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Accordo 2010 I contratti ai sensi dell’art. 2, comma 1 bis D.Lgs. 368/2001
Proseguiamo nell’esame delle varie tipologie di contratti al fine di fornire ogni informazione utile affinché gli interessati abbiano gli elementi necessari al fine di valutare compiutamente l’opportunità di aderire o meno all’accordo del 27 luglio 2010. Ci occupiamo qui, in particolare, dei contratti ex art. 2 comma 1 bis (introdotto con la finanziaria 1996) che prevede al possibilità di stipulare contratti a termine per i concessionari del servizio postale (in sostanza la sola Poste italiane spa), per il periodo che va da aprile ad ottobre di ogni anno, più altri quattro mesi distribuiti nello stesso anno, senza necessità di indicare la ragione della assunzione. Tali contratti, infatti, indicano, quale motivazione, unicamente il fatto che l’assunzione avviene ai sensi dell’art. 2 comma 1 bis del D.Lgs. 368/2001. Si tratta quindi di contratti cd. "acausali" ai quali Poste ricorre regolarmente dal 2006. Come è noto, la regola generale impone che la ragione dell’assunzione a termine sia espressamente indicata nel contratto (art. 1 comma 1 e 2, D.Lgs. 368/2001), pena la nullità del termine apposto al contratto stesso. L’art. 2 comma 1 bis è quindi una norma "di favore", approvata espressamente per Poste italiane, che le permette di assumere tutto il personale che vuole, con l’unico limite del 15% del personale in servizio, senza specificare i motivi della necessità di servirsi di personale precario. Circa lo stato della giurisprudenza su tali contratti, si rinvia agli interventi effettuati su questo sito e, precisamente "I contratti con Poste stipulati dopo il 2006: il punto sulla giurisprudenza a fine 2009" del gennaio 2010 e "depositata la sentenza della Corte di appello di Milano sulla successione dei contratti ex art. 2 comma 1 bis del D.Lgs. 369/2001" del giugno 2010. La lettura di tali interventi rende più spedito e chiaro il discorso evitando inutili ripetizioni in questa sede. Vediamo quindi le varie tipologie che si possono presentare: unico contratto Numerose sono le cause che pendono e che sono relative ad un unico contratto, anche perché Poste, dopo le pronunce sulla successione di tali tipi di contratti - cui accenneremo nel prosieguo - si è ben guardata dal richiamare chi aveva lavorato ai sensi dell’art. 2 comma 1 bis. La pressoché totalità di tali cause, salvo alcune lodevoli eccezioni già segnalate negli interventi citati, ha avuto, allo stato, esito negativo (dopo la sentenza della Corte costituzionale n. 214/2009 che ha rigettato la questione di costituzionalità sull’art. 2 comma 1 bis[1]) ovvero è sospesa in attesa che si pronunci la Corte di Giustizia dell’Unione europea, che dovrebbe decidere nella prima parte del 2011. Le cause che hanno avuto esito positivo sono quindi molto poche e ciascuno deciderà secondo le indicazioni che gli verranno date dal legale. Contratti per sportelleria (e altre motivazioni) Poste ha concluso anche molti contratti ai sensi della norma qui in esame, adibendo poi i lavoratori a mansioni di sportelleria finanziaria, ovvero ad altre (tipo data-entry in occasione di sanatorie per immigrati) che nulla avevano a che fare con i servizi postali. Come si è già avuto modo di esporre nei precedenti richiamati interventi tali contratti sono certamente illegittimi perché la possibilità di assumere in modo "acausale" è limitata ai servizi postali e non ai servizi finanziari che non fanno parte del servizio universale di consegna della corrispondenza in relazione al quale la Corte costituzionale, nella citata sentenza 214/2009, aveva ritenuto necessario per il suo svolgimento la possibilità di assumere una quota predefinita di personale precario. I termini apposti ai relativi contratti sono quindi del tutto nulli e la giurisprudenza in merito è pressoché costante (si vedano gli interventi citati su questo sito). Fermo restando l’esame della singola causa con il legale, in linea di massima lo studio sconsiglia di aderire alla transazione, ove tale adesione comporti un sacrificio economico di una certa entità. Successione di contratti ex art. 2, comma 1, D.Lgs. 368/2001 Come specificato negli interventi già citati e pubblicati su questo sito, circa la successione di contratti si hanno due ipotesi, che saranno esaminate distintamente: 1. Contratti stipulati negli anni 2006 e 2007 La prima ipotesi riguarda le cause che hanno deciso su una successione di contratti che sono stati stipulati negli anni 2006 e 2007, ovvero in un periodo che era assolutamente scoperto (con riferimento al settore postale) di norme di tutela contro gli abusi derivanti dall’utilizzo di una successione di contratti, imposta dalla clausola n. 5 della Direttiva UE 1999/70. Ne consegue che questa fattispecie dovrebbe trovare conferma nei gradi successivi. In linea di massima, quindi, in tal caso non pare consigliabile siglare l’accordo. 2. contratti stipulati successivamente all’1.1.2008 La seconda ipotesi è relativa invece a contratti stipulati dopo l’approvazione della legge 247/2007, che ha aggiunto al D.Lgs. 368/2001 l’art. 4 bis, secondo il quale ove i contratti a termine, complessivamente considerati, superino i 36 mesi di durata, si ha la automatica trasformazione in contratto a tempo indeterminato. Secondo alcuni giudici, questa nuova norma sanerebbe la violazione della Direttiva CE 1999/70 operata dall’art. 2, comma 1, con la conseguenza che, ove i contratti successivi al primo sono stipulati successivamente al 1° gennaio 2008, non si potrebbe disapplicare al norma nazionale, poiché tali contratti diverrebbero utili ai fini del decorso dei 36 mesi di cui alla legge 247/2007. Si tratta di un’ipotesi infondata, come ampiamente spiegato negli interventi precedenti citati ed ai quali si rinvia. Ciò non di meno, in questa ipotesi, essendo la questione più complessa, si considera di valutare con maggiore attenzione l’opportunità offerta dall’accordo. La percentuale degli assunti Allo stato non risulta che vi siano ancora sentenze che abbiano deciso le cause con rifermento al superamento della percentuale (15%) prevista dalla legge, salvo alcune isolate pronunce che hanno ritenuto che Poste non abbia fornito la prova del mancato raggiungimento (anche qui si rinvia ai precedenti interventi già citati). Va però detto che la questione è stata posta in numerose cause (sicuramente in tutte quelle promosse da questo studio) e diversi giudici stanno facendo istruttoria sul punto, anche sulla base di alcuni documenti recentemente venuti alla luce. Non è dunque escluso che tale questione possa assumere una rilevanza decisiva per l’esito delle cause. Pertanto, un ulteriore elemento da valutare, ai fini dell’opportunità di aderire alla transazione, è se nelle singole cause la questione è stata posta (unitamente ad altre, come le mancate comunicazioni alle OO.SS. e l’effettuazione della valutazione dei rischi), poiché questa potrebbe aumentare le possibilità di esito positivo della causa. Lo studio resta a disposizione dei clienti per ogni ulteriore chiarimento. Roma, 22 settembre 2010 Sergio Galleano.[1] Vedi, su questo sito, l’intervento dell’agosto 2009: Corte costituzionale 214/2009: luci (poche) e ombre (molte) di una sentenza fatta male. |
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