna: se il termine è nullo (perché non indicato o perché indicato falsamente) non ne sarebbe discesa alcuna conseguenza, con l’effetto che il datore inadempiente agli obblighi imposti dalla legge sarebbe rimasto impunito. E il lavoratore gabbato (o, se ci si consente l’espressione, cornuto e mazziato). Dunque la Cassazione non poteva che prendere la decisione che ha preso. Quello che rileva, semmai, è che la decisione che qui si commenta (per agevolare la consultazione, si precisa che la motivazione che qui interessa inizia da pag. 7 in poi) è particolarmente approfondita e, per tal motivo, sembra costituire un precedente destinato a rimanere definitivo. Dunque è ora pacifico che i contratti a termine il cui termine è nullo si trasformeranno in contratti a tempo indeterminato e il giudice potrà ordinare la ricostituzione del rapporto e ordinare al datore di riassumere il dipendente. La Cassazione non ha invece ancora affrontato il problema della cd. “specificità”, ovvero la necessità che la ragione dell’apposizione del termine deve essere indicata in modo preciso (la questione è rilevante nelle cause di Poste in quanto gran parte dei contratti portano una motivazione alquanto generica o, addirittura, riferita a più motivazioni). Sul punto, a pag. 6, si dice esplicitamente che la questione non era stata affrontata da Poste nel ricorso. Sarà dunque oggetto di successive decisioni. Un’ultima notazione: a pag. 4 la sentenza commentata esclude che il giudice debba attivarsi per verificare l’aliunde perceptum (ovvero quelle somme che il lavoratore ha guadagnato nelle more del giudizio e che determinano una diminuzione dell’entità del risarcimento del danno spettategli dalla costituzione in mora sino alla sentenza di ripristino del rapporto) dal lavoratore ai fini della quantificazione del risarcimento del danno. La pretesa dei datori di lavoro (di Poste, in particolare, è che il Giudice dovesse ordinare al lavoratore o agli uffici del imposte la produzione in giudizio di tutte le certificazioni dei redditi al fine di ridimensionare il risarcimento dovuto. La Corte ha ritenuto che l’onere della prova di dimostrare altri redditi del lavoratore spetta al datore che eccepisce la circostanza e che la richiesta svolta ha natura meramente esplorativa e dunque si presenta inaccoglibile. A giorni dovrebbero uscire altre sentenze di cause discusse il 28 febbraio e le stese verranno tempestivamente pubblicate su questo sito. Sergio Galleano
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