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Riconosciuta l’anzianità di servizio ai precari stabilizzati

(Tribunale di Torino del 24.11.2009)

 

 

La sentenza qui segnalata ( leggi / scarica ) si caratterizza per una corretta applicazione della normativa comunitaria, riconoscendo quanto da tempo questo studio va affermando nelle controversie instaurate nei Tribunali del Paese: il diritto del lavoro, o almeno alcuni degli aspetti rilevanti di esso, sono oggi oggetto di una legislazione sovranazionale, costituita dall’ordinamento comunitario a cui lo Stato italiano recalcitra ad adattarsi, nonostante l’art. 10 della Costituzione imponga che l’ordinamento italiano debba conformarsi alle norme di diritto internazionale recepite in Italia.

Il caso: come si ricorderà, a seguito della pronuncia della Corte di Giustizia delle comunità europee del 2006[1] che aveva “salvato”, per il rotto della cuffia, l’art. 36 del D.Lgs. 165/2007, che vieta la conversione a tempo indeterminato dei rapporti a termine illegittimi, lo Stato italiano si era visto costretto a correre alla stabilizzazione di buona parte del personale precario in forza presso le pubbliche amministrazioni.

Ciò era avvenuto con le finanziarie del 2007 (L. 296/2006) e del 2008 (L. 244/2007) che avevano consentito al conversione a tempo indeterminato del rapporto dei lavoratori precari.

Il lupo però perde il pelo ma non il vizio. Nonostante la legge nulla dicesse sul punto, il Governo si era premurato di specificare, con una semplice circolare della funzione pubblica (la n. 5 del 2008), che la pregressa anzianità resa come “precario” era utile per la procedura di stabilizzazione ma non avrebbe dovuto avere alcuna rilevanza  né continuità rispetto al precedente rapporto, con la conseguenza che il periodo lavorato a termine non sarebbe stato utile neppure ai fini dell’anzianità di servizio.

Insomma, se sei stato, ad esempio, ricercatore universitario o personale museale per tre, sette o dieci anni, quando il tuo rapporto di lavoro diviene definitivo non vorrai certo pretendere di essere trattato come il tuo collega che, nello stesso periodo ha operato al tuo fianco, ma come personale in ruolo?

No. Il tuo rapporto deve iniziare ex novo e poco importa se il Tuo collega, avendo una maggiore anzianità di servizio, guadagna anche cento o duecento euro al mese in più: l’importante era che la stabilizzazione avvenisse a “costo zero”, formula magica secondo la quale i conti pubblici restano salvi a spese dei lavoratori.

Ma lo Stato italiano non aveva fatto i conti con la Corte di Giustizia delle comunità europee che, con la sentenza De Cerro Alonso[2], aveva accolto il ricorso di una infermiera spagnola che, dopo avere lavorato per anni alle dipendenze di una clinica pubblica a termine, una volta stabilizzata, si era ritrovata con una retribuzione sensibilmente inferiore alle colleghe che avevano iniziato con lei il rapporto, ma come dipendenti di ruolo.

Il Tribunale di Torino, nell’accogliere, analogo ricorso di un dipendente di un istituto pubblico di ricerca, si è rifatto a tale decisione, ricordando come nell’ordinamento comunitario viga il generale principio di cui all’art. 4 della Direttiva CE 1999/70 il quale dispone che per quanto riguarda le condizioni di impiego, i lavoratori a tempo determinato non possono essere trattati in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato comparabili, per il solo fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive.

Consegue, da tale norma, che il comportamento dello Stato italiano nei confronti dei lavoratori “consolidati” è certamente illegittimo, con il conseguente obbligo di riconoscimento dell’anzianità di servizio dal momento della prima assunzione a termine e la conseguente erogazione della retribuzione sulla base dell’effettiva anzianità maturata.

La particolarità del caso deciso dal Giudice torinese, che ha quindi condannato l’ente a ricostituire la retribuzione del lavoratore, consisteva poi nel fatto che al lavoratore era stata inizialmente riconosciuta nel contratto di assunzione tutta l’anzianità di servizio, compresi i periodi da precario, salvo poi, all’esame della circolare 5/2008 che si è ricordata, annullare la clausola contrattuale e ridurre la retribuzione spettante all’interessato.

L’aspetto più rilevante – e se vogliamo divertente – è che lo Stato italiano non potrà, come spesso ha fatto in simili casi, varare la solita leggina – interpretativa o abrogativa – che “sani” l’abuso commesso: la giurisprudenza della Corte europea fa stato e qualunque legge tentasse di aggirarla cadrebbe sotto la mannaia delle sentenze comunitarie.

Milano, 11 gennaio 2010.

Sergio Galleano


 

[1] Corte di Giustizia, Sezione II, sentenze del 7 settembre 2006, cause Morrosu e Sardino C-53/04 e Vassallo C-180/04: le sentenze della corte europea sono consultabili sul sito della Corte di Giustizia delle Comunità europee – www.curia.europa.eu - scegliendo la lingua e digitando il n. di causa riportato

[2] Seconda sezione, sentenza 13 settembre 2007 in causa C-307/05