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Art. 1 D.LGS. 368/2001

NOVITA’ NELLA GIURISPRUDENZA DELLA CASSAZIONE

E NUOVA RIMESSIONE ALLA CORTE COSTITUZIONALE

Qualcuno ricorderà una nota polemica pubblicata su questo sito [1], pubblicato un anno fa e relativo ad una pronuncia della Corte di Cassazione che smentiva in modo plateale la Corte costituzionale, giungendo ad affermare che l’obbligo dell’indicazione del lavoratore sostituito sarebbe limitato unicamente alle realtà imprenditoriali di più piccole dimensioni, mentre per le aziende di maggiore entità - una a caso, Poste – era sufficiente effettuare il mero confronto tra numero degli assenti e numero degli assunti (a termine) per ottemperare all’obbligo di provare le ragioni sostitutive che giustificavano l’assunzione a termine.

In quell’intervento, al quale si rinvia, si sottolineava la irrazionalità di una simile decisione (le sentenze, peraltro, erano due, la 1576 e la 1577 del 2010, poi note come le famigerate “sentenze gemelle”) che presentava una palese presa di posizione in favore della parte datoriale, segnatamente quella a partecipazione pubblica come Poste che, per di più, costituiva la parte aziendale che più aveva commesso violazioni nell’applicazione della normativa in tema di contratti a termine.

Nel corso di questo periodo, nelle discussioni avanti alla Corte di Cassazione si sono più volte rappresentati i frutti avvelenati che una simile presa di posizione avrebbe avuto nei rapporti sociali e nella corretta interpretazione della legge da parte della Cassazione, ricordando che, nel frattempo, sia i giudici di merito che la Corte superiori [2] approfondivano l’analisi dell’art. 1, ribadendo la necessità dell’indicazione del nominativo del lavoratore sostituito o, comunque, l’obbligo di indicare elementi e circostanze tali da potere individuare con precisione l’effettiva ragione sostitutiva che rendeva necessaria l’assunzione a termine.

La situazione era ancor più paradossale se si consideri che, in tali sentenze, nella prima parte della motivazione si sancivano ed approfondivano principi di alto valore interpretativo a tutela del lavoratore a termine, sottolineando la necessità nascente dalla normativa europea di tutela del contraente più debole e, poi, quando si trattava di decidere la singola causa, il contratto con Poste veniva “salvato”, non solo negando l’obbligo di indicazione del lavoratore sostituito (per le grandi imprese) ma, addirittura, adducendo la legittimità di indicazioni generiche in merito alla concreta ragione sostitutiva invocata dal datore di lavoro.

La Cassazione ha, con ritardo, iniziato a ridefinire tale giurisprudenza. Nel corso del 2010 già con le sentenze 2279 e 10033 del 2010, rese in fattispecie diversa da quella sostitutiva (si trattava di ragioni organizzative, attraverso il richiamo ad accordi sindacali relativi alla mobilità del personale di Poste), aveva comunque rivisto in parte i principi contenuti nelle “sentenze gemelle” affermando in modo chiaro l’obbligo del datore di dimostrare in modo puntuale la concreta ricorrenza delle ragioni dedotte nel contratto.

Questo percorso ha oggi portato a decisioni come la sentenza 2990 del 7.2.2011 ( leggi / scarica ), che sembra iniziare a superare gli errori delle due decisioni dell’inizio del 2010.

Nella sentenza, ribaditi i principi generali in tema di contratto a  termine, si afferma:

7.-  In   conclusione,  l’apposizione  del  termine   per   "ragioni sostitutive"   e’   legittima  se  l’enunciazione  dell’esigenza   di sostituire  lavoratori assenti - da sola insufficiente  ad  assolvere l’onere  di  specificazione delle ragioni stesse - risulti integrata dall’indicazione di elementi ulteriori che consentano di  determinare il  numero  dei lavoratori da sostituire, ancorché non  identificati nominativamente,  ferma  restando in  ogni  caso  la  verifica  circa l’effettività’ del presupposto di legittimità prospettato.

In particolare, si legge poi che, nel valutare la congruità del motivo addotto nel contratto, tali “elementi ulteriori” vanno  considerati  i  parametri  dell’ambito  territoriale  di riferimento,  del luogo della prestazione lavorativa, delle  mansioni del lavoratore (o dei lavoratori) da sostituire e (ove necessario  in relazione  alla  situazione aziendale descritta)  del  diritto  del lavoratore sostituito alla conservazione del posto.

Si tratta di una posizione diversa da quella assunta nelle “sentenze gemelle”, dove risultava sufficiente indicare solo l’ambito territoriale e le mansioni del lavoratore, mentre qui, appunto, si richiede anche il riferimento alla situazione aziendale ed al motivo dell’assenza del lavoratore da sostituire.

Elementi in più, quindi, che rendono più specifica l’indicazione del motivo e che, come è noto, erano ardui da individuare nei contratti per ragioni sostitutive stipulati da Poste negli anni 2003 – 2005.

Pare dunque evolversi in modo positivo la vicenda di tali contratti, tanto più che il Tribunale di Trani, con una inaspettata quanto opportuna ordinanza del 21.2.2011 ( leggi / scarica ), ha nuovamente rimesso una causa alla Corte costituzionale, denunciando che i principi stabiliti dalla sentenza 241/2009 venivano disattesi dalla Corte di Cassazione e chiede quindi una nuova pronuncia, questa volta di illegittimità costituzionale, che risulti vincolante per tutti i giudici.

Pare quindi opportuno seguire con attenzione i prossimi sviluppi che sembrano volgere a novità sull’andamento dei tanti giudizi ancora in corso.

Roma, 14 marzo 2011

Sergio Galleano


 

[2] La corte costituzionale, ancora con ordinanza 65 del 22.2.2010, successiva quindi alle citate “sentenze gemelle” ribadiva l’obbligo dell’indicazione del lavoratore sostituito, mentre la Corte di giustizia, come riportato su questo sito, avvertiva che, ove si ritenesse abrogata la previsione di indicazione del nominativo, occorreva che il giudice nazionale verificasse se tale peggioramento era stato compensato da altre misure di tutela, misure pacificamente inesistenti nel nostro ordinamento.