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Cassazione
Sentenza 7585/2007
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Nel vasto contenzioso
relativo ai contratti a termine, questa sentenza non ha un’incidenza diretta sul
merito delle cause, decidendo su una questione processuale, ovvero
l’applicabilità dell’art. 420 bis del codice di procedura civile (introdotto con
il Decreto legislativo n. 40 del 2006), che viene esclusa nella fase di appello
e rimane di competenza del giudice di primo grado (tribunale).
In realtà la decisione ha una
sua importanza, soprattutto per l’area romana, poiché evita che sul contenzioso
relativo ai contratti a termine stipulati per “esigenze eccezionali” i giudizi
di appello (soprattutto per le sentenze negative di primo grado), si “blocchino”
in attesa della pronuncia della Cassazione su ogni singola causa.
L’art. 420 bis prevede
infatti che il giudice di merito (di primo grado, come ha ritenuto la Cassazione) quando si
trova a decidere su una questione che comporta l’interpretazione di un contratto
collettivo, può decidere solo su questa questione emettendo una sentenza che
resta soggetta al ricorso in Cassazione.
In sostanza, la norma rischia
di allungare in modo considerevole i tempi del giudizio e la Cassazione,
correttamente, ha ritenuto che trovi applicazione solo nel primo grado, evitando
ulteriori lungaggini nella fase di appello, soprattutto ora che la
giurisprudenza sui contratti motivati con il riferimento a “esigenze
eccezionali” si è stabilizzata in senso positivo ai lavoratori.
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