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STUDIO LEGALE  

BETTI – GALLEANO – INVERSETTI

avvocati e cassazionisti

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Cassazione

Sentenza 7585/2007

 

 

Nel vasto contenzioso relativo ai contratti a termine, questa sentenza non ha un’incidenza diretta sul merito delle cause, decidendo su una questione processuale, ovvero l’applicabilità dell’art. 420 bis del codice di procedura civile (introdotto con il Decreto legislativo n. 40 del 2006), che viene esclusa nella fase di appello e rimane di competenza del giudice di primo grado (tribunale).

In realtà la decisione ha una sua importanza, soprattutto per l’area romana, poiché evita che sul contenzioso relativo ai contratti a termine stipulati per “esigenze eccezionali” i giudizi di appello (soprattutto per le sentenze negative di primo grado), si “blocchino” in attesa della pronuncia della Cassazione su ogni singola causa.

L’art. 420 bis prevede infatti che il giudice di merito (di primo grado, come ha ritenuto la Cassazione) quando si trova a decidere su una questione che comporta l’interpretazione di un contratto collettivo, può decidere solo su questa questione emettendo una sentenza che resta soggetta al ricorso in Cassazione.

In sostanza, la norma rischia di allungare in modo considerevole i tempi del giudizio e la Cassazione, correttamente, ha ritenuto che trovi applicazione solo nel primo grado, evitando ulteriori lungaggini nella fase di appello, soprattutto ora che la giurisprudenza sui contratti motivati con il riferimento a “esigenze eccezionali” si è stabilizzata in senso positivo ai lavoratori.

 

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