|
|
|
|
|
|
STUDIO LEGALE GALLEANO20122 MILANO 00192 ROMAVia Freguglia 8 V.le delle milizie 38Tel. 02 55015902 59902379 Tel. 06 37500612Fax 02 59902564 Fax 06 37500315 milano@studiogalleano.it roma@studiogalleano.it
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Comunicato per i clienti che hanno in corso una causa con Poste relativa ai Contratti a Termie: L'Accordo Poste - OO.SS. del 10 Luglio 2008
Lo studio, con riferimento al nuovo accordo sottoscritto tra Poste Italiane spa e le OO.SS. dei lavoratori in data 10.07.2008 (leggi l’accordo / scarica l’accordo), ritiene opportuno formulare alcune valutazioni preliminari, con l’avvertenza: Ø che si tratta di considerazioni che necessitano di ulteriori approfondimenti, soprattutto con riferimento all’intesa sindacale che rinvia ad un successivo incontro, programmato per il 22.7 p.v. ed avente ad oggetto la definizione di alcune modalità operative dell’accordo; Ø che tali considerazioni vengono pubblicate sul sito (come è avvenuto per il precedente accordo del 13.1.2006) atteso il notevole numero di contatti telefonici con lo studio che rischiano di non poter essere evasi per evidenti problemi di intasamento delle linee telefoniche e di tempo dei legali e delle segretarie dello studio; Ø che si tratta di valutazioni generali e che ogni singola posizione andrà poi considerata più attentamente con riferimento a tutte le caratteristiche del caso specifico, al tipo di causa, all’esito della stessa ed alle possibilità di definizione positiva del giudizio; Ø che lo studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento, tramite colloqui sia telefonici che personali, occorrendo anche collettivi, previo in tal caso appuntamento da concordare presso gli studi di Milano o Roma; Ø che lo studio si riserva di rivedere ed ampliare il presente documento, anche sulla base dei rilievi e dei quesiti formulati dai lavoratori interessati; Ø che le considerazioni che seguono – e i relativi consigli - sono indirizzati ai Clienti dello studio e che gli altri interessati alla vicenda sono invitati a tenere conto unicamente delle valutazioni e delle raccomandazioni del loro legale. Ciò premesso, prima di leggere il seguito del presente comunicato, si consiglia inoltre di prendere attenta visione dell’accordo, integralmente pubblicato a parte su questo sito. Tutto ciò renderà più agevole e proficuo l’eventuale colloquio telefonico o di persona con i collaboratori dello studio. * Prima di entrare nel merito dell’accordo, il primo rilievo sollevato da alcuni lavoratori è che lo stesso non è stato firmato da tutte le Organizzazioni sindacali che hanno siglato il contratto collettivo nazionale di lavoro (e che avevano invece sottoscritto il precedente del 13.1.2006). Sotto tale profilo, è dunque valido l’accordo? Certamente sì: se le fasi di consultazioni e confronto con le OO.SS. (cfr. artt. 5 e segg. Ccnl 11.7.2007) sono state regolari, l’intesa disciplina un’offerta, consistente nell’opportunità per i lavoratori di consolidare la loro posizione lavorativa in azienda (alle condizioni che vedremo) e vincola unicamente Poste (che si impegna ad accettare tutte le adesioni dei lavoratori individuati dall’accordo) ed i singoli lavoratori (che riterranno opportuno aderire all’accordo). Questo, dunque, avrebbe potuto essere siglato anche da un solo sindacato (ed, al limite, essere unilateralmente adottato da Poste) con la conseguenza di risultare pienamente valido ed operante. Sembra comunque che anche le sigle non firmatarie abbiano ora aderito all’accordo. Ciò premesso, possiamo passare al merito. * Innanzi tutto va ribadito che – come è avvenuto per il precedente del 13.1.2006 – l’accordo non è in contrasto né si sovrappone ai diritti dei singoli lavoratori. L’adesione all’accordo è libera e chi non lo sottoscrive può tranquillamente proseguire nel giudizio sino al completo soddisfacimento dei suoi diritti. E’ evidente, però, che la sottoscrizione dell’accordo è vincolante[1]: in altri termini, una volta aderito non è possibile tornare indietro. Perciò è opportuno che la valutazione dei singoli interessi venga fatta il più attentamente possibile e di concerto con il proprio legale e il sindacato di appartenenza. * L’accordo, diversamente dal precedente del 2006 si rivolge unicamente ai lavoratori che operano in forza di un provvedimento giudiziale (ovvero quelli di cui alla prima parte dell’accordo 2006: ma vi è una change, come vedremo, per coloro che sono stati espulsi a seguito di sentenza negativa di secondo grado). Riguarda dunque coloro che sono già in servizio a seguito di una sentenza del Giudice (di primo o secondo grado, ovvero Tribunale o Corte d’appello), ovvero sono in attesa di reintegra a seguito di sentenza che non è ancora definitiva (perché pende l’appello o la Cassazione). Restano ovviamente esclusi coloro i quali hanno avuto una sentenza definitiva, di Cassazione o di merito (in quest’ultimo caso ove Poste, ad esempio, abbia omesso di presentare appello o ricorso in Cassazione). L’accordo, quindi, non offre alcuna opportunità a coloro che hanno iniziato o stanno per iniziare il giudizio finalizzato ad ottenere la nullità del contratto (o de contratti) a termine –e la conseguente ricostituzione del rapporto di lavoro, ma non hanno ancora ottenuto un provvedimento favorevole. L’accordo opera indipendentemente dalla tipologia di contratto a termine originariamente stipulato, con le precisazioni che seguono. Sono infatti esclusi in primo luogo i contratti a termine stipulati ai sensi dell’art. 2, comma 1 bis del D.Lgs. 368/2001, inserito dal comma 558 dell’art. 1 della legge 266/2005 (finanziaria 2006) che, come precisato in altri comunicati dello studio (si vedano quelli relativi ai contratti successivi all’1.1.2006) sono privi di motivazione vera e propria, limitandosi a fare riferimento ala norma di legge ricordata. Si tratta di contratti stipulati sulla base di una normativa fatta ad hoc per Poste in connessione con il precedente accordo del 2006 e che le parti sociali hanno ritenuto di non includere nella possibilità di consolidamento (o, secondo un’interpretazione più maligna, perché considerati più “sicuri” per Poste). Ricordiamo che in merito a tali contratti è attualmente pendente un procedimento avanti alla Corte costituzionale e sono già stati rilevati diversi profili di illegittimità degli stessi che sono evidenziati nei comunicati di questo studio già citati. Sono inoltre esclusi, in secondo luogo, coloro che sono stati reintegrati a seguito di una sentenza che ha ritenuto l’illegittimità di un contratto a suo tempo sorto come “interinale” (anche su questo punto si possono vedere diverse sentenze pubblicate su questo sito). La ragione di tale esclusione non è chiara, tanto più che la giurisprudenza di merito (ancora non si è pronunciata la Cassazione) è in maggioranza per l’illegittimità di molti di questi contratti. * Fatte queste premesse, l’accordo è sostanzialmente identico a quello del 2006, sicché possono richiamarsi, con le dovute precisazioni, le considerazioni già svolte in merito a quell’accordo. Chi non ha ancora una sentenza definitiva può chiedere la stabilizzazione del rapporto di lavoro. In tal caso si troverà nelle condizioni di qualunque altro dipendente di Poste, con ogni diritto che ne consegue. La causa in corso verrà meno in conseguenza della transazione che verrà siglata tra le parti (in sede sindacale ovvero avanti all’Ufficio provinciale del lavoro). L’assunzione diviene definitiva e Poste rinuncia ad impugnare la sentenza che ha ordinato la ricostituzione del rapporto di lavoro. Ovviamente viene richiesto qualcosa in cambio. Sinteticamente, e con ogni riserva di meglio approfondire: ○ Il rapporto di lavoro sarà “azzerato” e il lavoratore verrà riassunto ex novo, con decorrenza dalla data di sottoscrizione del verbale di accordo individuale. Il rapporto pregresso, svoltosi a seguito del provvedimento giudiziale, viene degradato a rapporto “di fatto”, utile a determinare una anzianità “convenzionale” (che vale ai fini previdenziali e del TFR e di ogni altro effetto contrattuale). Resta fermo l’inquadramento contrattuale del lavoratore al momento della sottoscrizione dell’accordo (restano dunque valide eventuali promozioni nel frattempo intervenute). ○ Il lavoratore dovrà rinunciare agli effetti della sentenza favorevole che ha determinato la ricostituzione del suo rapporto di lavoro. Ma non solo: dovrà anche rinunciare ad ogni contenzioso che fosse nato in conseguenza di tale sentenza. Ad esempio in merito al luogo di lavoro in cui è stato assegnato[2][3] o successivamente trasferito, ovvero se trasformato part time. Dovrà anche rinunciare ad ogni altro contenzioso che trovi la sua ragione nel rapporto di lavoro ricostituito (assegnazione a mansioni contestate, rivendicazione di elementi retributivi legati all’anzianità, ecc.). ○ Ulteriore condizione è la restituzione degli arretrati percepiti per i periodi non lavorati (e che, per la maggior parte dei Giudici, decorrono dalla data della messa in mora[4] sino all’effettiva reintegra). L’accordo prevede la restituzione di quanto “complessivamente” liquidato dall’azienda. Si ritiene che sarà quindi richiesto l’importo lordo corrisposto che, come è noto, è ben superiore a quello netto ed effettivamente percepito dal lavoratore[5]. La questione è però controversa: se infatti il rapporto di lavoro prosegue, sembra sia possibile che il datore di lavoro effettui i relativi conguagli, con l’effetto che l’importo da restituire sarebbe solo al netto. Sul punto lo studio si riserva di ulteriormente intervenire. Altra questione da definire è quella dei periodi intercorrenti tra la data in cui è stata resa la sentenza e quella dell’effettiva riammissione in servizio (talvolta sono passati anche diversi mesi). L’accordo, come si è visto, parla di retribuzioni per periodi non lavorati e dunque anche tali importi andranno restituiti (se percepiti) o non potranno essere richiesti (se non corrisposti), anche perché, come si è visto, l’accettazione della transazione comporta la rinuncia alla sentenza ed ai suoi effetti. ○ Le spese legali a suo tempo pagate da Poste all’avvocato del lavoratore in forza dei precedenti giudizi definiti con sentenza non dovranno essere restituite a Poste (ma restano in sospeso le competenze per l’attività svolta dal legale per l’eventuale fase del giudizio in corso, da definire per ciascuna posizione). I lavoratori che intendono aderire all’accordo dovranno farlo a mezzo lettera raccomandata A.R. entro il 31 ottobre 2008. Le transazioni dovranno essere perfezionate, avanti all’associazione industriali o all’Ufficio provinciale del lavoro entro il 28.2.2009, con un verbale che, dice l’accordo, sarà il medesimo di quello firmato dai lavoratori che avevano aderito all’accordo del 2006. A ciò va aggiunto che i soggetti i quali si sono visti estromettere dall’azienda a seguito di sentenza di secondo grado (resa da una Corte di appello) che abbia riformato una sentenza di primo grado (di un Tribunale) che aveva accertato l’illegittimità del termine ed ordinato la ricostituzione del rapporto, hanno la possibilità, aderendo all’accordo, di essere inserite in una graduatoria che, a partire dal luglio 2010, vedrà l’impegno di Poste al riassorbimento di tali risorse ad esaurimento della graduatoria stessa. Sul punto, ulteriori chiarimenti saranno forniti nella verifica prevista, come già detto, nell’incontro programmato il 22 luglio 2008. Ciò chiarito, valutiamo la convenienza dell’accordo in linea generale. Va tenuto conto che la definizione del contenzioso e l’assunzione definitiva in servizio, per chi valuta positivamente un posto di lavoro che si caratterizza per buone garanzie di stabilità, potrebbe presentare aspetti certamente positivi. Venendo più al concreto, occorre comunque considerare che la Corte di Cassazione (come già a suo tempo comunicato da questo studio a tutti i Clienti) ha sinora definito positivamente (per i lavoratori) i contratti stipulati nel periodo che va dal maggio 1998 al dicembre 2000 e che hanno avuto quale motivazione le c.d. “esigenze eccezionali conseguenti al processo di ristrutturazione…” e formule consimili. Per costoro la valutazione sulla convenienza dell’accordo va fatta in modo più prudente, essendo ragionevole che la Corte di Cassazione, dopo cinque anni di sentenze favorevoli ai lavoratori, difficilmente cambi giurisprudenza. In tal caso, infatti, soprattutto ove le somme da restituire fossero di entità non lieve, può valere la pena proseguire nel giudizio, soprattutto se se si è prossimi al giudizio di Cassazione. Analogo discorso, più ponderato, può essere fatto con riferimento ai contratti stipulati per “esigenze straordinarie” ai sensi dell’art. 25 del ccnl 10.1.2001, posto che per tale tipologia la giurisprudenza è oscillante e molto, se non tutto, dipende da come è stato impostato il ricorso introduttivo del giudizio. Diversa la valutazione per i contratti siglati per ”sostituzione ferie” (normalmente perdenti in Cassazione), il cui esito positivo (limitato a pochi casi) è per di più legato soprattutto alle prove assunte nei giudizi di merito. Tali situazioni vanno dunque attentamente valutate con il proprio legale. Ancora diversa, infine, è la situazione per i contratti successivi all’entrata in vigore del D.Lgs. 368 del 6.9.2001 (che ha modificato la precedente legge sui contratti a termine), fattispecie in ordine alla quali la Corte di Cassazione sta iniziando solo ora a emettere le prime pronunce. In tal caso, per la variegata possibilità di diverse situazioni processuali (legate soprattutto alle prove offerte da Poste in merito alla motivazione adottata nel contratto e, spesso, alle sostituzioni cui era finalizzata la singola assunzione a termine), le possibilità di esito vanno esaminate caso per caso con il proprio legale, posto che, per alcune cause, si può fare una valutazione di esito certamente positivo (magari perché Poste ha omesso di produrre documenti decisivi, ecc.). Tali valutazioni, già fatte in occasione del precedente accordo del 2006, sembrano destinate a confermarsi sulla base delle prime pronunce della Cassazione (vedi, sul punto, le sentenze ed i commenti pubblicati su questo sito). A tale situazione di complessiva incertezza sull’esito dei giudizi può dunque ipotizzarsi l’apertura di Poste verso la conclusione dell’accordo che si commenta. E’ chiaro infatti che l’accordo del luglio 2008 si presenta come una “coda” dell’accordo del 2006. E così come quello può fondatamente ritenersi fosse conseguenza del consolidarsi della giurisprudenza della Cassazione circa l’illegittimità dei contratti a termine stipulati nel periodo 1997 – 2000 per “esigenze eccezionali” (ex art. 8 ccnl 1994), l’accordo del 10 luglio sembra in primis figlio della situazione di incertezza circa l’esito dei giudizi relativi ai contratti sottoscritti nel regime di cui al D.Lgs. 368/2001. Quanto poi al “ripescaggio” di coloro che non avevano ritenuto di aderire all’accordo precedente, che costituisce l’altro punto di forza della nuova intesa, non può infine sottacersi che, dal 2006 ad oggi, Poste abbia in ogni modo fatto “pesare” ai lavoratori interessati il rifiuto alla conciliazione: dalla destinazione dei lavoratori non firmatari dell’accordo 2006 a sedi lontane (spesso, anzi, lontanissime dal luogo di residenza), sino al rifiuto di far concorrere ai processi di mobilità e alle procedure di riqualificazione verso mansioni più qualificanti e gratificanti (sportelleria: primo gradino per un possibile percorso di “carriera” nell’azienda Poste), nell’evidente tentativo di precostituire le condizioni affinché in questa nuova “tornata” di regolarizzazioni, si ottenga il maggior numero di adesioni. Tali (doverose) considerazioni generali non devono comunque influenzare gli interessati a valutare attentamente i propri interessi: l’accordo del 10 luglio rischia infatti di essere l’”ultima uscita” per definire positivamente situazioni di incertezza e definire la propria vita lavorativa. Il tutto, lo si ripete, con l’attenta analisi del caso specifico, fatta unitamente al legale ed al sindacato di fiducia. Ogni più approfondita analisi è comunque rinviata all’incontro del 22 luglio, all’esito anche della “campagna acquisti” che Poste attuerà nei confronti delle sigle sindacali che, ad oggi, non hanno ritenuto di siglare l’accordo del 10 luglio. Lo studio resta a disposizione per ogni chiarimento dovesse ulteriormente occorrere nei termini sopra indicati. In alternativa è possibile anche formulare quesiti via e mail agli indirizzi sopra esposti. Con i migliori saluti. Milano – Roma 14 luglio 2008 Sergio Galleano [1] A differenza di quanto si era precisato nel comunicato del 16.1.2006, relativo al precedente accordo, la vincolatività dell’adesione, secondo Poste, scatta solo nel momento in cui si sigla l’accordo avanti alla Associazione industriale o presso l’Ufficio provinciale del lavoro. [2] Attenzione quindi per coloro che hanno in corso una vertenza per rientrare nella sede ove hanno originariamente lavorato: la firma dell’accordo chiude la relativa causa e il lavoratore resta definitivamente adibito alla sede dove è stato destinato al momento della reintegra. Va comunque detto, per completezza, che chi firma l’accordo dovrebbe poter partecipare ad eventuali procedure di mobilità attivate da Poste e dalle quali, precedentemente, era stato (con non pochi dubbi di legittimità) escluso in quanto non ancora “definitivo” in azienda. [3] In tal senso, del resto, il punto 1 dell’accordo, che testualmente recita: “I lavoratori restano consolidati nelle sedi di collocazione rilevate alla data di decorrenza della presente intesa”. [4] Normalmente si tratta della lettera di richiesta della convocazione della riunione avanti alla Commissione di conciliazione, se inviata anche a Poste, ovvero dalla data di notifica del ricorso. [5] Nel lordo sono infatti comprese anche le tasse che Poste Italiane, quale sostituto d’imposta, ha dovuto versare allo Stato al momento del pagamento, ed il cui importo varia da caso a caso e che può arrivare anche ad oltre il 40%. L’importo (lordo e netto) è di solito stato evidenziato nel prospetto di liquidazione a suo tempo inviato all’interessato al momento del pagamento o, comunque, può essere richiesto a Poste, all’ufficio che cura le buste paga o che ha predisposto a suo tempo il pagamento.
|