La sede di Milano si è sospostata in: Corso Lodi 19 - 20135 Milano - La sede di Roma si è spostata in: Via Alberico II 33 - 00193 Roma

 

          

STUDIO LEGALE GALLEANO

                               20135 MILANO                                                  00193 ROMA

                              Corso Lodi 19                                          Via alberico II 33

                              Tel. r.a. 59902379                                               Tel. 06 37500612

                               Fax 02 59902564                                                Fax 06 37500315

                        milano@studiogalleano.it                                   roma@studiogalleano.it

 

www.studiogalleano.it

 

 

Art. 25 ccnl 2001: prima iniziale vittoria in cassazione

 

 

 

Come è noto, la Corte di Cassazione che i contratti stipulati ai sensi dell’art. 25 del ccnl 2001 dichiara legittimi tali contratti, interpretando la norma contrattuale di cui all’art. 25 ccnl come una norma “in bianco”, sicché risulta sufficiente il fatto che Poste indichi che l’assunzione avviene ai sensi dell’art. 25 senza necessità di giustificare il concreto utilizzo del lavoratore. In altri termini, anche se il lavoratore ha lavorato su una zona vacante, è sufficiente che  il contratto richiami l’art. 25 del ccnl 2001 e il termine apposto al contratto non può più essere contestata.

 

Per la precisione i contratti di cui si parla sono quelli stipulati nel periodo che va dall’11.1.2001, data della stipula del contratto collettivo 2001, al 31.1.2001, data di scadenza del contratto collettivo (che aveva validità retroattiva dal 1998 al 2001).

Altrettanto noto, ai lettori di questo sito, che lo studio ritiene invece illegittimi i contratti ai sensi dell’art. 25 in quanto il comma 2 della norma imponeva a Poste, prima di procedere alla stipula di tali contratti, che fossero effettuati dei “confronti” sindacali che, come è storicamente accertato, non sono mai stati effettuati.

Condizione per far valere tale nullità (ovvero la mancata effettuazione dei confronti) era, ovviamente, che la relativa eccezione fosse stata ritualmente proposta sin dal primo grado del giudizio (eccezione sempre fatta nelle cause seguite da questo studio).

Orbene, la Cassazione, con la sentenza 20267 del 18.9.2009 ( leggi / scarica ) ha accolto tale tesi.

 

O meglio, dopo avere ribadito la natura in bianco di tale norma, ha poi rimesso la causa alla Corte di appello di Genova, al fine che esamini l’eccezione che era stata fatta in quella causa, ovvero il mancato svolgimento dei detti confronti. Ciò significa, quindi, che la Corte ha ritenuto che l’eccezione dei mancati confronti non sia del tutto infondata, incaricando il Giudice di merito di esaminare la questione.

 

La decisione appare rilevante, poiché pendono ancora davanti alla Cassazione ed a varie Corti di appello numerosi giudizi aventi ad oggetto l’art. 25 del ccnl 2001, sulle quali tale decisione della Corte potrebbe avere positiva influenza.

 

Milano, 22 settembre 2009

 

 

                                                 Sergio Galleano