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Contratti art. 2 comma 1 bis D.Lgs. 368/2001

 – Altra pronuncia del Tribunale di Roma

 favorevole ai lavoratori sui bilanci 2007 e 2008 –

Tribunale Roma 24.01.11

 

Dopo la sentenza del 14-28.12.2010 del Tribunale di Roma, già pubblicata su questo sito[1], un’altra pronuncia ( leggi / scarica ) accoglie i rilievi più volte espressi su questo sito in merito alle discrasie dei dati relativi sia al numero dei dipendenti di Poste che si riflettono sulle percentuali degli assunti a termine, che, ormai pacificamente, risultano superate negli anni 2007 e 2008.

Per quanto riguarda gli anni 2006 e 2009, resta invece, quale possibile causa di nullità dei termini, la questione già sollevata in precedenti interventi, e precisamente:

A ciò si aggiunga che, per tutti i contratti stipulati da Poste, la percentuale degli assunti è calcolata sul totale dei dipendenti di Poste, compresi quindi coloro i quali sono addetti ai servizi finanziari, mentre il D.Lgs. 22.7.1999 n. 261, definisce il servizio postale universale come quello inerente (art. 6) “la raccolta, il trasporto, lo smistamento  e la distribuzione degli invii postali”, ovvero esattamente quel servizio che, secondo la Corte costituzionale 214/2009, giustificava la necessità di una quota di lavoratori flessibili.

Ebbene, dai bilanci di Poste (cfr., ad esempio, il bilancio 2007, dove al punto 2.3, pag. 20) risulta che gli addetti al “chief operating office”, al quale sono riconducibili i servizi di “raccolta, trasporto, smistamento e recapito dei servizi postali” sono esattamente, al 31.12.2007, 67.326, con la conseguenza che gli assunti a termine di quell’anno superano certamente la percentuale di legge.

Nel 2007, infatti, Poste afferma di avere assunto altra 22.000 lavoratori ai sensi dell’art. 2 comma 1 bis, con la conseguenza che, sula base dei dati forniti dalla stessa società, si ha una percentuale di assunzioni che giungerebbe ad otre il 30% (ed alla quale andrebbero aggiunti anche quelli assunti ai sensi dell’art. 1 del D.Lgs. 368/2001).

Come si vede, se partiamo dal presupposto che la Corte costituzionale, con la nota sentenza 214/2009, aveva ritenuto congrua e ragionevole la percentuale fissata dalla legge (15%) dell’organico quale quota di assunti a termine per garantire la flessibilità del personale nell’esecuzione del servizio universale di consegna, appare evidente che la situazione descritta cambia radicalmente il quadro e la questione andrebbe nuovamente rimessa alla Corte per manifesta irrazionalità della norma, come interpretata da Poste[2].

Tale questione, che vale per tutti gli anni dal 2006 al 2009 (diversa è la situazione per il 2010, dove sembra che la percentuale non sia stata superata anche togliendo i non addetti al servizio postale), viene peraltro affrontata, incidenter tantum, nella sentenza qui pubblicata, dove si dice che: La norma quindi non risulta applicabile alla generalità delle attività espletate dalla società convenuta, ma esclusivamente in relazione alle attività rientranti nella concessione del servizio postale, con l’esclusione, pertanto, di tutte le altre attività connesse al servizio postale (per esempio i servizi bancari, servizi di costumer care per conto di altre aziende ed enti pubblici, per i quali la resistente non potrà certamente stipulare contratti a termine ai sensi dell’art. 2 comma 1 bis, mas lo potrà fare esclusivamente qualora ricorrano i criteri ordinari di cui all’art. 1 D.Lgs. 368/2001 (sentenza, pag. 3). La conseguenza logica di tale affermazione è che nel complesso dei dipendenti da prendere a base per il calcolo del 15% dovranno scorporarsi quelli addetti ai servizi non postali indicati. Con la conseguenza, appunto, che le percentuali di cui all’art. 2 comma 1 bis (15% del personale in forza al 1° gennaio dell’anno relativo all’assunzione), normalmente calcolate da Poste sul complesso di tutti i dipendenti, ivi compresi gli addetti ai servizi finanziari, risultano abbondantemente superate negli anni indicati.

Per completezza, anche per rispondere a numerosi quesiti dei Clienti dello studio, si precisa che risultano illegittimi anche i termini apposti ai contrati stipulati per lo svolgimento di servizi diversi da quelli postali (addetti ai servizi finanziari, di vendita di prodotti all’interno degli uffici postali, di attività appaltate a Poste ed estranee al servizio postale, come call center e altro, ecc.) . Sul punto la giurisprudenza sembra ormai pacifica.

Altresì sono illegittimi i termini apposti in caso di successione di contratti stipulati ex art. 2 comma 1 bis (a partire dal secondo contratto) poiché la direttiva 1999/79 UE impone agli stati membri di adottare misure effettive di prevenzione finalizzate ad evitare l’abuso nella successione di contratti. Tali misure risultano assenti nell’ipotesi di stipulazione di contratti senza causale ai sensi dell’art. 2 coma 1 bis[3].

Più in particolare, per tali contratti, rileva l’introduzione del comma 4 bis all’art. 5 del D.Lgs. 368/2001, che prevede la trasformazione automatica in contratto a tempo indeterminato nell’ipotesi di svolgimento, a parità di mansioni, di un periodo di lavoro, anche frammentato, superiore ai 36 mesi. Tale norma influisce peri contratti stipulati dopo il 1° aprile 2009 (per alcuni giudici, anche a far data dal 1° gennaio 2008). Si veda, sul punto, l’ampia trattazione in precedenti interventi[4]. Dopo tale data, quindi, secondo alcune pronunce, ma la questione non è pacifica, l’ordinamento italiano si sarebbe adeguato a quello europeo, sicché non sarebbe più possibile ottenere la trasformazione dei contratti.

Ogni situazione va comunque valutata caso per caos e, pertanto, le indicazioni qui fornite sono da intendersi in linea generale, da verificare con il proprio legale, meglio se esperto in questa specifica materia.

Roma, 3 febbraio 2011

Sergio Galleano