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Art. 2,comma 1 bis - Nuova sentenza del Tribunale di Roma sulle percentuali risultanti dal bilancio
Pubblichiamo una nuova sentenza, depositata il 9 maggio scorso, del Tribunale di Roma, che accoglie la tesi del superamento delle percentuali di assunzione previste dall'art. 2 comma 1 bis del D.Lgs. 368/2001 ( leggi - scarica ) La decisione del dott. Selmi si caratterizza per chiarezza nell'esposizione dei motivi per i quali la valutazione dell'organico sulla base del quale va calcolata la percentuale va effettuata in base ai criteri stabiliti dall'art. 6 del D.Lgs. 61/2000 (attuazione della Direttiva UE sul lavoro a tempo parziale), mentre il calcolo dei lavoratori a termine assunti nel corso dell'anno (nella specie il 2007), va fatto calcolando il numero delle assunzioni, come espressamente indicato nell'articolo 2 comma 1 bis. Pare difficile non convenire con la chiara lettura delle norme date dal Giudice, mentre vi sono altri Tribunali che si inventano di tutto, forzando la lettera della legge, pur di sollevare Poste dalla declaratoria di nullità di tutti i contratti stipulati per il superamento della percentuale. Ribadiamo, peraltro, che, ad avviso dello studio, la questione principale e più fondata circa i contratti dei quali si discute, resta quella dell'indebito inserimento, nell'organico sulla base del quale effettuare il calcolo delle percentuali, del personale addetto ai servizi finanziari, del tutto estraneo al servizio universale di consegna degli effetti postali. Detto servizio, infatti, e' quello che, secondo la sentenza 214/2009 della Corte costituzionale (ed anche della opinabilissima ordinanza Vino della Corte di giustizia dell'Unione europea), giustifica la percentuale, "rigidamente" indicata dalla legge, di personale "flessibile" per lo svolgimento del servizio. Come si ricorderà, in tal senso si sono già pronunciati i Tribunali di Bologna e di Taranto e si conta di avere resto altre pronunce in tal senso. Milano, 14 maggio 2011. Sergio Galleano
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